nella maggior parte dei casi nel rapporto fra medico e paziente in ordine alla salute -, dal punto di vista del contenuto, essendo calato in un rapporto obbligatorio, sembra dover includere non solo l'appartenenza, ma anche la spettanza. Gli obblighi di protezione tuttavia non sono in grado di dare copertura anche agli interessi voluttuari cui obbligazione puಠessere funzionale. Il pi๠delle volte ipotesi del genere si hanno in presenza di un contratto, che tuttavia ancor pi๠dell'obbligazione in generale viene definito come rapporto di natura patrimoniale (art. 1321 c.c.). Da parte di alcuni ਠstato suggerito di riferirsi alla c.d. causa concreta per offrire dignità strutturale a questa categoria di interessi, ma la figura non sembra mostrare sufficienti garanzie di affidabilità . Da questo punto di vista molto pi๠attendibile si presenta invece la clausola penale, peraltro ontologicamente concepita quale strumento per modellare il contratto rispetto alle esigenze anche non patrimoniali che ne hanno sollecitato la conclusione. Nell'indagine, da ultimo, essere viene considerato il fatto che il nostro ਠun ordinamento continuamente sottoposto alle influenze di matrice origine europea, nella loro variante pattizia ed istituzionale. Con riferimento alla CEDU il problema ਠquello della possibilità che dalla lesione di un diritto in essa predicato, a livello nazionale potrebbe non conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, laddove dinnanzi alla Corte di Strasburgo potrebbe invece essere riconosc
Il danno non patrimoniale fra ordinamento interno e suggestioni europee
2012
Abstract
nella maggior parte dei casi nel rapporto fra medico e paziente in ordine alla salute -, dal punto di vista del contenuto, essendo calato in un rapporto obbligatorio, sembra dover includere non solo l'appartenenza, ma anche la spettanza. Gli obblighi di protezione tuttavia non sono in grado di dare copertura anche agli interessi voluttuari cui obbligazione puಠessere funzionale. Il pi๠delle volte ipotesi del genere si hanno in presenza di un contratto, che tuttavia ancor pi๠dell'obbligazione in generale viene definito come rapporto di natura patrimoniale (art. 1321 c.c.). Da parte di alcuni ਠstato suggerito di riferirsi alla c.d. causa concreta per offrire dignità strutturale a questa categoria di interessi, ma la figura non sembra mostrare sufficienti garanzie di affidabilità . Da questo punto di vista molto pi๠attendibile si presenta invece la clausola penale, peraltro ontologicamente concepita quale strumento per modellare il contratto rispetto alle esigenze anche non patrimoniali che ne hanno sollecitato la conclusione. Nell'indagine, da ultimo, essere viene considerato il fatto che il nostro ਠun ordinamento continuamente sottoposto alle influenze di matrice origine europea, nella loro variante pattizia ed istituzionale. Con riferimento alla CEDU il problema ਠquello della possibilità che dalla lesione di un diritto in essa predicato, a livello nazionale potrebbe non conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, laddove dinnanzi alla Corte di Strasburgo potrebbe invece essere riconoscI documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/275777
URN:NBN:IT:UNIROMA3-275777