Scopo della presente idagine ਠanalizzare la disciplina di una peculiare forma di abuso escludente, consistente nella compressione dei margini tra prezzi e costi degli operatori presenti su un dato mercato da parte di un'impresa dominante (cd. margin squeeze), al fine di individuarne la giusta collocazione nell'ambito delle fattispecie sanzionate ai sensi dell'art. 102 TFUE. Il margin squeeze ਠuna pratica tariffaria abusiva che si configura qualora, in assenza di una giustificazione obiettiva, il divario tra il prezzo del bene intermedio fornito da un'impresa dominante verticalmente integrata sul mercato all'ingrosso alle imprese rivali ed il prezzo del bene finale offerto da tale operatore sul mercato al dettaglio sia negativo oppure insufficiente a coprire i costi specifici che l'impresa dominante deve sostenere per fornire le proprie prestazioni ai clienti finali. Un tale divario, infatti, non consente ai concorrenti di efficienza quantomeno pari all'impresa dominante di competere con la stessa sul mercato al dettaglio, giacchà© essi sono costretti ad operare in perdita. Conseguentemente, il margin squeeze induce le imprese rivali ad abbandonare il mercato e, al contempo, ostacola l'accesso di nuovi entranti. Il margin squeeze ਠuna pratica abusiva di stretta attualità , essendo al centro di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. La Corte di giustizia UE, infatti, si ਠrecentemente pronunciata al riguardo, fornendo delle risposte ad una serie di questioni piuttosto controverse e, soprattutto, riconoscendo l'autonomia del margin squeeze nel novero degli abusi escludenti di cui all'art. 102 TFUE. I giudici dell'Unione hanno assunto delle posizioni in netto contrasto con quanto affermato dalla dottrina antitrust maggioritaria. Quest'ultima, ispirandosi in particolar modo ai principi propri del sistema e della giurisprudenza antitrust americana, aveva messo in discussione la necessità  e l'utilità  di inquadrare il margin squeeze come un'infrazione autonoma ai sensi dell'art. 102 TFUE. In estrema sintesi, nella lettura di tali commentatori, il margin squeeze costituirebbe una fattispecie ultronea, essendo assorbita da altre forme di abuso escludente già  riconosciute nel diritto antitrust dell'Unione, quali il rifiuto di contrarre ed il divieto di imporre prezzi predatori. Mette conto notare inoltre che l'affermazione della compressione dei margini quale abuso stand alone nell'ambito delle violazioni dell'art. 102 TFUE non sembra aver trovato pieno riscontro nel processo di modernizzazione che ha investito tale disposizione normativa. Ed infatti, nella Comunicazione che fornisce gli orientamenti sulle priorità  della Commissione nell'applicazione dell'art. 102 TFUE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (cd. “Guidance Paper”), il margin squeeze appare essere considerato alla stregua di un rifiuto de facto a contrarre, atteso che l'abusività  di tali pratiche escludenti discende dalla presenza delle medesime condizioni. Peraltro, ਠstato altresଠsostenuto che le criticità  ascrivibili al margin squeeze sarebbero affrontate meglio a livello regolatorio, mediante l'applicazione dei rimedi (eventualmente) previsti dalle normative di settore europee e dalle speculari norme nazionale che le hanno recepite. Sicchà©, in presenza di un previo intervento delle Autorità  nazionali di regolamentazione (“ANR”) basato sulla pertinente normativa si settore e volto a censurare o meno gli effetti distorsivi generati dal margin squeeze, i giudici e le Autorità  nazionali di concorrenza (“ANC”) dovrebbero evitare di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle già  espresse dalle ANR. La questione di fondo di questo lavoro riguarderà , dunque, la sostenibilità  del riconoscimento dell'autonomia del margin squeeze nel catalogo degli abusi escludenti di cui all'art. 102 TFUE: pi๠specificamente, si analizzerà  se i punti di contatto con le summenzionate pratiche escludenti (id est rifiuto di contrarre ed imposizione di prezzi predatori) ostacolino l'inserimento del margin squeeze in tale catalogo ovvero se, considerate le peculiarità  di tale forma di abuso, quest'ultima assuma un ruolo autonomo e complementare rispetto alle prime. Altro nodo fondamentale da sciogliere consisterà  nel verificare se consentendo all'azione antitrust di includere nel proprio ambito operativo l'accertamento dell'illegittimità  del margin squeeze, anche in presenza di una normativa di settore, si corra o meno il rischio di minare gli equilibri (già  incerti) tra regolamentazione e normativa antitrust, atteso che tale pratica tariffaria ਠuna figura ibrida che si pone all'intersezione tra tali discipline. Chiarite le problematiche che saranno affrontate nella presente indagine, si rende opportuno illustrarne brevemente la struttura. Il primo capitolo avrà  carattere introduttivo: saranno forniti i concetti di base in relazione alla disciplina dell'abuso escludente nel diritto antitrust europeo. Il secondo capitolo verterà  sulla modernizzazione di tale disciplina: sarà  analizzata la summenzionata Comunicazione della Commissione sotto il profilo dell'approccio generale nell'applicazione dell'art. 102 TFUE e, soprattutto, degli orientamenti elaborati rispetto al rifiuto a contrarre ed alle pratiche abusive basate sui prezzi, atteso che la compressione dei margini rientra in tale sottocategoria. Il terzo capitolo avrà  ad oggetto la disciplina sostanziale del margin squeeze e, quindi, saranno declinati tutti i suoi elementi costitutivi, cosଠcome delineati dalla recente giuriprudenza della Corte di giustizia UE. Il quarto ed ultimo capitolo sarà  invece dedicato alla trattazione dei rapporti tra regolazione di settore e disciplina antitrust, al fine di comprendere i criteri sottesi all'imputabilità  del margin squeeze nei settori regolamentati.

UNA NUOVA FORMA DI ABUSO ESCLUDENTE: IL MARGIN SQUEEZE

2013

Abstract

Scopo della presente idagine ਠanalizzare la disciplina di una peculiare forma di abuso escludente, consistente nella compressione dei margini tra prezzi e costi degli operatori presenti su un dato mercato da parte di un'impresa dominante (cd. margin squeeze), al fine di individuarne la giusta collocazione nell'ambito delle fattispecie sanzionate ai sensi dell'art. 102 TFUE. Il margin squeeze ਠuna pratica tariffaria abusiva che si configura qualora, in assenza di una giustificazione obiettiva, il divario tra il prezzo del bene intermedio fornito da un'impresa dominante verticalmente integrata sul mercato all'ingrosso alle imprese rivali ed il prezzo del bene finale offerto da tale operatore sul mercato al dettaglio sia negativo oppure insufficiente a coprire i costi specifici che l'impresa dominante deve sostenere per fornire le proprie prestazioni ai clienti finali. Un tale divario, infatti, non consente ai concorrenti di efficienza quantomeno pari all'impresa dominante di competere con la stessa sul mercato al dettaglio, giacchà© essi sono costretti ad operare in perdita. Conseguentemente, il margin squeeze induce le imprese rivali ad abbandonare il mercato e, al contempo, ostacola l'accesso di nuovi entranti. Il margin squeeze ਠuna pratica abusiva di stretta attualità , essendo al centro di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. La Corte di giustizia UE, infatti, si ਠrecentemente pronunciata al riguardo, fornendo delle risposte ad una serie di questioni piuttosto controverse e, soprattutto, riconoscendo l'autonomia del margin squeeze nel novero degli abusi escludenti di cui all'art. 102 TFUE. I giudici dell'Unione hanno assunto delle posizioni in netto contrasto con quanto affermato dalla dottrina antitrust maggioritaria. Quest'ultima, ispirandosi in particolar modo ai principi propri del sistema e della giurisprudenza antitrust americana, aveva messo in discussione la necessità  e l'utilità  di inquadrare il