L'inizio del mio triennio di dottorato di ricerca in scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche ਠcoinciso con un periodo della vita politica e culturale italiana caratterizzato dall'acceso dibattito sulla rilevanza e i limiti del consenso informato alle cure mediche. La riflessione bioetica in materia ਠstata sollecitata dal « caso Englaro », in cui il padre e amministratore di sostegno di Eluana Englaro ha chiesto che il Tribunale di Milano emanasse un ordine d'interruzione dell'idratazione e alimentazione forzata, mediante sondino nasogastrico, che teneva in vita la tutelata in stato di coma vegetativo irreversibile. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare da parte del Giudice adito e la conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello di Milano, la vicenda ਠarrivata di fronte alla Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto sussistenti, nella fattispecie, le condizioni per la sospensione dei presidi sanitari attraverso un'argomentazione estremamente articolata che ha fissato i principi regolatori di una materia delicatissima. La pronuncia del giudice di legittimità  ha suscitato reazioni contrastanti: vi ਠstato, da una parte, chi ha salutato tale decisione come il tanto atteso riconoscimento del diritto all'autodeterminazione terapeutica, dall'altra, chi ha utilizzato duri termini di condanna, prospettando una forma di eutanasia a base non volontaria o eutanasia eugenetica o ancora una "crociata parametafisica dei giudici- missionari della cd morte dignitosa ” . Al problema generale dell'ammissibilità  del rifiuto di trattamenti sanitari salva- vita, si ਠaggiunta la questione di come tutelare il paziente incapace, ossia se decidere sempre per la prosecuzione della vita biologica oppure cercare di ricostruire la sua volontà  presunta attraverso un'analisi complessiva delle sue dichiarazioni precedenti all'evento patologico, del suo stile di vita e, in generale, dei suoi convincimenti etici, morali e religiosi. Si ਠacceso, inoltre, il dibattito medico e giuridico sulla classificazione della idratazione e alimentazione artificiali come terapie mediche o come ordinari mezzi di cura. L'interesse per un tema giuridico cosଠprofondamente avvinto all'etica e alle convinzioni personali sulla vita, sulla morte, sulla dignità  umana, mi ha condotto, nel primo capitolo, a ricostruire l'attuale disciplina legislativa italiana sul consenso alle cure mediche e sulla eutanasia pietatis causa, espressione tradizionalmente impiegata per designare l'atto o la condotta attraverso i quali, per un sentimento di pietà  o di compassione, si determina in modo indolore la morte di un soggetto oppresso da insopportabili sofferenze, derivanti da uno stato di malattia giudicato incurabile. In particolare, ho postulato, al riguardo, un'ipotesi classificatoria che distingue fra eutanasia attiva e suicidio assistito, eutanasia indiretta ed eutanasia passiva. Ho rilevato, poi, le macroscopiche e inammissibili lacune dell'ordinamento giuridico italiano, tanto pi๠profonde se confrontate a livello di diritto comparato con la legislazione degli altri Paesi europei ed extraeuropei, esaminata nel secondo capitolo. Con il terzo capitolo sono entrata in una prospettiva pi๠marcatamente ecclesiasticistica e ho voluto esaminare quali fossero le diverse istanze etiche e religiose che provengono dalla società  civile e che chiedono a gran voce l'individuazione di regole chiare a tutela del malato, rinvenendole negli opposti paradigmi della « bioetica laica » e della « bioetica cattolica ». Il primo orientamento si fonda su un'etica razionale che ragiona indipendentemente dall'esistenza o meno di dio e rifiuta l'idea che vi possa essere un diritto naturale ispirato da una morale sostanziale universale e legittimato dal consenso sociale, in quanto non ritiene possibile identificare valori e principi che nei loro contenuti possano essere condivisi da tutti. In tema di protezione del malato nel fine vita, tali convinzioni si riflettono nella considerazione della vita stessa come bene disponibile da parte del suo titolare, il quale ha il diritto di scegliere del proprio corpo sulla base della personale concezione di salute e di dignità  e qualità  dell'esistenza. Dall'altra parte, si pone la « bioetica cattolica » che considera la vita umana un dono di dio, un bene inviolabile fuori dalla disponibilità  di chiunque, anche dello stesso soggetto titolare, talchà© l'eutanasia deve intendersi alla