Il candidato ha preso in considerazione lࢠanalisi di alcune fattispecie incriminatici inserite nel Libro II Titolo I del codice penale che tutelano il bene giuridico della ࢠpersonalitàƒÂ dello Statoࢠcon particolare riferimento a quelle contenute nel Capo I che si occupano della c.d. ࢠpersonalitàƒÂ internazionale dello Statoࢠe quelle contenute nel Capo II, IV e V che riguardano invece la cd. ࢠpersonalitàƒÂ internaࢠdello Stato. Dopo avere analizzato lࢠoggettivitàƒÂ giuridica delle fattispecie in esame si àƒ¨ proceduto ad unࢠanalisi della loro genesi storica al fine di spiegare le ragioni degli interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo e che hanno riguardato alcune fattispecie in particolare. Infatti: se possiamo dire che lࢠinserimento allࢠinterno del Codice Rocco di questo copioso apparato di norme incriminatrici a tutela del bene giuridico della ࢠpersonalitàƒÂ dello Statoࢠha rappresentato unࢠinnovazione rispetto alla precedente disciplina del Codice Zanardelli del 1889 ࢠche raggruppava i ࢠdelitti politiciࢠsotto lࢠoggettivitàƒÂ giuridica della ࢠsicurezza dello Statoࢠࢠtuttavia oggi, una simile concezione della tutela penale della personalitàƒÂ dello Stato appare non piàƒ¹ aderente al dettato costituzionale. Eࢠopinione diffusa e consolidata in dottrina che la ࢠpersona giuridica Statoࢠnon puàƒ² assurgere ad oggetto della tutela penale visto che la maggior parte delle condotte incriminate -fatta eccezione per i delitti di cui allࢠart. 241 e 270 c.p.- non hanno una reale capacitàƒÂ offensiva nei confronti della ࢠpersonalitàƒÂ dello Statoࢠin quanto tale, ma ogni fattispecie criminosa deve essere considerata come posta a tutela di ben definiti e plurimi interessi. Ma quello che àƒ¨ stato in particolar modo criticato àƒ¨ la stessa distinzione tra personalitàƒÂ ࢠinternaࢠed ࢠinternazionaleࢠdello Stato, sia sotto il profilo classificatorio sia sotto quello concettuale e, piàƒ¹ in generale, àƒ¨ stato correttamente posto il problema della compatibilitàƒÂ di questo sistema di norme con i valori costituzionali alla luce dei quali, in unࢠottica costituzionalmente orientata del bene giuridico, tali norme andrebbero interpretate. Tutte queste problematiche hanno formato oggetto di analisi ed approfondimento da parte del candidato che anche attraverso lࢠesame del percorso giurisprudenziale ࢠladdove sia stato possibile ࢠha evidenziato le difficoltàƒÂ applicative di alcune norme e le possibili chiavi interpretative proprio alla luce del modificato quadro politico e costituzionale. Quindi, da un lato, si auspica lࢠeliminazione di un certo numero di fattispecie penali non piàƒ¹ adatte a tutelare lࢠattuale assetto democratico e, soprattutto, le nuove ed incombenti esigenze di sicurezza del Paese, dallࢠaltro, una maggiore tipizzazione delle condotte criminose previste dalle singole fattispecie penali in modo da renderle piàƒ¹ compatibili con il principio di offensivitàƒÂ .
Dei delitti contro la personalità dello Stato
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2008
Abstract
Il candidato ha preso in considerazione lࢠanalisi di alcune fattispecie incriminatici inserite nel Libro II Titolo I del codice penale che tutelano il bene giuridico della ࢠpersonalitàƒÂ dello Statoࢠcon particolare riferimento a quelle contenute nel Capo I che si occupano della c.d. ࢠpersonalitàƒÂ internazionale dello Statoࢠe quelle contenute nel Capo II, IV e V che riguardano invece la cd. ࢠpersonalitàƒÂ internaࢠdello Stato. Dopo avere analizzato lࢠoggettivitàƒÂ giuridica delle fattispecie in esame si àƒ¨ proceduto ad unࢠanalisi della loro genesi storica al fine di spiegare le ragioni degli interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo e che hanno riguardato alcune fattispecie in particolare. Infatti: se possiamo dire che lࢠinserimento allࢠinterno del Codice Rocco di questo copioso apparato di norme incriminatrici a tutela del bene giuridico della ࢠpersonalitàƒÂ dello Statoࢠha rappresentato unࢠinnovazione rispetto alla precedente disciplina del Codice Zanardelli del 1889 ࢠche raggruppava i ࢠdelitti politiciࢠsotto lࢠoggettivitàƒÂ giuridica della ࢠsicurezza dello Statoࢠࢠtuttavia oggi, una simile concezione della tutela penale della personalitàƒÂ dello Stato appare non piàƒ¹ aderente al dettato costituzionale. Eࢠopinione diffusa e consolidata in dottrina che la ࢠpersona giuridica Statoࢠnon puàƒ² assurgere ad oggetto della tutela penale visto che la maggior parte delle condotte incriminate -fatta eccezione per i delitti di cui allࢠart. 241 e 270 c.p.- non hanno una reale capacitàƒÂ offensiva nei confronti della ࢠpersonalitàƒÂ dello Statoࢠin quanto tale, ma ogni fattispecie criminosa deve essere considerata come posta a tutela di ben definiti e plurimi interessi. Ma quello che àƒ¨ stato in particolar modo criticato àƒ¨ la stessa distinzione tra personalitàƒÂ ࢠinternaࢠed ࢠinternazionaleࢠdello Stato, sia sotto il profilo classificatorio sia sotto quello concettuale e, piàƒ¹ in generale, àƒ¨ stato correttamente posto il problema della compatibilitàƒÂ di questo sistema di norme con i valori costituzionali alla luce dei quali, in unࢠottica costituzionalmente orientata del bene giuridico, tali norme andrebbero interpretate. Tutte queste problematiche hanno formato oggetto di analisi ed approfondimento da parte del candidato che anche attraverso lࢠesame del percorso giurisprudenziale ࢠladdove sia stato possibile ࢠha evidenziato le difficoltàƒÂ applicative di alcune norme e le possibili chiavi interpretative proprio alla luce del modificato quadro politico e costituzionale. Quindi, da un lato, si auspica lࢠeliminazione di un certo numero di fattispecie penali non piàƒ¹ adatte a tutelare lࢠattuale assetto democratico e, soprattutto, le nuove ed incombenti esigenze di sicurezza del Paese, dallࢠaltro, una maggiore tipizzazione delle condotte criminose previste dalle singole fattispecie penali in modo da renderle piàƒ¹ compatibili con il principio di offensivitàƒÂ .I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/290004
URN:NBN:IT:UNIPR-290004