margin squeeze come un'infrazione autonoma ai sensi dell'art. 102 TFUE. In estrema sintesi, nella lettura di tali commentatori, il margin squeeze costituirebbe una fattispecie ultronea, essendo assorbita da altre forme di abuso escludente già  riconosciute nel diritto antitrust dell'Unione, quali il rifiuto di contrarre ed il divieto di imporre prezzi predatori. Mette conto notare inoltre che l'affermazione della compressione dei margini quale abuso stand alone nell'ambito delle violazioni dell'art. 102 TFUE non sembra aver trovato pieno riscontro nel processo di modernizzazione che ha investito tale disposizione normativa. Ed infatti, nella Comunicazione che fornisce gli orientamenti sulle priorità  della Commissione nell'applicazione dell'art. 102 TFUE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (cd. “Guidance Paper”), il margin squeeze appare essere considerato alla stregua di un rifiuto de facto a contrarre, atteso che l'abusività  di tali pratiche escludenti discende dalla presenza delle medesime condizioni. Peraltro, ਠstato altresଠsostenuto che le criticità  ascrivibili al margin squeeze sarebbero affrontate meglio a livello regolatorio, mediante l'applicazione dei rimedi (eventualmente) previsti dalle normative di settore europee e dalle speculari norme nazionale che le hanno recepite. Sicchà©, in presenza di un previo intervento delle Autorità  nazionali di regolamentazione (“ANR”) basato sulla pertinente normativa si settore e volto a censurare o meno gli effetti distorsivi generati dal margin squeeze, i giudici e le Autorità  nazionali di concorrenza (“ANC”) dovrebbero evitare di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle già  espresse dalle ANR. La questione di fondo di questo lavoro riguarderà , dunque, la sostenibilità  del riconoscimento dell'autonomia del margin squeeze nel catalogo degli abusi escludenti di cui all'art. 102 TFUE: pi๠specificamente, si analizzerà  se i punti di contatto con le summenzionate pratiche escludenti (id est rifiuto di contrarre ed imposizione di prezzi predatori) ostacolino l'inserimento del margin squeeze in tale catalogo ovvero se, considerate le peculiarità  di tale forma di abuso, quest'ultima assuma un ruolo autonomo e complementare rispetto alle prime. Altro nodo fondamentale da sciogliere consisterà  nel verificare se consentendo all'azione antitrust di includere nel proprio ambito operativo l'accertamento dell'illegittimità  del margin squeeze, anche in presenza di una normativa di settore, si corra o meno il rischio di minare gli equilibri (già  incerti) tra regolamentazione e normativa antitrust, atteso che tale pratica tariffaria ਠuna figura ibrida che si pone all'intersezione tra tali discipline. Chiarite le problematiche che saranno affrontate nella presente indagine, si rende opportuno illustrarne brevemente la struttura. Il primo capitolo avrà  carattere introduttivo: saranno forniti i concetti di base in relazione alla disciplina dell'abuso escludente nel diritto antitrust europeo. Il secondo capitolo verterà  sulla modernizzazione di tale disciplina: sarà  analizzata la summenzionata Comunicazione della Commissione sotto il profilo dell'approccio generale nell'applicazione dell'art. 102 TFUE e, soprattutto, degli orientamenti elaborati rispetto al rifiuto a contrarre ed alle pratiche abusive basate sui prezzi, atteso che la compressione dei margini rientra in tale sottocategoria. Il terzo capitolo avrà  ad oggetto la disciplina sostanziale del margin squeeze e, quindi, saranno declinati tutti i suoi elementi costitutivi, cosଠcome delineati dalla recente giuriprudenza della Corte di giustizia UE. Il quarto ed ultimo capitolo sarà  invece dedicato alla trattazione dei rapporti tra regolazione di settore e disciplina antitrust, al fine di comprendere i criteri sottesi all'imputabilità  del margin squeeze nei settori regolamentati.
2013
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