A far data dalla pubblicazione di un importante ed illustre contributo scientifico (GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), in Enc. dir., VI, Milano, 1960), e dalla proposta, in esso contenuta, di restituire spazio a fattispecie attributive di diritti giustificate, sotto il profilo causale, dal solo riferimento espresso al rapporto fondamentale che ne costituisca fondamento (le c.d. <prestazioni isolate>), un serrato dibattito ha visto contrapporsi nel tempo fautori di soluzioni possibiliste e sostenitori di una pi๠uniforme descrizione del sistema della circolazione dei diritti e dei rimedi connessi alla mancanza di causa negli atti di disposizione, per quanto avulsi dal contratto cui essi intendano dare compiuta attuazione. La ricerca ha cercato di dimostrare, attraverso una compiuta analisi di ciಠche la formula expressio causae davvero significhi, come la presenza o assenza di questa non sia in grado di giustificare un effetto tanto pregnante come la sottrazione della vicenda traslativa alle conseguenze derivanti dalla mancanza di causa, per tale intendendosi il rapporto fondamentale che ne costituisce l'antecedente logico. Allo scrivente ਠparso che il vero nodo teorico da sciogliere non sia costituito dal concetto di causa che questi Autori assumono a fondamento, quanto piuttosto da una impropria valutazione dell'expressio causae. Tale valutazione conduce ad attribuire al momento ricognitivo, di cui l'enunciazione della causa consiste, una valenza sostanzialmente astratta che non si rinviene nemmeno nelle pi๠estreme ricostruzioni delle fattispecie contemplate all'art. 1988 c.c. e che, in materia di accertamento negoziale, ਠsenza eccezioni rifiutata. Ciಠche sembra decisivo, infatti, ਠche la natura dell'expressio causae, in primo luogo ricognitiva del rapporto cui si dà  esecuzione, ben lungi dal rappresentare elemento sufficiente per una autonoma considerazione della causa dell'atto (sussistente) e della causa dell'attribuzione (la cui conservazione ਠdecisa dalle sorti del Rechtsgrund), non pare idonea a suffragare †" seppur in via provvisoria, ma con una divergente considerazione dell'avente causa rispetto ai terzi ulteriori acquirenti †" una soluzione compiutamente esaustiva del problema della giustificazione dell'effetto, rimandando a modelli †" quello della dichiarazione di scienza, innanzitutto †" rispetto ai quali una astrazione pi๠che processuale sembra del tutto preclusa, anche per considerazioni storiche che si ਠcercato di descrivere. Del resto, l'analisi delle ipotesi in cui la ricognizione di un rapporto fondamentale, o la promessa di quanto già  dovuto in forza di un rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.) mostra come, indipendentemente dalla soluzione che si ritenga pertinente circa la natura di tali figure (meramente dichiarativa del vincolo o addirittura costitutiva), un effetto di astrazione materiale, per quanto relativa, ਠda escludersi. Trasposta nell'ambito delle prestazioni isolate, questa consapevolezza significa impossibilità  di rendere invece materialmente astratta l'attribuzione (efficace immediatamente, e solo soggetta ad essere <annullata> da un atto di segno contrario dall'avente causa al dante causa, oggetto di una pretesa giudiziale personale). La dichiarazione del rapporto fondamentale, che ਠintimamente connessa ed insopprimibile in ogni fenomeno di imputazione soggettiva (si deve infatti enunciare ciಠcui si dà  esecuzione), appare sicuramente sussumibile nello schema della dichiarazione di scienza, nell'effetto in senso lato ricognitivo. Ritenere che essa possa di fatto rendere irrilevante, ai fini della conservazione dell'efficacia della prestazione isolata cui si collega, la reale situazione del rapporto fondamentale (in ipotesi mai esistito, o successivamente venuto meno) significa introdurre surrettiziamente una ipotesi di riconoscimento costitutivo e astratto. Ma tale ultima soluzione non puಠtrovare spazio in alcuna delle opzioni interpretative proposte in materia di riconoscimento e, nemmeno, in quella pi๠estrema che ravvisa nel riconoscimento del debito titolato una forma di accertamento unilaterale. In conclusione, la dottrina delle prestazioni isolate nel fare dell'expressio causae l'elemento capace di decidere in via definitiva del verificarsi dell'effetto traslativo †" effetto che va, giova ripeterlo, solo rimosso con un atto uguale e contrario assolutamente diverso da quanto nel nostro sistema appare essere, oggi, la ripetizione di indebito †" determina una supervalutazione del momento ricognitivo, insito in ogni fenomeno di imputazione/esecuzione. Detto esito costituisce non tanto la recezione del Trennungsprinzip vigente in Germania, ammissibile nella misura in cui si reputi dispositiva la norma di cui all'art. 1376 c.c., quanto piuttosto la silenziosa riproposizione del modello della Schuldanerkenntnis (§781 B.G.B.), la cui totale estraneità  rispetto alla tradizione giuridica delle codificazioni franco-italiane (Code civil, c.c. del 1865, c.c. del 1942) si crede di avere sufficientemente dimostrato.

