Oggetto della ricerca sono l'esame e la valutazione dei limiti posti all'autonomia privata dal divieto di abuso della posizione dominante, come sancito, in materia di tutela della concorrenza, dall'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, a sua volta modellato sull'art. 82 del Trattato CE. Preliminarmente, si ਠritenuto opportuno svolgere la ricognizione degli interessi tutelati dal diritto della concorrenza, onde individuare la cerchia dei soggetti legittimati ad avvalersi dell'apparato di rimedi civilistici †" invero scarno e necessitante di integrazione in via interpretativa †" contemplato dall'art. 33 della legge n. 287/1990. àˆ cosଠemerso come l'odierno diritto della concorrenza, basato su un modello di workable competition, non possa ritenersi sorretto da ragioni corporative di tutela dei soli imprenditori concorrenti, investendo direttamente †" e rivestendo di rilevanza giuridica †" le situazioni soggettive di coloro che operano sul mercato, indipendentemente da qualificazioni formali. In tal senso, sono stati esaminati i caratteri fondamentali dell'istituto dell'abuso di posizione dominante, come delineatisi nella prassi applicativa non solo degli organi nazionali, ma anche di quelli comunitari. Ed invero, un aspetto importante che caratterizza la disciplina italiana dell'abuso di posizione dominante e della concorrenza in generale, distinguendola dalle normative di altri sistemi giuridici prossimi al nostro, ਠcostituito dal vincolo di dipendenza dal diritto comunitario, sancito dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 287/1990, idoneo a determinare peculiari riflessi anche sul piano dell'applicazione civilistica dell'istituto. La ricerca si ਠquindi spostata sulla figura generale del divieto di abuso del diritto, onde vagliarne i possibili rapporti con l'istituto in esame. A tal proposito, si ਠtentato di individuare, per quanto possibile, i tratti essenziali della figura dell'abuso del diritto relativamente all'esercizio dell'autonomia privata in ambito negoziale, con particolare riferimento all'evoluzione del pensiero della dottrina e ai pi๠recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema, che hanno valorizzato il ruolo della buona fede intesa in senso oggettivo. Particolarmente interessante ਠparsa la possibilità  di estendere i confini della figura dell'abuso del diritto sଠda ricomprendere anche l'esercizio di prerogative individuali diverse dai diritti soggettivi. Da tale estensione potrebbero infatti discendere interessanti ripercussioni per la tutela dei soggetti deboli nel contesto dei rapporti d'impresa, intendendosi per tali tanto i rapporti tra imprenditori in posizione paritaria o asimmetrica, quanto i rapporti tra imprenditori e consumatori. àˆ stato inoltre preso in considerazione l'aspetto dei rimedi avverso le condotte abusive, alla luce dei moderni contributi sull'eccezione di dolo generale, sulla tutela risarcitoria e sull'invalidità  negoziale, con i quali ਠopportuno confrontarsi qualora si intenda cercare di colmare †" come sembra opportuno †" i vuoti di disciplina della tutela civilistica avverso l'abuso di posizione dominante. Stante l'evidente contiguità  con la figura in esame, si ਠpoi provveduto ad esaminare, per quanto sinteticamente, il divieto di abuso di dipendenza economica, il quale si delinea come figura ibrida, a metà  strada tra il diritto dei contratti e quello della concorrenza. Tale fattispecie, pur inserita in una legge volta a disciplinare il settore della subfornitura industriale (art. 9, legge 18 giugno 1998, n. 192), ha suscitato un vasto interessamento della dottrina. Si sono infatti levate diverse voci favorevoli a riconoscere la portata applicativa generale del divieto, quale principio di giustizia contrattuale valevole per tutti i rapporti tra imprenditori. Nel tentativo di verificare tale assunto, si ਠcercato di individuare la ratio sottesa all'art. 9 della legge n. 192/1998, anche in considerazione dei suoi rapporti con il divieto di abuso di posizione dominante. Su tale aspetto ਠd'altronde appositamente intervenuto il legislatore con la legge 5 marzo 2001, n. 57, riconoscendo la competenza dell'Autorità  garante per la concorrenza ed il mercato a provvedere, anche d'ufficio, sugli abusi di dipendenza economica con rilevanza concorrenziale. Si possono cosଠprospettare due fattispecie normative di abusi di dipendenza economica, quella con effetti circoscritti al singolo rapporto interimprenditoriale, la cui disciplina ਠrimessa al diritto civile, e quella con effetti negativi per il mercato, soggetta anche †" ma non solo †" alle regole del diritto antitrust; tracciare una netta linea di demarcazione tra i reciproci ambiti non appare comunque agevole. Sono stati inoltre dedicati brevi cenni ai rimedi avverso le condotte di abuso di dipendenza economica, i quali involgono problematiche non dissimili a quelle che si delineano per il divieto di abuso di posizione dominante. Poste tali basi, la ricerca ਠproseguita con la ricognizione dei rimedi civilistici esperibili contro gli abusi di posizione dominante. Anzitutto, ਠstato preso in considerazione il rimedio del risarcimento dei