La tesi si incentra su un tema raramente frequentato dallo studioso del diritto comparato, ed in genere dal giurista, ma che assume oggi rilevanza teorica e pratica: la “giuridificazione della storia”, ossia la moltiplicazione delle regole aventi ad oggetto eventi della storia contemporanea. La ricerca si concentra su tre aspetti essenziali, che toccano tre differenti livelli del diritto: a) la restrizione in via giurisprudenziale della libertà della ricerca storica; b) analisi comparata della legislazione in tema di negazionismo e obblighi di memoria; c) responsabilità civile per illeciti di massa di rilevanza storica. I tre aspetti, benchà© logicamente distinti, appaiono strettamente correlati. Il punto di partenza del processo di “giuridificazione della storia” si puಠfar coincidere con la fine della seconda guerra mondiale. In quel periodo l'approccio alla storia e segnatamente a crimini ed ingiustizie del passato, subisce un cambiamento radicale, essendo attratto dalla politica al diritto e dalla prospettiva municipale a quella internazionale. E' in quell'occasione che sono stati deferiti, per la prima volta, dinanzi ad una corte internazionale, i responsabili dei pi๠gravi crimini commessi ai danni della collettività , dal genocidio ai crimini di guerra, a quelli contro l'umanità . àˆ in questo stesso periodo che cominceranno a diffondersi le pubblicazioni di stampo negazionista, finalizzate a contestare i crimini discussi dinanzi alla Corte di Norimberga. Nonostante le numerose problematiche che la punibilità delle tesi negazioniste incontra a pi๠livelli del diritto positivo (diritto costituzionale in primis, ma anche diritto penale e civile), la seconda fase del processo di giuridificazione si caratterizza per la proliferazione in tutta Europa, a partire dagli anni '90, di obblighi di commemorazione e leggi c.d. memoriali, che impongono come dovere istituzionale la rievocazione di fatti della storia nazionale cui lo Stato attribuisce riconoscimento giuridico di memoria ufficiale. Nel lavoro di ricerca vengono messi in risalto i molteplici limiti relativi alla istituzionalizzazione della memoria e ai pericoli che da essa derivano, considerando che il “dovere di memoria” ha ormai invaso il discorso politico e lo spazio dei mass media. Da una parte si assiste al riconoscimento della libertà di pensiero e di parola come situazioni soggettive che l'ordinamento si impegna a garantire, dall'altra siamo testimoni di una tendenza volta a caratterizzarsi per comportamenti restrittivi e punitivi che sviluppano il timore di subire discriminazioni o restrizioni della libertà personale a causa delle opinioni manifestate pubblicamente. àˆ ineluttabile, inoltre, riflettere sul fatto che le disposizioni memoriali abbiano l'effetto di conferire una grande visibilità al negazionismo e al negazionista stesso; quest'ultimo ਠcosଠin grado di diffondere anche pi๠efficacemente i propri precetti, guadagnando copertura mediatica per la propria causa e dichiarandosi pubblicamente, a fronte degli obblighi legislativi di censura, “martire” della libertà . Le leggi contro la negazione dell'Olocausto hanno avuto, per esempio, un effetto esattamente contrario a quello desiderato: hanno sollevato dubbi sulla Shoah, hanno portato la pi๠parte degli Stati ad emularsi vicendevolmente nella introduzione di limiti alla libertà di parola all'interno dei rispettivi codici, le leggi sono diventate oggetto mediatico, di talchà© la spettacolarizzazione del passato ha finito per fare pubblicità e per concedere visibilità ai negazionisti. Ed invero, sebbene la pratica della negazione di ogni evidenza storica sia un fenomeno in crescita, non puಠnon rilevarsi che i meccanismi ad oggi adottati sembrano tante volte inidonei a debellare un fenomeno, mirando piuttosto a punire incondizionatamente. Il legislatore europeo, preoccupato dell'intervento limitativo della libertà di espressione da parte degli stati membri, e con l'obiettivo di uniformare le regole in materia di xenofobia, razzismo e negazionismo, evitando che gli autori di tali reati sfruttassero le divergenze esistenti tra le legislazioni penali degli Stati, ਠintervenuto nel 2008 con l'emanazione di una Decisione Quadro. Diversamente dalla pi๠parte delle legislazioni adottate dagli Stati membri, il Consiglio d'Europa ha inserito nella Decisione, quale elemento di bilanciamento, una clausola di pericolo, cosicchà© gli Stati possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti “atti a turbare la quiete pubblica o che siano minacciosi, vessatori o insultanti” e non già qualsiasi condotta xenofoba e razzista. Accanto alle prime due fasi di “giuridificazione” del passato, se n'ਠriscontrata una terza, ugualmente di recente elaborazione almeno nella sua massima diffusione, caratterizzata dalla moltiplicazione dei meccanismi di regolamentazione giuridica della storia, sino al crescente ricorso al sistema della responsabilità civile. L'alternativa radicale all'esercizio della giurisdizione penale e internazionale si ਠconcretizzata negli ultimi anni, in una progressiva “privatizzazione” delle controversie relative ad eventi