L'esordio giuridico del principio di precauzione si fa, generalmente, risalire alla legislazione tedesca degli anni trenta in materia di tutela ambientale. La normativa si inspirava, fra gli altri, al Vorsorgeprinzip. Il tedesco, come noto, ਠun linguaggio agglutinante, che, nella possibilità di coniare nuovi vocaboli per mezzo dell'unione di pi๠morfemi, nasconde un'insospettabile capacità di adeguarsi alla modernità e di reggere il confronto con l'evolversi degli usi e dei costumi sociali. Nella struttura composta del termine Vorsorgeprinzip convivono, dunque, ragione storica e funzione dell'approccio cautelativo che esso propone. Il prefisso Vor- richiama, in senso temporale, l'opportunità di un'azione preventiva di gestione del rischio; il sostantivo Sorge evoca, invece, l'apprensione e l'angoscia generate dalla possibilità che il pericolo si concretizzi in un evento lesivo. Il principio di precauzione rappresenta, allora, l'estremo tentativo, da parte della società post-moderna, iper-tecnologica e specializzata, giunta a maturità sulla propria condizione, di evitare la verificazione di eventi di danno gravi ed irreversibili, adeguando la strategia di tutela della salute umana, animale ed ambientale al continuo e preoccupante proliferare di una nuova tipologia di rischi, i quali, nell'ambito di un sistema ciclico, si manifestano e riproducono parallelamente all'avanzare del progresso tecnico. I c.d. “rischi della seconda modernità ” si distinguono nettamente da quelli propri della prima industrializzazione: essi “non pungono gli occhi” e “non arrossano la pelle”, ma si sviluppano attraverso meccanismi causali “silenti” ed eziologicamente indecifrabili, che sfociano, spesso, dopo lunghi periodi di latenza, in eventi di danno megalici o patologie incurabili. Di fronte a simili eventi, la scienza si mostra incapace di mediarne argomentativamente origine, natura e frequenza di verificazione, elaborando leggi di copertura che spieghino modalità di innesco e di perfezionamento causale. Il mondo accademico, del resto, ਠinteressato da un diffuso processo di professionalizzazione, che pone gli studiosi al servizio di multinazionali e grandi imprese e condiziona gli obbiettivi dell'attività di sperimentazione al punto che si finisce per indagare, soltanto, sui benefici connessi ad un'innovazione tecnologica, tralasciando, completamente, di valutarne i possibili effetti collaterali. La mutata natura dell'agire umano e delle conseguenze indesiderate che ne derivano impone, anche sotto il profilo etico, un rinnovamento dei tradizionali imperativi morali. L'etica della sincronicità , pensata per fungere da guida ad azioni umane dal limitato orizzonte spaziale e temporale, palesa la propria inadeguatezza di fronte ad un potenziale tecnico quasi escatologico, i cui effetti si propagano oltre i confini statali e perdurano per decenni, fino ad interessare la conservazione di un ambiente favorevole alla vita umana e lo sviluppo delle generazioni future. Nel solco del principio responsabilità , ideato dal filosofo tedesco Hans Jonas alla fine degli anni settanta, si rintracciano le radici sociologiche e filosofiche del principio di precauzione, il quale propone una strategia di gestione del rischio che anticipi i tempi della ricerca scientifica, legittimando l'adozione di misure cautelative anche in assenza di evidenze scientifiche, che provino, in via definitiva e completa, la nocività della sospetta minaccia. La logica anticipatoria che caratterizza l'approccio precauzionale sottende, perà², la possibilità di errori predittivi, che, tuttavia, si giustificano alla luce dell'alto grado d'indesiderabilità degli effetti negativi legati ai rischi della seconda modernità . In ambito giuridico, il principio di precauzione comincia ad affermarsi, a partire dalla metà degli anni settanta, nel diritto internazionale ambientale e commerciale. Successivamente, trova ampio riconoscimento nell'ordinamento comunitario e, poi, specie in esecuzione di atti di diritto comunitario c.d. derivato, nell'apparato normativo interno. Parallelamente all'emersione di versioni “forti”, che, ispirandosi ad una strategia maxmin propongono l'inazione come unica opzione regolativa possibile, si assiste alla diffusione di logiche “meno intransigenti”, che muovono dall'esigenza di conciliare la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente con la salvaguardia degli interessi economici, che verrebbero sacrificati da attività di regolamentazione a contenuto eccessivamente invasivo. Un contributo decisivo nella conformazione di una versione “moderata” ed “attuale” del principio di precauzione ਠofferto dalla giurisprudenza delle Corti Europee, le quali, gradualmente, attraverso l'introduzione di pi๠rigidi presupposti di rischio e rigorosi parametri interpretativi, hanno elaborato un approccio precauzionale strutturato per fasi successive. Per questa via, si garantisce, da un lato, la fondatezza epistemologica della congettura di rischio, che deve riguardare ipotesi di danno dotate di sufficiente credibilità scientifica e relative ad effetti gravi ed irreversibili; dall'altro lato, che la scelta delle misure cautelative sia proporzionale all'importanza degli interessi in gioco e calibrata in funzione della natura e dell'entità del potenziale pericolo. A tal proposito, si invoca, con frequenza sempre maggiore, il correttivo dell'analisi costi/benefici, che, in aderenza ad una science based policy, tipica degli ordinamenti giuridici di common law, assicura la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla procedura di gestione del rischio ed un equo contemperamento fra i contrapposti interessi, anche di natura economica, coinvolti dall'attività di regolamentazione.
Principio di precauzione e diritto penale.
