La legislazione albanese in materia religiosa, costituisce oggetto del presente studio, a partire dal 1912, anno in cui l'Albania si ਠcostituita come Stato indipendente e sovrano. Vista l'ampiezza della legislazione in materia religiosa, il lavoro si dividerà  in tre capitoli. Il primo capitolo comprende la storia dell'Albania dall'Indipendenza fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, soffermandosi su vicende importanti e indispensabili per una pi๠corretta informazione e comprensione del fenomeno religioso albanese. Ricorderemo come l'Albania ਠriuscita ad acquistare la sua indipendenza nel 1912. E parleremo delle quattro correnti religiose presenti nel territorio albanese, del principato d'Albania, della Repubblica d'Albania e del Regno di Zogu. Concluderemo il capitolo parlando dell'unione dell'Albania al Regno d'Italia (1939-1943). Il secondo capitolo si occupa della legislazione comunista albanese in materia religiosa, tenendo presente il fatto che mi riferirಠa testi normativi da me tradotti, in quanto non ho trovato quasi nessun autore albanese o straniero che abbia scritto sulla suddetta legislazione, se non in linea generale. Vedremo come Hoxha attraverso la sua politica antireligiosa riuscirà  a dichiarare e a fare della Repubblica Popolare Socialista d'Albania, l'unico Stato ateo al mondo. Vedremo come nonostante cià², egli non riuscisse a sradicare del tutto le religioni dagli albanesi ed altresଠavremo modo di richiamare la crisi e il declino del regime comunista in Albania e la lenta riapertura dell'Albania ai diritti e alle libertà  fondamentali, quali la libertà  di pensiero, il diritto di associazione, la libertà  religiosa ecc. Nel terzo capitolo ci occuperemo della lenta costituzione dello Stato democratico albanese, con il riaffermarsi di principi quali la divisione dei poteri, il multipartitismo, la libera iniziativa economica e la riammissione della proprietà  privata. Vedremo come lo Stato albanese in questi vent'anni di transizione democratica si ਠdel tutto distaccato dalla precedente politica comunista in materia religiosa. Sin da subito, infatti, fu affermata costituzionalmente la libertà  di coscienza e di religione e furono ripristinati gli edifici di culto. La riapertura di questi edifici fu accolta con entusiasmo dalla popolazione e le chiese e le moschee furono da subito affollate dai fedeli. L'Albania fu inoltre invasa da missionari religiosi che avevano lo scopo di svolgere attività  di proselitismo. Vedremo inoltre, come il legislatore albanese abbia provveduto in questi ultimi anni a colmare le lacune della legislazione in materia religiosa, con particolare attenzione alla stipula degli Accordi con la Santa Sede e con le altre tre maggiori confessioni religiose del Paese. Da ultimo il lavoro si propone di considerare se ed in quale modo il principio della libertà  di coscienza e di religione, oramai costituzionalmente garantito, trovi applicazione nella attuale legislazione albanese, con riferimento anche alle minoranze religiose, entrate nella realtà  albanese in seguito al riconoscimento del diritto della libertà  religiosa. La legislazione albanese in materia religiosa si presenta vasta e differenziata da un periodo storico all'altro. Dal momento in cui l'Albania si costituisce come Stato indipendente e sovrano, la sua politica in materia religiosa si caratterizza in quanto distaccata e neutrale rispetto al fenomeno religioso. Come abbiamo osservato nel corso del nostro studio, l'Albania storicamente ha visto il radicarsi nel suo territorio di varie confessioni religiose (cristiana cattolica, greco ortodossa, musulmani sunniti e bektashi, protestanti ecc). I musulmani risultavano essere la religione di maggioranza alla fine del dominio ottomano plurisecolare. Nonostante ciಠlo Stato albanese non si ਠmai schierato con una religione in particolare e si ਠsempre mostrato laico, distante e neutrale dinanzi al fenomeno religioso. La diversa appartenenza religiosa degli albanesi creava profonde divisioni tra essi, tanto che per secoli, questi non riuscivano ad unirsi come popolo per creare un unica nazione. Da qui il richiamo da parte degli rinascimentali albanesi allo slogan di Vaso Pasha “la religione degli albanesi ਠl'albanesità ”, che invitava gli albanesi di riconoscersi anzitutto come membri della stessa nazione, ognuno libero di professare la propria religione. Infatti il suddetto slogan non significa che gli albanesi dovevano abbandonare la propria religione d'appartenenza, ma semplicemente dovevano unirsi come popolo per creare un proprio Stato indipendente e sovrano. Durante il periodo comunista questo slogan ਠstato mal