Il presente lavoro cerca di offrire nuovi spunti di riflessione in merito agli strumenti di lotta all'evasione fiscale soffermandosi sull'accertamento sintetico e, in particolar modo, sul redditometro introdotto con il recente decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010. Il legislatore tributario riscrivendo completamente i commi da 4 a 8 dell'art. 38, D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, con l'art. 22 del D.L 31 maggio 2010, n.78, ha completamente revisionato e potenziato l'accertamento sintetico quale strumento innovativo ed autonomo per scovare l'evasione fiscale. Con tale strumento di accertamento applicabile per sua natura esclusivamente nei confronti delle persone fisiche, l'Agenzia delle Entrate ਠlegittimata a discendere da un fatto noto (ovvero la manifestazione di spesa per l'acquisto di beni e servizi), al fatto ignoto, cioਠla presenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. La riformulazione dell'art. 38 offre un'occasione importante per ragionare sui lineamenti dell'accertamento e sulla contrapposizione tra la sua visione unitaria e la differente tesi sull'autonomia funzionale delle attività istruttorie; si ripropone l'inesauribile dilemma tra la valutazione analitica del presupposto e il suo calcolo approssimativo; tra l'accertamento di carattere generale e la selezione dei contribuenti attraverso articolati studi. Inoltre, se da un verso, le nuove norme sull'accertamento del reddito, puntando su maggiori elementi di attenzione e chiarezza, alleggeriscono la confusione sulla natura delle valutazioni reddituali, dall'altro, si assiste all'indebolimento dello stesso, attraverso le censure del Garante della privacy, nonchà© dalla scelta dell'Agenzia delle Entrate di assoggettare a controllo un esiguo numero di contribuenti rinunciando a non mettere a frutto la grande massa di informazione negli anni acquisita e patrimonio della stessa anagrafe tributaria. Ritengo che il nuovo strumento possa essere collocato all'esterno della dualità analitico-induttiva dell'art.38, magari introducendo sistemi che facilitino l'adeguamento spontaneo del contribuente al reddito quantificato, de iure condendo. Il primo capitolo tratta delle esigenze di gettito fiscale e delle modalità di tassazione della ricchezza, del concetto di capacità contributiva quale principio fondamentale del diritto tributario, sancito dall'art. 53 della Costituzione, del procedimento d'imposizione con le diverse tipologie di accertamento, i suoi controlli e le nuove tecniche di contrasto all'evasione, dell'accertamento sintetico ante D.L. 78/2010. Il capitolo secondo, invece, à© incentrato completamente sul nuovo accertamento sintetico-redditometrico, la sua natura e gli orientamenti giurisprudenziali, l'attivazione del controllo e il suo iter procedurale, analisi dei suoi aspetti controversi. Il terzo ed ultimo capitolo si sofferma sulle tutele delle garanzie del contribuente, sull'influenza del parere del Garante della privacy sul nuovo redditometro, il problema della sua retroattività e le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, del concetto di tax compliance ovvero del nuovo rapporto di fiducia e collaborazione tra Fisco e contribuente. A questo punto si possiedono tutti gli elementi per esprimere osservazioni finali sul possibile ruolo del nuovo accertamento sintetico nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale e nella rinvigorita tax compliance. Il nuovo art. 38 si ਠposto di garantire regole chiare e lineari, in altri termini ha concesso una scelta concreta all'utilizzo delle presunzioni libere, ha affermato visibilità e prevedibilità del modello relativo alla ricostruzione induttiva del reddito. Inoltre, si ਠpotuto gradire un maturo atteggiamento dell'amministrazione finanziaria, che per la prima volta ਠprotesa a levare ogni oscurità sulla natura delle presunzioni e sulla prova contraria del contribuente. Non possiamo che esprimere soddisfazione per queste indicazioni che permettono una difesa razionale-indiziaria, soprattutto nelle fase in cui la stima reddituale si serve del dato statistico. Il nuovo art. 38 ha cercato di completarsi con le novità intervenute, ad esempio, nella rilevazione e segnalazione delle operazioni finanziarie, con i limiti all'impiego del contante, con gli obblighi di tracciabilità , con la fatturazione elettronica, con lo speso metro. La grande banca dati dell'informazione ridisegna i rapporti tra contribuente e Fisco influendo sui lineamenti delle verifiche fiscali; si tratta di un cambiamento, il nuovo accertamento prende parte dinamicamente al mutamento, apprezzando le "spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta", ma simmetricamente, nell'esperimento di mettere in risalto l'enorme quantità di informazioni, la riforma ha previsto una serie di spese che