stregua di un omicidio, non essendo giustificabile alla luce di motivazioni di pietà , beneficialità  o qualità  della vita. Al riguardo, numerosi e importanti sono i contributi tanto del magistero ecclesiastico quanto dei bioeticisti cattolici. Dopo aver prospettato analiticamente i principi posti alla base di tali orientamenti, ne ho ricercato i punti di contatto, ritenendo necessaria una soluzione giuridica al problema dei diritti del malato che fosse rispettosa del supremo principio di « laicità  », il quale, secondo consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, implica non già  indifferenza da parte dello Stato e dei pubblici poteri, bensଠneutralità  rispetto ai diversi convincimenti etici, morali e religiosi sul fine vita. Ho cercato, quindi, di definire, con l'aiuto della migliore dottrina in materia, quel « metodo laico » che possa ispirare il legislatore nel difficile compito di realizzazione del pluralismo etico e della libertà  di coscienza in ambito bioetico. Infine, nei capitoli quarto, quinto e sesto, ho analizzato il lungo e accidentato percorso che ha portato il legislatore italiano, dopo una travagliata elaborazione che ha visto contrapporsi i diversi paradigmi della bioetica laica e della bioetica cattolica anche in seno agli schieramenti politici, alla elaborazione di un disegno di legge in tema di consenso informato alle cure mediche e di direttive anticipate di trattamento, proposta approvata in Senato, poi alla Camera con emendamenti, e ora di nuovo all'esame del Senato. Tale indagine, in particolare, ਠstata diretta a valutare se la citata normativa sia rispettosa del principio di laicità , inteso come sopra, e se assicuri, quindi, il necessario pluralismo culturale all'interno della società  e il fondamentale rispetto delle convinzioni personali in materia sanitaria, approntando una concreta tutela anche per i soggetti incapaci o le cui facoltà  cognitive e volitive sono annebbiate dalla malattia. Questo à¨, dunque, il filo conduttore dell'intera tesi di dottorato e la ragione del titolo della stessa: la ricerca di un « metodo laico » per la disciplina del fine vita.

Un metodo laico per la disciplina del fine vita.

2012

Abstract

L'inizio del mio triennio di dottorato di ricerca in scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche ਠcoinciso con un periodo della vita politica e culturale italiana caratterizzato dall'acceso dibattito sulla rilevanza e i limiti del consenso informato alle cure mediche. La riflessione bioetica in materia ਠstata sollecitata dal « caso Englaro », in cui il padre e amministratore di sostegno di Eluana Englaro ha chiesto che il Tribunale di Milano emanasse un ordine d'interruzione dell'idratazione e alimentazione forzata, mediante sondino nasogastrico, che teneva in vita la tutelata in stato di coma vegetativo irreversibile. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare da parte del Giudice adito e la conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello di Milano, la vicenda ਠarrivata di fronte alla Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto sussistenti, nella fattispecie, le condizioni per la sospensione dei presidi sanitari attraverso un'argomentazione estremamente articolata che ha fissato i principi regolatori di una materia delicatissima. La pronuncia del giudice di legittimità  ha suscitato reazioni contrastanti: vi ਠstato, da una parte, chi ha salutato tale decisione come il tanto atteso riconoscimento del diritto all'autodeterminazione terapeutica, dall'altra, chi ha utilizzato duri termini di condanna, prospettando una forma di eutanasia a base non volontaria o eutanasia eugenetica o ancora una "crociata parametafisica dei giudici- missionari della cd morte dignitosa ” . Al problema generale dell'ammissibilità  del rifiuto di trattamenti sanitari salva- vita, si ਠaggiunta la questione di come tutelare il paziente incapace, ossia se decidere sempre per la prosecuzione della vita biologica oppure cercare di ricostruire la sua volontà  presunta attraverso un'analisi complessiva delle sue dichiarazioni precedenti all'evento patologico, del suo stile di vita e, in generale, dei suoi convincimenti etici, morali e religiosi. Si ਠacceso, inoltre, il dibattito medico e giuridico sulla classificazione della idratazione e alimentazione artificiali come terapie mediche o come ordinari mezzi di cura. L'interesse per un tema giuridico cosଠprofondamente avvinto all'etica e alle convinzioni personali sulla