interpretato dal regime, che lo ripeteva in continuazione per giustificare la sua aspra politica antireligiosa. Inizialmente Hoxha aveva garantito costituzionalmente (1946) il diritto alla libertà  religiosa, per giungere poi alla soluzione estrema del 1967, cioਠalla sua totale abolizione. Hoxha aveva dichiarato l'Albania atea e, aveva dato luogo ad una serie di dure persecuzioni nei confronti delle confessioni religiose. La riaffermazione della libertà  religiosa in seguito al crollo del regime comunista, nel 1991, vedrà  lo Stato albanese attivo nella tutela e garanzia di tale diritto, costituendo addirittura un apposito Comitato Statale per i Culti con il compito di dialogare e prendere in considerazione le esigenze delle confessioni religiose presenti in Albania. In questo modo si ਠgiunti a degli accordi di collaborazione prima con la Chiesa Romana Cattolica nel 2002 e 2007, nel 2008, invece, con tutti gli altri tre gruppi religiosi di maggioranza, ossia i musulmani sunniti, i bektashi e i greco ortodossi. Recenti sono invece gli accordi con la Fratellanza Evangelica dell'Albania (VUSH), stipulati e recepiti dall'ordinamento statale nel 2011. Vediamo che, anche se la letteratura albanese riguardante la legislazione in materia religiosa risulta povera, lo Stato albanese ha continuamente legiferato in questa materia. Lo Stato albanese non ਠmai stato indifferente al fenomeno religioso, sia durante il regime comunista dove il suo atteggiamento lo possiamo considerare negativo-proibitivo, in quanto volto alla totale eliminazione di ogni presenza religiosa, sia recentemente dove il suo interessamento si puಠconsiderare al contrario permissivo - positivo, in quanto teso alla garanzia e tutela del diritto alla libertà  religiosa. Le cosiddette “nuove religioni” introdotte nel Paese in seguito alla caduta del regime comunista, non hanno ancora raggiunto accordi con lo Stato. Vista comunque l'attuale apertura dell'Albania al fenomeno religioso, rimaniamo fiduciosi nel pensare che anche gli accordi di collaborazione con queste confessioni di minoranza siano imminenti. In questo modo non solo si potrà  garantire in pieno la libertà  religiosa costituzionalmente prevista, ma anche la parità  di trattamento tra le varie religioni.

La legislazione albanese in materia religiosa: fra passato e presente.

2012

Abstract

La legislazione albanese in materia religiosa, costituisce oggetto del presente studio, a partire dal 1912, anno in cui l'Albania si ਠcostituita come Stato indipendente e sovrano. Vista l'ampiezza della legislazione in materia religiosa, il lavoro si dividerà  in tre capitoli. Il primo capitolo comprende la storia dell'Albania dall'Indipendenza fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, soffermandosi su vicende importanti e indispensabili per una pi๠corretta informazione e comprensione del fenomeno religioso albanese. Ricorderemo come l'Albania ਠriuscita ad acquistare la sua indipendenza nel 1912. E parleremo delle quattro correnti religiose presenti nel territorio albanese, del principato d'Albania, della Repubblica d'Albania e del Regno di Zogu. Concluderemo il capitolo parlando dell'unione dell'Albania al Regno d'Italia (1939-1943). Il secondo capitolo si occupa della legislazione comunista albanese in materia religiosa, tenendo presente il fatto che mi riferirಠa testi normativi da me tradotti, in quanto non ho trovato quasi nessun autore albanese o straniero che abbia scritto sulla suddetta legislazione, se non in linea generale. Vedremo come Hoxha attraverso la sua politica antireligiosa riuscirà  a dichiarare e a fare della Repubblica Popolare Socialista d'Albania, l'unico Stato ateo al mondo. Vedremo come nonostante cià², egli non riuscisse a sradicare del tutto le religioni dagli albanesi ed altresଠavremo modo di richiamare la crisi e il declino del regime comunista in Albania e la lenta riapertura dell'Albania ai diritti e alle libertà  fondamentali, quali la libertà  di pensiero, il diritto di associazione, la libertà  religiosa ecc. Nel terzo capitolo ci occuperemo della lenta costituzione dello Stato democratico albanese, con il riaffermarsi di principi quali la divisione dei poteri, il multipartitismo, la libera iniziativa economica e la riammissione della proprietà  privata. Vedremo come lo Stato albanese in questi vent'anni di transizione democratica si ਠdel tutto distaccato dalla precedente politica comunista in materia religiosa. Sin da subito, infatti, fu affermata costituzionalmente la libertà  di coscienza e di religione e furono ripristinati gli edifici di culto. La riapertura di questi edifici fu accolta con entusiasmo dalla popolazione e