per la loro stessa natura sono deputate a sfuggire, almeno in parte, alla rilevazione automatica, mi rivolgo alle pi๠comuni spese in contanti la cui tracciatura dipende soltanto dal ricorso alla moneta elettronica o al banking on line. La battuta di arresto si à© avuta con il Garante della privacy e con organi centrali dell'amministrazione finanziaria che hanno chiuso interamente la possibilità di uso pieno delle enormi offerte provenienti dalla grande banca dati dell'informazione. Il sintetico puro e il nuovo redditometro continuano ad essere due separati ma somiglianti metodi di accertamento del reddito, ma ciಠpotrebbe raffigurare un errore di sottostima della riforma, anche se di questa necessità , perà², si ਠfatta carico la riformulazione del quarto comma dell'art. 38. Le pi๠rilevanti incertezze sono invece risultate dal quinto comma della norma e dalla sua disciplina di attuazione che sembrano pesare sulla natura stessa del meccanismo di controllo in cui il redditometro si sostanzia. Il nuovo redditometro identifica contesti di anomalia e giunge a meri indizi che potrebbero restare tali, essere superati da quelli che il contribuente puಠcon libertà addurre, ma solo in esito ad un abituale contraddittorio. Il personale convincimento ਠche, sia il legislatore e sia la prassi e, in parte, anche la dottrina non abbiano valutato, concretamente i due istituti la cui differenza appare ben distinguibile. Il redditometro, potrebbe albergare in una precisa distinta tipologia giuridica, che contraddistinta dalla propensione dell'ordinamento tributario alla definizione anticipata e consensuale delle controversie, puಠregalare un apporto consistente alla tax compliance, producendo un risparmio di risorse all'Agenzia delle Entrate, in una epoca storica contraddistinta da un malessere e da una fortissima incertezza del cittadino, premere su un procedimento molto meno tenebroso, pi๠limpido e comprensibile, ma pi๠incisivo e giusto potrebbe portare a vantaggi non minimi su entrambi i fronti. Riguadagnando la stima tra Fisco e contribuente, e da un lato rendendo meno gravosa l'obbligazione tributaria, e dirigendo, altresà¬, gli accertamenti verso situazioni ben pi๠critiche e conosciute si fornirebbe un contributo intelligente al sempre scostante e irrisolto problema della finanza pubblica.
NUOVE FRONTIERE DEL LEGISLATORE TRA STRATEGIE DI ACCERTAMENTO E TUTELA DELLE GARANZIE: ANALISI DEL REDDITOMETRO
2015
Abstract
Il presente lavoro cerca di offrire nuovi spunti di riflessione in merito agli strumenti di lotta all'evasione fiscale soffermandosi sull'accertamento sintetico e, in particolar modo, sul redditometro introdotto con il recente decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010. Il legislatore tributario riscrivendo completamente i commi da 4 a 8 dell'art. 38, D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, con l'art. 22 del D.L 31 maggio 2010, n.78, ha completamente revisionato e potenziato l'accertamento sintetico quale strumento innovativo ed autonomo per scovare l'evasione fiscale. Con tale strumento di accertamento applicabile per sua natura esclusivamente nei confronti delle persone fisiche, l'Agenzia delle Entrate ਠlegittimata a discendere da un fatto noto (ovvero la manifestazione di spesa per l'acquisto di beni e servizi), al fatto ignoto, cioਠla presenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. La riformulazione dell'art. 38 offre un'occasione importante per ragionare sui lineamenti dell'accertamento e sulla contrapposizione tra la sua visione unitaria e la differente tesi sull'autonomia funzionale delle attività istruttorie; si ripropone l'inesauribile dilemma tra la valutazione analitica del presupposto e il suo calcolo approssimativo; tra l'accertamento di carattere generale e la selezione dei contribuenti attraverso articolati studi. Inoltre, se da un verso, le nuove norme sull'accertamento del reddito, puntando su maggiori elementi di attenzione e chiarezza, alleggeriscono la confusione sulla natura delle valutazioni reddituali, dall'altro, si assiste all'indebolimento dello stesso, attraverso le censure del Garante della privacy, nonchà© dalla scelta dell'Agenzia delle Entrate di assoggettare a controllo un esiguo numero di contribuenti rinunciando a non mettere a frutto la grande massa di informazione negli anni acquisita e patrimonio della stessa anagrafe tributaria. Ritengo che il nuovo strumento possa essere collocato all'esterno della dualità analitico-induttiva dell'art.38, magari introducendo sistemi che facilitino l'adeguamento spontaneo del contribuente al reddito quantificato, de iure condendo. Il primo capitolo tratta delle esigenze di gettito fiscale e delle modalità di tassazione della ricchezza, del concetto di capacità contributiva quale principio fondamentale del diritto tributario, sancito