La pubblica amministrazione, talvolta, opera direttamente sul mercato, svolgendo attività di impresa ex art. 2082 c.c., ossia un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Le modalità attraverso cui tale intervento diretto puಠrealizzarsi sono principalmente due: quello degli enti pubblici economici e quello delle società in mano pubblica. In particolare, gli enti pubblici economici esercitano esclusivamente o prevalentemente attività economica: si tratta, invero, di un modello, oggi, in gran parte superato (per effetto del processo di privatizzazione che ha investito quasi tutti gli enti pubblici economici) e sostituito da quello delle società in mano pubblica. Agli enti pubblici economici si applica il regime giuridico previsto per l'impresa privata, salvo eccezioni espresse. Tra le eccezioni pi๠rilevanti ai nostri fini, occorre segnalare che l'art. 2221 c.c., nell'individuare i soggetti sottoposti alla disciplina del fallimento e del concordato preventivo, esclude proprio gli enti pubblici economici. Le società in mano pubblica sono società per azioni in cui lo Stato o altri enti pubblici detengono la totalità o la maggioranza delle azioni, ovvero, un numero di azioni sufficiente ad assicurare, anche di fatto, il controllo della società . Alla società in mano pubblica, salvo quanto previsto dagli articoli 2449-2451 c.c., si applica la medesima disciplina prevista per le società in mano privata: ne dovrebbe conseguire che, in caso di insolvenza, non ਠapplicabile l'esenzione dal fallimento e del concordato preventivo che l'art. 2221 cc. prevede per gli enti pubblici economici. Alcune recenti pronunce giurisprudenziali hanno richiamato l'attenzione degli interpreti sulla questione della sottoposizione a procedure concorsuali delle c.d. società pubbliche. Il tema appare di particolare interesse non solo in ragione della sua novità ma anche perchà© rappresenta un'utile occasione per ricostruire il tradizionale dibattito relativo alla natura delle società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici e alla disciplina ad esse applicabile. Ebbene, nel presente lavoro, partendo dall'analisi dell'attuale panorama normativo concorsuale e degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, si tenterà di comprendere se esista uno “statuto delle società pubbliche in stato di crisi” (ossia una disciplina applicabile esclusivamente alle società pubbliche), oppure se ad esse si debba applicare la normativa prevista in materia di enti pubblici economici o di società di diritto privato, ovvero †" tesi che sembra essere preferibile †" giungere alla conclusione che le società pubbliche costituiscono un ibrido del sistema normativo italiano. Con la conseguenza che in caso di crisi delle società pubbliche possono trovare applicazione talvolta le norme dettate dal legislatore in merito agli enti pubblici economici e talaltra le norme previste in materia di società di capitali.
La crisi delle società pubbliche
2013
Abstract
La pubblica amministrazione, talvolta, opera direttamente sul mercato, svolgendo attività di impresa ex art. 2082 c.c., ossia un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Le modalità attraverso cui tale intervento diretto puಠrealizzarsi sono principalmente due: quello degli enti pubblici economici e quello delle società in mano pubblica. In particolare, gli enti pubblici economici esercitano esclusivamente o prevalentemente attività economica: si tratta, invero, di un modello, oggi, in gran parte superato (per effetto del processo di privatizzazione che ha investito quasi tutti gli enti pubblici economici) e sostituito da quello delle società in mano pubblica. Agli enti pubblici economici si applica il regime giuridico previsto per l'impresa privata, salvo eccezioni espresse. Tra le eccezioni pi๠rilevanti ai nostri fini, occorre segnalare che l'art. 2221 c.c., nell'individuare i soggetti sottoposti alla disciplina del fallimento e del concordato preventivo, esclude proprio gli enti pubblici economici. Le società in mano pubblica sono società per azioni in cui lo Stato o altri enti pubblici detengono la totalità o la maggioranza delle azioni, ovvero, un numero di azioni sufficiente ad assicurare, anche di fatto, il controllo della società . Alla società in mano pubblica, salvo quanto previsto dagli articoli 2449-2451 c.c., si applica la medesima disciplina prevista per le società in mano privata: ne dovrebbe conseguire che, in caso di insolvenza, non ਠapplicabile l'esenzione dal fallimento e del concordato preventivo che l'art. 2221 cc. prevede per gli enti pubblici economici. Alcune recenti pronunce giurisprudenziali hanno richiamato l'attenzione degli interpreti sulla questione della sottoposizione a procedure concorsuali delle c.d. società pubbliche. Il tema appare di particolare interesse non solo in ragione della sua novità ma anche perchà© rappresenta un'utile occasione per ricostruire il tradizionale dibattito relativo alla natura delle società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici e alla disciplina ad esse applicabile. Ebbene, nel presente lavoro, partendo dall'analisi dell'attuale panorama normativo concorsuale e degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, si tenterà di comprendere se esista uno “statuto delle società pubbliche in stato di crisi” (ossia una disciplina applicabile esclusivamente alle società pubbliche), oppure se ad esse si debba applicare la normativa prevista in materia di enti pubblici economici o di società di diritto privato, ovvero †" tesi che sembra essere preferibile †" giungere alla conclusione che le società pubbliche costituiscono un ibrido del sistema normativo italiano. Con la conseguenza che in caso di crisi delle società pubbliche possono trovare applicazione talvolta le norme dettate dal legislatore in merito agli enti pubblici economici e talaltra le norme previste in materia di società di capitali.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/315395
URN:NBN:IT:BNCF-315395