danni, partendo dall'individuazione della fonte della responsabilità  dell'abutente e vagliando criticamente le diverse ipotesi proposte in dottrina, anche con riferimento alle recenti elaborazioni in tema di obblighi di protezione. àˆ stata altresଠvagliata l'ammissibilità  di una visione unitaria degli illeciti in questione, quali fattispecie plurioffensive e indipendenti dalla qualifica formale del soggetto leso, sia esso imprenditore concorrente, distributore o intermediario †" o meglio, in generale, imprenditore complementare †" oppure consumatore. L'individuazione della disciplina applicabile alle azioni risarcitorie sembra comunque dipendere in ampia misura dalla risposta al quesito preliminare sulla natura †" extracontrattuale, precontrattuale ovvero contrattuale †" della responsabilità  conseguente alla violazione del divieto. Pur non sembrando prospettabili soluzioni di carattere universale, sono apparsi meritevoli di approfondimento i seguenti profili: quanto all'individuazione dei soggetti legittimati, il problema della traslazione del danno, o passing-on; quanto al nesso causale, il criterio da utilizzare per il relativo accertamento, l'ammissibilità  di prove presuntive e l'efficacia dei provvedimenti amministrativi sanzionatori; quanto all'elemento soggettivo, la possibilità  di applicare analogicamente l'art. 2600 c.c. e gli aspetti collegati alla colpa per inosservanza di norme di condotta; quanto ai danni risarcibili, i criteri di accertamento e di prova del pregiudizio; infine, quanto al termine di prescrizione, la possibilità  di qualificare il danno da illecito antitrust quale danno †œlungolatente†�, con le relative conseguenze sull'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale. In secondo luogo, ਠstata esaminata la questione della sorte dei contratti posti in essere in violazione del divieto di abuso di posizione dominante. In particolare, ci si ਠinterrogati sulla possibilità  di configurare †" in assenza di indicazioni normative †" la nullità  †œvirtuale†� di detti contratti, anche a fronte della recente conferma giunta dalla Suprema Corte circa la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità  del contratto. àˆ stata inoltre esaminata †" e valutata in senso negativo †" la possibilità  di qualificare la nullità  in parola quale nullità  †œdi protezione†�, con una ricognizione, per quanto sintetica, dei principali aspetti attinenti alla legittimazione ad agire, alla rilevabilità  d'ufficio e all'estensione dell'invalidità .

Autonomia privata e abuso di posizione dominante

-
2009

Abstract

Oggetto della ricerca sono l'esame e la valutazione dei limiti posti all'autonomia privata dal divieto di abuso della posizione dominante, come sancito, in materia di tutela della concorrenza, dall'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, a sua volta modellato sull'art. 82 del Trattato CE. Preliminarmente, si ਠritenuto opportuno svolgere la ricognizione degli interessi tutelati dal diritto della concorrenza, onde individuare la cerchia dei soggetti legittimati ad avvalersi dell'apparato di rimedi civilistici †" invero scarno e necessitante di integrazione in via interpretativa †" contemplato dall'art. 33 della legge n. 287/1990. àˆ cosଠemerso come l'odierno diritto della concorrenza, basato su un modello di workable competition, non possa ritenersi sorretto da ragioni corporative di tutela dei soli imprenditori concorrenti, investendo direttamente †" e rivestendo di rilevanza giuridica †" le situazioni soggettive di coloro che operano sul mercato, indipendentemente da qualificazioni formali. In tal senso, sono stati esaminati i caratteri fondamentali dell'istituto dell'abuso di posizione dominante, come delineatisi nella prassi applicativa non solo degli organi nazionali, ma anche di quelli comunitari. Ed invero, un aspetto importante che caratterizza la disciplina italiana dell'abuso di posizione dominante e della concorrenza in generale, distinguendola dalle normative di altri sistemi giuridici prossimi al nostro, ਠcostituito dal vincolo di dipendenza dal diritto comunitario, sancito dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 287/1990, idoneo a determinare peculiari riflessi anche sul piano dell'applicazione civilistica dell'istituto. La ricerca si ਠquindi spostata sulla figura generale del divieto di abuso del diritto, onde vagliarne i possibili rapporti con l'istituto in esame. A tal proposito, si ਠtentato di individuare, per quanto possibile, i tratti essenziali della figura dell'abuso del diritto relativamente all'esercizio dell'autonomia privata in ambito negoziale, con particolare riferimento all'evoluzione del pensiero della dottrina e ai pi๠recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema, che hanno valorizzato il ruolo della buona fede intesa in senso oggettivo. Particolarmente interessante ਠparsa la possibilità  di estendere i confini della figura dell'abuso del diritto sଠda ricomprendere anche l'esercizio di prerogative individuali diverse dai diritti soggettivi. Da tale estensione potrebbero infatti discendere interessanti ripercussioni per la tutela dei soggetti deboli nel contesto