del passato; in particolare, i tribunali hanno cominciato ad accordare risarcimenti in ordine agli illeciti di massa di rilevanza storica. Per l'osservatore italiano puಠessere assunto come emblematico di questo terzo aspetto, l'intervento della Corte di Cassazione penale italiana del 2008 in cui la Germania ਠstata condannata a risarcire i familiari delle vittime delle stragi naziste in Italia, perchà© responsabile dei crimini di «violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità […] dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela ਠaffidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario […] e quindi anche su quelle in tema di immunità . Tale pronunzia, sebbene non sia stata confermata dalla Corte internazionale di Giustizia dell'Aja, investita della questione dalla Repubblica Federale tedesca, non costituisce un esempio isolato. L'idea della riparazione in sede civile dei danni della storia trae origine dalla Shoah, tragedia che non finisce di tormentare l'Occidente e dalla cultura liberale degli Stati Uniti: azioni risarcitorie sono state proposte di fronte ai tribunali statunitensi nei confronti di istituti bancari svizzeri accusati di illecita distrazione dei fondi depositati da parte di persone perite nell'Olocausto, e contro altre imprese, nonchà© Stati europei poi. Il caso americano (Holocaust Litigation,) e quello italiano hanno in comune l'uso massivo dello strumento della responsabilità civile. In questo modo, la regolazione del passato viene affidata ad un processo di privatizzazione crescente, ad un percorso volto a reintegrare le parti fin dove possibile, convertendo qualsiasi danno, di qualsiasi entità in una somma di denaro. Il fatto che nell'attualità abbia preso corpo una pratica “infima”, fino ad imporre che nelle aule dei tribunali e dei Parlamenti si discorra, in maniera probabilmente incompetente e incompleta, tanto di verità storica, quanto di anacronistico ritorno al passato attraverso mezzi recenti, non puಠche condizionare il futuro dei procedimenti giudiziari. Cosà¬, se la storia compie un'operazione di investigazione del passato, l'obiezione principale mossa dagli storici ਠproprio la manipolazione della storia e della memoria da parte della politica e del legislatore, con una conseguente e inevitabile conclusione: ”l'histoire est saisie par le droit”.
La giuridificazione della storia: leggi sulla memoria, negazionismo, responsabilità .
2012
Abstract
La tesi si incentra su un tema raramente frequentato dallo studioso del diritto comparato, ed in genere dal giurista, ma che assume oggi rilevanza teorica e pratica: la “giuridificazione della storia”, ossia la moltiplicazione delle regole aventi ad oggetto eventi della storia contemporanea. La ricerca si concentra su tre aspetti essenziali, che toccano tre differenti livelli del diritto: a) la restrizione in via giurisprudenziale della libertà della ricerca storica; b) analisi comparata della legislazione in tema di negazionismo e obblighi di memoria; c) responsabilità civile per illeciti di massa di rilevanza storica. I tre aspetti, benchà© logicamente distinti, appaiono strettamente correlati. Il punto di partenza del processo di “giuridificazione della storia” si puಠfar coincidere con la fine della seconda guerra mondiale. In quel periodo l'approccio alla storia e segnatamente a crimini ed ingiustizie del passato, subisce un cambiamento radicale, essendo attratto dalla politica al diritto e dalla prospettiva municipale a quella internazionale. E' in quell'occasione che sono stati deferiti, per la prima volta, dinanzi ad una corte internazionale, i responsabili dei pi๠gravi crimini commessi ai danni della collettività , dal genocidio ai crimini di guerra, a quelli contro l'umanità . àˆ in questo stesso periodo che cominceranno a diffondersi le pubblicazioni di stampo negazionista, finalizzate a contestare i crimini discussi dinanzi alla Corte di Norimberga. Nonostante le numerose problematiche che la punibilità delle tesi negazioniste incontra a pi๠livelli del diritto positivo (diritto costituzionale in primis, ma anche diritto penale e civile), la seconda fase del processo di giuridificazione si caratterizza per la proliferazione in tutta Europa, a partire dagli anni '90, di obblighi di commemorazione e leggi c.d. memoriali, che impongono come dovere istituzionale la rievocazione di fatti della storia nazionale cui lo Stato attribuisce riconoscimento giuridico di memoria ufficiale. Nel lavoro di ricerca vengono messi in risalto i molteplici limiti relativi alla istituzionalizzazione della memoria e ai pericoli che da essa derivano, considerando che il “dovere di memoria” ha ormai invaso il discorso politico e lo spazio dei mass media. Da una parte si assiste al riconoscimento della libertà di pensiero e di parola come situazioni soggettive che l'ordinamento si impegna a garantire, dall'altra siamo testimoni di una tendenza volta a caratterizzarsi per comportamenti restrittivi e punitivi che sviluppano il timore di subire discriminazioni o restrizioni della libertà personale a causa delle opinioni manifestate pubblicamente. àˆ ineluttabile, inoltre, riflettere sul fatto che le disposizioni memoriali abbiano l'effetto di conferire una grande visibilità al negazionismo e al negazionista stesso; quest'ultimo ਠcosଠin grado di diffondere anche pi๠efficacemente i propri precetti, guadagnando copertura mediatica per la propria causa e dichiarandosi pubblicamente, a fronte degli obblighi legislativi di censura, “martire” della libertà . Le leggi contro la negazione dell'Olocausto hanno avuto, per esempio, un effetto esattamente contrario a quello desiderato: hanno sollevato dubbi sulla Shoah, hanno portato la pi๠parte degli Stati ad emularsi vicendevolmente nella introduzione di limiti alla libertà di parola all'interno dei rispettivi codici, le leggi sono diventate oggetto mediatico, di talchà© la spettacolarizzazione del passato ha finito per fare pubblicità e per concedere visibilità ai negazionisti. Ed invero, sebbene la pratica della negazione di ogni evidenza storica sia un fenomeno in crescita, non puಠnon rilevarsi che i meccanismi ad oggi adottati sembrano tante volte inidonei a debellare un fenomeno, mirando piuttosto a punire incondizionatamente. Il legislatore europeo, preoccupato dell'intervento limitativo della libertà di espressione da parte degli stati membri, e con l'obiettivo di uniformare le regole in materia di xenofobia, razzismo e negazionismo, evitando che gli autori di tali reati sfruttassero le divergenze esistenti tra le legislazioni penali degli Stati, ਠintervenuto nel 2008 con l'emanazione di una Decisione Quadro. Diversamente dalla pi๠parte delle legislazioni adottate dagli Stati membri, il Consiglio d'Europa ha inserito nella Decisione, quale elemento di bilanciamento, una clausola di pericolo, cosicchà© gli Stati possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti “atti a turbare la quiete pubblica o che siano minacciosi, vessatori o insultanti” e non già qualsiasi condotta xenofoba e razzista. Accanto alle prime due fasi di “giuridificazione” del passato, se n'ਠriscontrata una terza, ugualmente di recente elaborazione almeno nella sua massima diffusione, caratterizzata dalla moltiplicazione dei meccanismi di regolamentazione giuridica della storia, sino al crescente ricorso al sistema della responsabilità civile. L'alternativa radicale all'esercizio della giurisdizione penale e internazionale si ਠconcretizzata negli ultimi anni, in una progressiva “privatizzazione” delle controversie relative ad eventi del passato; in particolare, i tribunali hanno cominciato ad accordare risarcimenti in ordine agli illeciti di massa di rilevanza storica. Per l'osservatore italiano puಠessere assunto come emblematico di questo terzo aspetto, l'intervento della Corte di Cassazione penale italiana del 2008 in cui la Germania ਠstata condannata a risarcire i familiari delle vittime delle stragi naziste in Italia, perchà© responsabile dei crimini di «violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità […] dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela ਠaffidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario […] e quindi anche su quelle in tema di immunità . Tale pronunzia, sebbene non sia stata confermata dalla Corte internazionale di Giustizia dell'Aja, investita della questione dalla Repubblica Federale tedesca, non costituisce un esempio isolato. L'idea della riparazione in sede civile dei danni della storia trae origine dalla Shoah, tragedia che non finisce di tormentare l'Occidente e dalla cultura liberale degli Stati Uniti: azioni risarcitorie sono state proposte di fronte ai tribunali statunitensi nei confronti di istituti bancari svizzeri accusati di illecita distrazione dei fondi depositati da parte di persone perite nell'Olocausto, e contro altre imprese, nonchà© Stati europei poi. Il caso americano (Holocaust Litigation,) e quello italiano hanno in comune l'uso massivo dello strumento della responsabilità civile. In questo modo, la regolazione del passato viene affidata ad un processo di privatizzazione crescente, ad un percorso volto a reintegrare le parti fin dove possibile, convertendo qualsiasi danno, di qualsiasi entità in una somma di denaro. Il fatto che nell'attualità abbia preso corpo una pratica “infima”, fino ad imporre che nelle aule dei tribunali e dei Parlamenti si discorra, in maniera probabilmente incompetente e incompleta, tanto di verità storica, quanto di anacronistico ritorno al passato attraverso mezzi recenti, non puಠche condizionare il futuro dei procedimenti giudiziari. Cosà¬, se la storia compie un'operazione di investigazione del passato, l'obiezione principale mossa dagli storici ਠproprio la manipolazione della storia e della memoria da parte della politica e del legislatore, con una conseguente e inevitabile conclusione: ”l'histoire est saisie par le droit”.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Tesi_Dottorato_Dimattia_Marina_(2012).pdf
accesso solo da BNCF e BNCR
Tipologia:
Altro materiale allegato
Licenza:
Tutti i diritti riservati
Dimensione
1.17 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.17 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/314363
URN:NBN:IT:BNCF-314363