2013
Abstract
L'esordio giuridico del principio di precauzione si fa, generalmente, risalire alla legislazione tedesca degli anni trenta in materia di tutela ambientale. La normativa si inspirava, fra gli altri, al Vorsorgeprinzip. Il tedesco, come noto, ਠun linguaggio agglutinante, che, nella possibilità di coniare nuovi vocaboli per mezzo dell'unione di pi๠morfemi, nasconde un'insospettabile capacità di adeguarsi alla modernità e di reggere il confronto con l'evolversi degli usi e dei costumi sociali. Nella struttura composta del termine Vorsorgeprinzip convivono, dunque, ragione storica e funzione dell'approccio cautelativo che esso propone. Il prefisso Vor- richiama, in senso temporale, l'opportunità di un'azione preventiva di gestione del rischio; il sostantivo Sorge evoca, invece, l'apprensione e l'angoscia generate dalla possibilità che il pericolo si concretizzi in un evento lesivo. Il principio di precauzione rappresenta, allora, l'estremo tentativo, da parte della società post-moderna, iper-tecnologica e specializzata, giunta a maturità sulla propria condizione, di evitare la verificazione di eventi di danno gravi ed irreversibili, adeguando la strategia di tutela della salute umana, animale ed ambientale al continuo e preoccupante proliferare di una nuova tipologia di rischi, i quali, nell'ambito di un sistema ciclico, si manifestano e riproducono parallelamente all'avanzare del progresso tecnico. I c.d. “rischi della seconda modernità ” si distinguono nettamente da quelli propri della prima industrializzazione: essi “non pungono gli occhi” e “non arrossano la pelle”, ma si sviluppano attraverso meccanismi causali “silenti” ed eziologicamente indecifrabili, che sfociano, spesso, dopo lunghi periodi di latenza, in eventi di danno megalici o patologie incurabili. Di fronte a simili eventi, la scienza si mostra incapace di mediarne argomentativamente origine, natura e frequenza di verificazione, elaborando leggi di copertura che spieghino modalità di innesco e di perfezionamento causale. Il mondo accademico, del resto, ਠinteressato da un diffuso processo di professionalizzazione, che pone gli studiosi al servizio di multinazionali e grandi imprese e condiziona gli obbiettivi dell'attività di sperimentazione al punto che si finisce per indagare, soltanto, sui benefici connessi ad un'innovazione tecnologica, tralasciando, completamente, di valutarne i possibili effetti collaterali. La mutata natura dell'agire umano e delle conseguenze indesiderate che ne derivano impone, anche sotto il profilo etico, un rinnovamento dei tradizionali imperativi morali. L'etica della sincronicità , pensata per fungere da guida ad azioni umane dal limitato orizzonte spaziale e temporale, palesa la propria inadeguatezza di fronte ad un potenziale tecnico quasi escatologico, i cui effetti si propagano oltre i confini statali e perdurano per decenni, fino ad interessare la conservazione di un ambiente favorevole alla vita umana e lo sviluppo delle generazioni future. Nel solco del principio responsabilità , ideato dal filosofo tedesco Hans Jonas alla fine degli anni settanta, si rintracciano le radici sociologiche e filosofiche del principio di precauzione, il quale propone una strategia di gestione del rischio che anticipi i tempi della ricerca scientifica, legittimando l'adozione di misure cautelative anche in assenza di evidenze scientifiche, che provino, in via definitiva e completa, la nocività della sospetta minaccia. La logica anticipatoria che caratterizza l'approccio precauzionale sottende, perà², la possibilità di errori predittivi, che, tuttavia, si giustificano alla luce dell'alto grado d'indesiderabilità degli effetti negativi legati ai rischi della seconda modernità . In ambito giuridico, il principio di precauzione comincia ad affermarsi, a partire dalla metà degli anni settanta, nel diritto internazionale ambientale e commerciale. Successivamente, trova ampio riconoscimento nell'ordinamento comunitario e, poi, specie in esecuzione di atti di diritto comunitario c.d. derivato, nell'apparato normativo interno. Parallelamente all'emersione di versioni “forti”, che, ispirandosi ad una strategia maxmin propongono l'inazione come unica opzione regolativa possibile, si assiste alla diffusione di logiche “meno intransigenti”, che muovono dall'esigenza di conciliare la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente con la salvaguardia degli interessi economici, che verrebbero sacrificati da attività di regolamentazione a contenuto eccessivamente invasivo. Un contributo decisivo nella conformazione di una versione “moderata” ed “attuale” del principio di precauzione ਠofferto dalla giurisprudenza delle Corti Europee, le quali, gradualmente, attraverso l'introduzione di pi๠rigidi presupposti di rischio e rigorosi parametri interpretativi, hanno elaborato un approccio precauzionale strutturato per fasi successive. Per questa via, si garantisce, da un lato, la fondatezza epistemologica della congettura di rischio, che deve riguardare ipotesi di danno dotate di sufficiente credibilità scientifica e relative ad effetti gravi ed irreversibili; dall'altro lato, che la scelta delle misure cautelative sia proporzionale all'importanza degli interessi in gioco e calibrata in funzione della natura e dell'entità del potenziale pericolo. A tal proposito, si invoca, con frequenza sempre maggiore, il correttivo dell'analisi costi/benefici, che, in aderenza ad una science based policy, tipica degli ordinamenti giuridici di common law, assicura la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla procedura di gestione del rischio ed un equo contemperamento fra i contrapposti interessi, anche di natura economica, coinvolti dall'attività di regolamentazione.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/316074
URN:NBN:IT:BNCF-316074