L'immissione, nel sistema, di una “congerie disordinata di nullità  speciali”, le quali introducono testuali deviazioni rispetto al tradizionale modello codicistico della nullità , ha costituito un importante occasione per riflettere sulla disciplina della patologia negoziale, rigidamente intrappolata nel dualismo tra invalidità  ipso iure e invalidabilità . E' emerso un panorama assai variegato di nullità  disciplinate da leggi speciali, lontane dal macrosistema codicistico, rispetto alle quali non sembra sostenibile una ricostruzione monolitica ed unitaria della categoria. Il dibattito sulla disciplina delle nullità  contrattuali di derivazione comunitaria ha imposto una rivisitazione di alcune categorie tradizionali afferenti alla nullità  ed una analisi critica dei predicati indefettibili della nullità . Le difficoltà  dogmatico-ricostruttive si sono sovrapposte alla «difficoltà  psicologica» (G.B. FERRI, Il c.d. recupero del negozio invalido, in Riv. dir. comm., 1986, p. 3 ss ), dello studioso italiano, irrimediabilmente legato al dogma della insanabilità  del negozio nullo. L'indagine dottrinale sul tema ha fatto maturare la consapevolezza che non sono queste nullità  a minare lo statuto codicistico della nullità , in quanto esso, già  ex se, non appare un insieme lineare, compatto e privo di scansioni interne, ma disomogeneo e comprensivo di tipi costitutivamente differenti. Le nuove comminatorie di invalidità  si inseriscono prevalentemente, anche se non esclusivamente, in un ampio filone normativo, dedicato alla protezione dei contraenti deboli (nullità  di protezione), per cui, si accomunano sotto il profilo contenutistico della ratio essenzialmente protettiva che le ispira, riconducibile al pi๠generale principio dell'equilibrio contrattuale. In mancanza di strumenti adeguati, l'ordinamento utilizza quelli già  esistenti, plasmandoli alle nuove esigenze. Lo scopo di tutela del contraente debole, infatti, mal si concilia con lo strumento della nullità , inteso nella sua classica accezione, poichà© questi potrebbe essere danneggiato, se il contraente economicamente pi๠avvantaggiato decidesse di far venir meno l'intero contratto. Il legislatore, allora, costruisce una nullità  con finalità  protettive, con legittimazione esclusiva del contraente debole, di modo che l'altro contraente in nessun modo possa paralizzare il contratto. Si tratta di una sorta di «ibrido», una via intermedia tra nullità  assoluta ed annullabilità , con le caratteristiche della prima, ma a legittimazione limitata, come la seconda. La nullità  cessa di essere esclusivo strumento di tutela dell'ordinamento, per divenire contestuale strumento sanzionatorio per una parte e protettivo, per l'altra. Il quesito che si pone in questa sede riguarda la possibilità  di attribuire al contraente legittimato a far valere la nullità  di protezione il potere di convalidare il contratto o la clausola nulla, secondo lo schema enucleato nell'art. 1444 c.c. Per un corretto inquadramento della problematica, si focalizzerà , dapprima, l'attenzione sulla nozione di invalidità . Si ricostruirà , per questa via, la teoria classica elaborata attorno alla categoria dell'invalidità , al fine di valutare le influenze e le suggestioni che essa, ancor oggi, ਠin grado di esercitare sull'interprete. Si darà  conto dei pi๠recenti contributi dottrinali in materia, facendo, poi, cenno alle differenze di disciplina esistenti tra nullità  ed annullabilità . L'indagine, poi, sarà  concentrata sui sistemi codicistici di recupero dell'atto invalido, e, in particolare, sulla interpretazione della clausola eccettuativa di cui all'art. 1423 c.c., la quale pone l'interprete di fronte alla annosa questione della sanatoria, o meglio, del recupero degli effetti dell'atto nullo. L'indagine sarà , poi, concentrata sulla conferma ed esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle, al fine di valutare la reale sussistenza di un rapporto di continenza con l'istituto della convalida. Sarà  approfondito lo studio della convalida e, in particolare, della relativa funzione, dando conto dei principali contributi interpretativi aventi ad oggetto l'istituto. Una volta, poi, considerati i tratti peculiari delle nullità  di protezione e della relativa disciplina, si valuterà  la compatibilità  dell'istituto della convalida con la sanzione della nullità  di protezione. Il problema, dunque, sarà  quello di valutare se, in tema di nullità  dettata a esclusiva tutela degli interessi di una parte, la volontà  espressa dal soggetto protetto possa rivestire valenza convalidante. Se la soluzione fosse positiva, ciಠdeterminerebbe la morte dell'assunto tradizionale secondo il quale il contratto nullo, al momento della stipulazione à¨, da solo, privo di qualsiasi attitudine effettuale.