dei rapporti d'impresa, intendendosi per tali tanto i rapporti tra imprenditori in posizione paritaria o asimmetrica, quanto i rapporti tra imprenditori e consumatori. àˆ stato inoltre preso in considerazione l'aspetto dei rimedi avverso le condotte abusive, alla luce dei moderni contributi sull'eccezione di dolo generale, sulla tutela risarcitoria e sull'invalidità  negoziale, con i quali ਠopportuno confrontarsi qualora si intenda cercare di colmare †" come sembra opportuno †" i vuoti di disciplina della tutela civilistica avverso l'abuso di posizione dominante. Stante l'evidente contiguità  con la figura in esame, si ਠpoi provveduto ad esaminare, per quanto sinteticamente, il divieto di abuso di dipendenza economica, il quale si delinea come figura ibrida, a metà  strada tra il diritto dei contratti e quello della concorrenza. Tale fattispecie, pur inserita in una legge volta a disciplinare il settore della subfornitura industriale (art. 9, legge 18 giugno 1998, n. 192), ha suscitato un vasto interessamento della dottrina. Si sono infatti levate diverse voci favorevoli a riconoscere la portata applicativa generale del divieto, quale principio di giustizia contrattuale valevole per tutti i rapporti tra imprenditori. Nel tentativo di verificare tale assunto, si ਠcercato di individuare la ratio sottesa all'art. 9 della legge n. 192/1998, anche in considerazione dei suoi rapporti con il divieto di abuso di posizione dominante. Su tale aspetto ਠd'altronde appositamente intervenuto il legislatore con la legge 5 marzo 2001, n. 57, riconoscendo la competenza dell'Autorità  garante per la concorrenza ed il mercato a provvedere, anche d'ufficio, sugli abusi di dipendenza economica con rilevanza concorrenziale. Si possono cosଠprospettare due fattispecie normative di abusi di dipendenza economica, quella con effetti circoscritti al singolo rapporto interimprenditoriale, la cui disciplina ਠrimessa al diritto civile, e quella con effetti negativi per il mercato, soggetta anche †" ma non solo †" alle regole del diritto antitrust; tracciare una netta linea di demarcazione tra i reciproci ambiti non appare comunque agevole. Sono stati inoltre dedicati brevi cenni ai rimedi avverso le condotte di abuso di dipendenza economica, i quali involgono problematiche non dissimili a quelle che si delineano per il divieto di abuso di posizione dominante. Poste tali basi, la ricerca ਠproseguita con la ricognizione dei rimedi civilistici esperibili contro gli abusi di posizione dominante. Anzitutto, ਠstato preso in considerazione il rimedio del risarcimento dei danni, partendo dall'individuazione della fonte della responsabilità  dell'abutente e vagliando criticamente le diverse ipotesi proposte in dottrina, anche con riferimento alle recenti elaborazioni in tema di obblighi di protezione. àˆ stata altresଠvagliata l'ammissibilità  di una visione unitaria degli illeciti in questione, quali fattispecie plurioffensive e indipendenti dalla qualifica formale del soggetto leso, sia esso imprenditore concorrente, distributore o intermediario †" o meglio, in generale, imprenditore complementare †" oppure consumatore. L'individuazione della disciplina applicabile alle azioni risarcitorie sembra comunque dipendere in ampia misura dalla risposta al quesito preliminare sulla natura †" extracontrattuale, precontrattuale ovvero contrattuale †" della responsabilità  conseguente alla violazione del divieto. Pur non sembrando prospettabili soluzioni di carattere universale, sono apparsi meritevoli di approfondimento i seguenti profili: quanto all'individuazione dei soggetti legittimati, il problema della traslazione del danno, o passing-on; quanto al nesso causale, il criterio da utilizzare per il relativo accertamento, l'ammissibilità  di prove presuntive e l'efficacia dei provvedimenti amministrativi sanzionatori; quanto all'elemento soggettivo, la possibilità  di applicare analogicamente l'art. 2600 c.c. e gli aspetti collegati alla colpa per inosservanza di norme di condotta; quanto ai danni risarcibili, i criteri di accertamento e di prova del pregiudizio; infine, quanto al termine di prescrizione, la possibilità  di qualificare il danno da illecito antitrust quale danno †œlungolatente†�, con le relative conseguenze sull'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale. In secondo luogo, ਠstata esaminata la questione della sorte dei contratti posti in essere in violazione del divieto di abuso di posizione dominante. In particolare, ci si ਠinterrogati sulla possibilità  di configurare †" in assenza di indicazioni normative †" la nullità  †œvirtuale†� di detti contratti, anche a fronte della recente conferma giunta dalla Suprema Corte circa la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità  del contratto. àˆ stata inoltre esaminata †" e valutata in senso negativo †" la possibilità  di qualificare la nullità  in parola quale nullità  †œdi protezione†�, con una ricognizione, per quanto sintetica, dei principali aspetti attinenti alla legittimazione ad agire, alla rilevabilità  d'ufficio e all'estensione dell'invalidità .
2009
it
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIBO-298342