Atto di disposizione, expressio causae e dichiarazione di scienza

2009

Abstract

A far data dalla pubblicazione di un importante ed illustre contributo scientifico (GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), in Enc. dir., VI, Milano, 1960), e dalla proposta, in esso contenuta, di restituire spazio a fattispecie attributive di diritti giustificate, sotto il profilo causale, dal solo riferimento espresso al rapporto fondamentale che ne costituisca fondamento (le c.d. ), un serrato dibattito ha visto contrapporsi nel tempo fautori di soluzioni possibiliste e sostenitori di una pi๠uniforme descrizione del sistema della circolazione dei diritti e dei rimedi connessi alla mancanza di causa negli atti di disposizione, per quanto avulsi dal contratto cui essi intendano dare compiuta attuazione. La ricerca ha cercato di dimostrare, attraverso una compiuta analisi di ciಠche la formula expressio causae davvero significhi, come la presenza o assenza di questa non sia in grado di giustificare un effetto tanto pregnante come la sottrazione della vicenda traslativa alle conseguenze derivanti dalla mancanza di causa, per tale intendendosi il rapporto fondamentale che ne costituisce l'antecedente logico. Allo scrivente ਠparso che il vero nodo teorico da sciogliere non sia costituito dal concetto di causa che questi Autori assumono a fondamento, quanto piuttosto da una impropria valutazione dell'expressio causae. Tale valutazione conduce ad attribuire al momento ricognitivo, di cui l'enunciazione della causa consiste, una valenza sostanzialmente astratta che non si rinviene nemmeno nelle pi๠estreme ricostruzioni delle fattispecie contemplate all'art. 1988 c.c. e che, in materia di accertamento negoziale, ਠsenza eccezioni rifiutata. Ciಠche sembra decisivo, infatti, ਠche la natura dell'expressio causae, in primo luogo ricognitiva del rapporto cui si dà  esecuzione, ben lungi dal rappresentare elemento sufficiente per una autonoma considerazione della causa dell'atto (sussistente) e della causa dell'attribuzione (la cui conservazione ਠdecisa dalle sorti del Rechtsgrund), non pare idonea a suffragare †" seppur in via provvisoria, ma con una divergente considerazione dell'avente causa rispetto ai terzi ulteriori acquirenti †" una soluzione compiutamente esaustiva del problema della giustificazione dell'effetto, rimandando a modelli †" quello della dichiarazione di scienza, innanzitutto †" rispetto ai quali una astrazione pi๠che processuale sembra del tutto preclusa, anche per considerazioni storiche che si ਠcercato di descrivere. Del resto, l'analisi delle ipotesi in cui la ricognizione di un rapporto fondamentale, o la promessa di quanto già  dovuto in forza di un rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.) mostra come, indipendentemente dalla soluzione che si ritenga pertinente circa la natura di tali figure (meramente dichiarativa del vincolo o addirittura costitutiva), un effetto di astrazione materiale, per quanto relativa, ਠda escludersi. Trasposta nell'ambito delle prestazioni isolate, questa consapevolezza significa impossibilità  di rendere invece materialmente astratta l'attribuzione (efficace immediatamente, e solo soggetta ad essere da un atto di segno contrario dall'avente causa al dante causa, oggetto di una pretesa giudiziale personale). La dichiarazione del rapporto fondamentale, che ਠintimamente connessa ed insopprimibile in ogni fenomeno di imputazione soggettiva (si deve infatti enunciare ciಠcui si dà  esecuzione), appare sicuramente sussumibile nello schema della dichiarazione di scienza, nell'effetto in senso lato ricognitivo. Ritenere che essa possa di fatto rendere irrilevante, ai fini della conservazione dell'efficacia della prestazione isolata cui si collega, la reale situazione del rapporto fondamentale (in ipotesi mai esistito, o successivamente venuto meno) significa introdurre surrettiziamente una ipotesi di riconoscimento costitutivo e astratto. Ma tale ultima soluzione non puಠtrovare spazio in alcuna delle opzioni interpretative proposte in materia di riconoscimento e, nemmeno, in quella pi๠estrema che ravvisa nel riconoscimento del debito titolato una forma di accertamento unilaterale. In conclusione, la dottrina delle prestazioni isolate nel fare dell'expressio causae l'elemento capace di decidere in via definitiva del verificarsi dell'effetto traslativo †" effetto che va, giova ripeterlo, solo rimosso con un atto uguale e contrario assolutamente diverso da quanto nel nostro sistema appare essere, oggi, la ripetizione di indebito †" determina una supervalutazione del momento ricognitivo, insito in ogni fenomeno di imputazione/esecuzione. Detto esito costituisce non tanto la recezione del Trennungsprinzip vigente in Germania, ammissibile nella misura in cui si reputi dispositiva la norma di cui all'art. 1376 c.c., quanto piuttosto la silenziosa riproposizione del modello della Schuldanerkenntnis (§781 B.G.B.), la cui totale estraneità  rispetto alla tradizione giuridica delle codificazioni franco-italiane (Code civil, c.c. del 1865, c.c. del 1942) si crede di avere sufficientemente dimostrato.
2009
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Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIBO-304670