CONVALIDA E NULLITA' DI PROTEZIONE

2009

Abstract

L'immissione, nel sistema, di una “congerie disordinata di nullità  speciali”, le quali introducono testuali deviazioni rispetto al tradizionale modello codicistico della nullità , ha costituito un importante occasione per riflettere sulla disciplina della patologia negoziale, rigidamente intrappolata nel dualismo tra invalidità  ipso iure e invalidabilità . E' emerso un panorama assai variegato di nullità  disciplinate da leggi speciali, lontane dal macrosistema codicistico, rispetto alle quali non sembra sostenibile una ricostruzione monolitica ed unitaria della categoria. Il dibattito sulla disciplina delle nullità  contrattuali di derivazione comunitaria ha imposto una rivisitazione di alcune categorie tradizionali afferenti alla nullità  ed una analisi critica dei predicati indefettibili della nullità . Le difficoltà  dogmatico-ricostruttive si sono sovrapposte alla «difficoltà  psicologica» (G.B. FERRI, Il c.d. recupero del negozio invalido, in Riv. dir. comm., 1986, p. 3 ss ), dello studioso italiano, irrimediabilmente legato al dogma della insanabilità  del negozio nullo. L'indagine dottrinale sul tema ha fatto maturare la consapevolezza che non sono queste nullità  a minare lo statuto codicistico della nullità , in quanto esso, già  ex se, non appare un insieme lineare, compatto e privo di scansioni interne, ma disomogeneo e comprensivo di tipi costitutivamente differenti. Le nuove comminatorie di invalidità  si inseriscono prevalentemente, anche se non esclusivamente, in un ampio filone normativo, dedicato alla protezione dei contraenti deboli (nullità  di protezione), per cui, si accomunano sotto il profilo contenutistico della ratio essenzialmente protettiva che le ispira, riconducibile al pi๠generale principio dell'equilibrio contrattuale. In mancanza di strumenti adeguati, l'ordinamento utilizza quelli già  esistenti, plasmandoli alle nuove esigenze. Lo scopo di tutela del contraente debole, infatti, mal si concilia con lo strumento della nullità , inteso nella sua classica accezione, poichà© questi potrebbe essere danneggiato, se il contraente economicamente pi๠avvantaggiato decidesse di far venir meno l'intero contratto. Il legislatore, allora, costruisce una nullità  con finalità  protettive, con legittimazione esclusiva del contraente debole, di modo che l'altro contraente in nessun modo possa paralizzare il contratto. Si tratta di una sorta di «ibrido», una via intermedia tra nullità  assoluta ed annullabilità , con le caratteristiche della prima, ma a legittimazione limitata, come la seconda. La nullità  cessa di essere esclusivo strumento di tutela dell'ordinamento, per divenire contestuale strumento sanzionatorio per una parte e protettivo, per l'altra. Il quesito che si pone in questa sede riguarda la possibilità  di attribuire al contraente legittimato a far valere la nullità  di protezione il potere di convalidare il contratto o la clausola nulla, secondo lo schema enucleato nell'art. 1444 c.c. Per un corretto inquadramento della problematica, si focalizzerà , dapprima, l'attenzione sulla nozione di invalidità . Si ricostruirà , per questa via, la teoria classica elaborata attorno alla categoria dell'invalidità , al fine di valutare le influenze e le suggestioni che essa, ancor oggi, ਠin grado di esercitare sull'interprete. Si darà  conto dei pi๠recenti contributi dottrinali in materia, facendo, poi, cenno alle differenze di disciplina esistenti tra nullità  ed annullabilità . L'indagine, poi, sarà  concentrata sui sistemi codicistici di recupero dell'atto invalido, e, in particolare, sulla interpretazione della clausola eccettuativa di cui all'art. 1423 c.c., la quale pone l'interprete di fronte alla annosa questione della sanatoria, o meglio, del recupero degli effetti dell'atto nullo. L'indagine sarà , poi, concentrata sulla conferma ed esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle, al fine di valutare la reale sussistenza di un rapporto di continenza con l'istituto della convalida. Sarà  approfondito lo studio della convalida e, in particolare, della relativa funzione, dando conto dei principali contributi interpretativi aventi ad oggetto l'istituto. Una volta, poi, considerati i tratti peculiari delle nullità  di protezione e della relativa disciplina, si valuterà  la compatibilità  dell'istituto della convalida con la sanzione della nullità  di protezione. Il problema, dunque, sarà  quello di valutare se, in tema di nullità  dettata a esclusiva tutela degli interessi di una parte, la volontà  espressa dal soggetto protetto possa rivestire valenza convalidante. Se la soluzione fosse positiva, ciಠdeterminerebbe la morte dell'assunto tradizionale secondo il quale il contratto nullo, al momento della stipulazione à¨, da solo, privo di qualsiasi attitudine effettuale.
2009
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