dall'art. 53 della Costituzione, del procedimento d'imposizione con le diverse tipologie di accertamento, i suoi controlli e le nuove tecniche di contrasto all'evasione, dell'accertamento sintetico ante D.L. 78/2010. Il capitolo secondo, invece, à© incentrato completamente sul nuovo accertamento sintetico-redditometrico, la sua natura e gli orientamenti giurisprudenziali, l'attivazione del controllo e il suo iter procedurale, analisi dei suoi aspetti controversi. Il terzo ed ultimo capitolo si sofferma sulle tutele delle garanzie del contribuente, sull'influenza del parere del Garante della privacy sul nuovo redditometro, il problema della sua retroattività e le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, del concetto di tax compliance ovvero del nuovo rapporto di fiducia e collaborazione tra Fisco e contribuente. A questo punto si possiedono tutti gli elementi per esprimere osservazioni finali sul possibile ruolo del nuovo accertamento sintetico nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale e nella rinvigorita tax compliance. Il nuovo art. 38 si ਠposto di garantire regole chiare e lineari, in altri termini ha concesso una scelta concreta all'utilizzo delle presunzioni libere, ha affermato visibilità e prevedibilità del modello relativo alla ricostruzione induttiva del reddito. Inoltre, si ਠpotuto gradire un maturo atteggiamento dell'amministrazione finanziaria, che per la prima volta ਠprotesa a levare ogni oscurità sulla natura delle presunzioni e sulla prova contraria del contribuente. Non possiamo che esprimere soddisfazione per queste indicazioni che permettono una difesa razionale-indiziaria, soprattutto nelle fase in cui la stima reddituale si serve del dato statistico. Il nuovo art. 38 ha cercato di completarsi con le novità intervenute, ad esempio, nella rilevazione e segnalazione delle operazioni finanziarie, con i limiti all'impiego del contante, con gli obblighi di tracciabilità , con la fatturazione elettronica, con lo speso metro. La grande banca dati dell'informazione ridisegna i rapporti tra contribuente e Fisco influendo sui lineamenti delle verifiche fiscali; si tratta di un cambiamento, il nuovo accertamento prende parte dinamicamente al mutamento, apprezzando le "spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta", ma simmetricamente, nell'esperimento di mettere in risalto l'enorme quantità di informazioni, la riforma ha previsto una serie di spese che per la loro stessa natura sono deputate a sfuggire, almeno in parte, alla rilevazione automatica, mi rivolgo alle pi๠comuni spese in contanti la cui tracciatura dipende soltanto dal ricorso alla moneta elettronica o al banking on line. La battuta di arresto si à© avuta con il Garante della privacy e con organi centrali dell'amministrazione finanziaria che hanno chiuso interamente la possibilità di uso pieno delle enormi offerte provenienti dalla grande banca dati dell'informazione. Il sintetico puro e il nuovo redditometro continuano ad essere due separati ma somiglianti metodi di accertamento del reddito, ma ciಠpotrebbe raffigurare un errore di sottostima della riforma, anche se di questa necessità , perà², si ਠfatta carico la riformulazione del quarto comma dell'art. 38. Le pi๠rilevanti incertezze sono invece risultate dal quinto comma della norma e dalla sua disciplina di attuazione che sembrano pesare sulla natura stessa del meccanismo di controllo in cui il redditometro si sostanzia. Il nuovo redditometro identifica contesti di anomalia e giunge a meri indizi che potrebbero restare tali, essere superati da quelli che il contribuente puಠcon libertà addurre, ma solo in esito ad un abituale contraddittorio. Il personale convincimento ਠche, sia il legislatore e sia la prassi e, in parte, anche la dottrina non abbiano valutato, concretamente i due istituti la cui differenza appare ben distinguibile. Il redditometro, potrebbe albergare in una precisa distinta tipologia giuridica, che contraddistinta dalla propensione dell'ordinamento tributario alla definizione anticipata e consensuale delle controversie, puಠregalare un apporto consistente alla tax compliance, producendo un risparmio di risorse all'Agenzia delle Entrate, in una epoca storica contraddistinta da un malessere e da una fortissima incertezza del cittadino, premere su un procedimento molto meno tenebroso, pi๠limpido e comprensibile, ma pi๠incisivo e giusto potrebbe portare a vantaggi non minimi su entrambi i fronti. Riguadagnando la stima tra Fisco e contribuente, e da un lato rendendo meno gravosa l'obbligazione tributaria, e dirigendo, altresà¬, gli accertamenti verso situazioni ben pi๠critiche e conosciute si fornirebbe un contributo intelligente al sempre scostante e irrisolto problema della finanza pubblica.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/315444
URN:NBN:IT:BNCF-315444