vita, sulla morte, sulla dignità  umana, mi ha condotto, nel primo capitolo, a ricostruire l'attuale disciplina legislativa italiana sul consenso alle cure mediche e sulla eutanasia pietatis causa, espressione tradizionalmente impiegata per designare l'atto o la condotta attraverso i quali, per un sentimento di pietà  o di compassione, si determina in modo indolore la morte di un soggetto oppresso da insopportabili sofferenze, derivanti da uno stato di malattia giudicato incurabile. In particolare, ho postulato, al riguardo, un'ipotesi classificatoria che distingue fra eutanasia attiva e suicidio assistito, eutanasia indiretta ed eutanasia passiva. Ho rilevato, poi, le macroscopiche e inammissibili lacune dell'ordinamento giuridico italiano, tanto pi๠profonde se confrontate a livello di diritto comparato con la legislazione degli altri Paesi europei ed extraeuropei, esaminata nel secondo capitolo. Con il terzo capitolo sono entrata in una prospettiva pi๠marcatamente ecclesiasticistica e ho voluto esaminare quali fossero le diverse istanze etiche e religiose che provengono dalla società  civile e che chiedono a gran voce l'individuazione di regole chiare a tutela del malato, rinvenendole negli opposti paradigmi della « bioetica laica » e della « bioetica cattolica ». Il primo orientamento si fonda su un'etica razionale che ragiona indipendentemente dall'esistenza o meno di dio e rifiuta l'idea che vi possa essere un diritto naturale ispirato da una morale sostanziale universale e legittimato dal consenso sociale, in quanto non ritiene possibile identificare valori e principi che nei loro contenuti possano essere condivisi da tutti. In tema di protezione del malato nel fine vita, tali convinzioni si riflettono nella considerazione della vita stessa come bene disponibile da parte del suo titolare, il quale ha il diritto di scegliere del proprio corpo sulla base della personale concezione di salute e di dignità  e qualità  dell'esistenza. Dall'altra parte, si pone la « bioetica cattolica » che considera la vita umana un dono di dio, un bene inviolabile fuori dalla disponibilità  di chiunque, anche dello stesso soggetto titolare, talchà© l'eutanasia deve intendersi alla stregua di un omicidio, non essendo giustificabile alla luce di motivazioni di pietà , beneficialità  o qualità  della vita. Al riguardo, numerosi e importanti sono i contributi tanto del magistero ecclesiastico quanto dei bioeticisti cattolici. Dopo aver prospettato analiticamente i principi posti alla base di tali orientamenti, ne ho ricercato i punti di contatto, ritenendo necessaria una soluzione giuridica al problema dei diritti del malato che fosse rispettosa del supremo principio di « laicità  », il quale, secondo consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, implica non già  indifferenza da parte dello Stato e dei pubblici poteri, bensଠneutralità  rispetto ai diversi convincimenti etici, morali e religiosi sul fine vita. Ho cercato, quindi, di definire, con l'aiuto della migliore dottrina in materia, quel « metodo laico » che possa ispirare il legislatore nel difficile compito di realizzazione del pluralismo etico e della libertà  di coscienza in ambito bioetico. Infine, nei capitoli quarto, quinto e sesto, ho analizzato il lungo e accidentato percorso che ha portato il legislatore italiano, dopo una travagliata elaborazione che ha visto contrapporsi i diversi paradigmi della bioetica laica e della bioetica cattolica anche in seno agli schieramenti politici, alla elaborazione di un disegno di legge in tema di consenso informato alle cure mediche e di direttive anticipate di trattamento, proposta approvata in Senato, poi alla Camera con emendamenti, e ora di nuovo all'esame del Senato. Tale indagine, in particolare, ਠstata diretta a valutare se la citata normativa sia rispettosa del principio di laicità , inteso come sopra, e se assicuri, quindi, il necessario pluralismo culturale all'interno della società  e il fondamentale rispetto delle convinzioni personali in materia sanitaria, approntando una concreta tutela anche per i soggetti incapaci o le cui facoltà  cognitive e volitive sono annebbiate dalla malattia. Questo à¨, dunque, il filo conduttore dell'intera tesi di dottorato e la ragione del titolo della stessa: la ricerca di un « metodo laico » per la disciplina del fine vita.
2012
it
Tesi di Dottorato
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Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:BNCF-314365