le chiese e le moschee furono da subito affollate dai fedeli. L'Albania fu inoltre invasa da missionari religiosi che avevano lo scopo di svolgere attività  di proselitismo. Vedremo inoltre, come il legislatore albanese abbia provveduto in questi ultimi anni a colmare le lacune della legislazione in materia religiosa, con particolare attenzione alla stipula degli Accordi con la Santa Sede e con le altre tre maggiori confessioni religiose del Paese. Da ultimo il lavoro si propone di considerare se ed in quale modo il principio della libertà  di coscienza e di religione, oramai costituzionalmente garantito, trovi applicazione nella attuale legislazione albanese, con riferimento anche alle minoranze religiose, entrate nella realtà  albanese in seguito al riconoscimento del diritto della libertà  religiosa. La legislazione albanese in materia religiosa si presenta vasta e differenziata da un periodo storico all'altro. Dal momento in cui l'Albania si costituisce come Stato indipendente e sovrano, la sua politica in materia religiosa si caratterizza in quanto distaccata e neutrale rispetto al fenomeno religioso. Come abbiamo osservato nel corso del nostro studio, l'Albania storicamente ha visto il radicarsi nel suo territorio di varie confessioni religiose (cristiana cattolica, greco ortodossa, musulmani sunniti e bektashi, protestanti ecc). I musulmani risultavano essere la religione di maggioranza alla fine del dominio ottomano plurisecolare. Nonostante ciಠlo Stato albanese non si ਠmai schierato con una religione in particolare e si ਠsempre mostrato laico, distante e neutrale dinanzi al fenomeno religioso. La diversa appartenenza religiosa degli albanesi creava profonde divisioni tra essi, tanto che per secoli, questi non riuscivano ad unirsi come popolo per creare un unica nazione. Da qui il richiamo da parte degli rinascimentali albanesi allo slogan di Vaso Pasha “la religione degli albanesi ਠl'albanesità ”, che invitava gli albanesi di riconoscersi anzitutto come membri della stessa nazione, ognuno libero di professare la propria religione. Infatti il suddetto slogan non significa che gli albanesi dovevano abbandonare la propria religione d'appartenenza, ma semplicemente dovevano unirsi come popolo per creare un proprio Stato indipendente e sovrano. Durante il periodo comunista questo slogan ਠstato mal interpretato dal regime, che lo ripeteva in continuazione per giustificare la sua aspra politica antireligiosa. Inizialmente Hoxha aveva garantito costituzionalmente (1946) il diritto alla libertà  religiosa, per giungere poi alla soluzione estrema del 1967, cioਠalla sua totale abolizione. Hoxha aveva dichiarato l'Albania atea e, aveva dato luogo ad una serie di dure persecuzioni nei confronti delle confessioni religiose. La riaffermazione della libertà  religiosa in seguito al crollo del regime comunista, nel 1991, vedrà  lo Stato albanese attivo nella tutela e garanzia di tale diritto, costituendo addirittura un apposito Comitato Statale per i Culti con il compito di dialogare e prendere in considerazione le esigenze delle confessioni religiose presenti in Albania. In questo modo si ਠgiunti a degli accordi di collaborazione prima con la Chiesa Romana Cattolica nel 2002 e 2007, nel 2008, invece, con tutti gli altri tre gruppi religiosi di maggioranza, ossia i musulmani sunniti, i bektashi e i greco ortodossi. Recenti sono invece gli accordi con la Fratellanza Evangelica dell'Albania (VUSH), stipulati e recepiti dall'ordinamento statale nel 2011. Vediamo che, anche se la letteratura albanese riguardante la legislazione in materia religiosa risulta povera, lo Stato albanese ha continuamente legiferato in questa materia. Lo Stato albanese non ਠmai stato indifferente al fenomeno religioso, sia durante il regime comunista dove il suo atteggiamento lo possiamo considerare negativo-proibitivo, in quanto volto alla totale eliminazione di ogni presenza religiosa, sia recentemente dove il suo interessamento si puಠconsiderare al contrario permissivo - positivo, in quanto teso alla garanzia e tutela del diritto alla libertà  religiosa. Le cosiddette “nuove religioni” introdotte nel Paese in seguito alla caduta del regime comunista, non hanno ancora raggiunto accordi con lo Stato. Vista comunque l'attuale apertura dell'Albania al fenomeno religioso, rimaniamo fiduciosi nel pensare che anche gli accordi di collaborazione con queste confessioni di minoranza siano imminenti. In questo modo non solo si potrà  garantire in pieno la libertà  religiosa costituzionalmente prevista, ma anche la parità  di trattamento tra le varie religioni.
2012
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