L'interesse per la fattispecie esaminata sorge dal concorso di elementi che non trova corrispondenza in altri contratti, ovvero dalla peculiarità  di un'attribuzione liberale realizzata con lo stesso ed unico atto idoneo a fondare uno scambio tra reciproche prestazioni. Muovendo dall'indagine sulle origini terminologiche e concettuali del negotium mixtum cum donatione, dal diritto romano si arriva sino al pensiero giurisprudenziale moderno. Quanto al punto di partenza, l'orientamento dei giuristi classici (Aristone, Pomponio, Ulpiano) viene di fatto travolto dalla legislazione costantiniana che, configurando la donazione in termini contrattuali, rompe l'equilibrio tra causa negoziale tipica e causa donationis intesa come causa di acquisto. Da qui in poi, si pongono le questioni configurativa e qualificativa della donazione mista (termine, questo, introdotto da Forter-Eccius), non univocamente decifrate, nemmeno tenendo conto delle elaborazioni dei soli giuristi domestici, come si evince dal computo delle principali teorie in merito. Quanto all'impostazione che annovera la donazione mista tra i negozi indiretti, precisamente tra le liberalità  atipiche contemplate nell'art. 809 c.c., si ritiene si tratti di una similitudine superficiale (pur essendo, questa lettura, sposata da granitica giurisprudenza e dottrina prevalente) o, quanto meno, volta al perseguimento di un obiettivo di mera economia negoziale: tale inquadramento, difatti, si fonda sulla convinzione che l'intento liberale non entri a far parte della struttura contrattuale, negando di fatto il presupposto dell'applicazione della disciplina della donazione. Nel negozio indiretto, lo scopo ulteriore perseguito dalle parti resta cosଠestraneo alla struttura del contratto-instrumentum (si puಠdire che non si †˜rivela'), condizione che non pare ragionevolmente ammissibile nella donazione mista ove, al contrario, la consistenza degli scopi perseguiti dai contraenti ਠindubitabile e, determinando una nuova figura di negozio, non puಠche influenzarne la minima unità  effettuale. Nondimeno, anche il richiamo al negozio misto, cosଠcome tradizionalmente elaborato, -seppur centrato ed in parte condiviso- non pare del tutto appropriato, o rectius, potrebbe essere proficuamente riletto in forza di un'altra ottica utile ad approfondire un determinato profilo: la donazione mista diventerebbe quindi un negozio con propria individualità  e propria funzione concreta che consente di realizzare sia uno scambio che una liberalità , senza limitarsi alla sommatoria di due componenti -che resterebbero, in tal modo, distinti e suscettibili di †˜duplice sussumibilità ' (la prospettiva del contratto misto proietta la causa su un piano, per individuarne le componenti, il che necessariamente ne comporta la suddivisione o la duplicazione)-. L'idea secondo la quale la eziologia del contratto debba essere valutata in concreto, infatti, non solo rende pi๠elastica la distinzione tra causa e motivi, ma consente anche di abbandonare l'angolo visuale che induce alla formulazione della teoria del negozio indiretto, fornendo spiegazione all'intervento †˜funzionale' dei contraenti che, in quanto tale, non puಠessere segregato in un intento †˜ulteriore' perseguito, ma non compreso nell'assetto negoziale, e che pretende, al contrario, integrale valutazione. Ecco allora che l'indagine sulla donazione mista funge da rinvio al pi๠ampio fenomeno dei meccanismi che l'autonomia privata escogita per perseguire i propri interessi e, quindi, allo scollamento tra concreta funzione dell'atto e criteri selettivi dettati dai tipi, il quale si accentua nella valutazione di fenomeni negoziali, come quello in esame, non facilmente ascrivibili agli ambiti descritti dalla tradizionale prefigurazione tipologica dei contratti nominati. Sicchà© il problema di metodo si pone, qui pi๠che altrove, precipuo e trova soluzione in ciಠche Pomponio, con visione assai moderna, individua nel †˜quod actum sit' al fine di analizzare la volontà  dei contraenti e di quanto essi abbiano di volta in volta concretamente statuito. L'osservazione dei possibili esiti negoziali discendenti dai contenuti dell'accordo, come tali, modellabili a seconda delle necessità , induce a ritenere che nella donazione mista le due funzioni (prima facie incompatibili) sono entrambe essenziali accorpandosi in una unica causa sui generis infrazionabile: impostazione, questa, che si intende leggere alla luce della concezione della causa concreta, la quale affonda le radici nell'individualizzazione della fattispecie, percepita non tanto come volontà  dell'individuo che pone in essere il contratto, ma come ragione ontologica dell'accordo individuato in base ad una sintesi dinamica della sua funzione economico-individuale. Nella donazione mista, quindi, si rinviene un'unica funzione che non ਠnà© quella della vendita nà© quella della donazione, ma acquista una connotazione che -impedendo di riscontrare la prevalenza di una sull'altra- partecipa ad entrambi i profili (corrispettivo e liberale) con-fondendoli e, quindi, ad entrambi i complessi di norme. Da tale commixtio discende che l'individuazione della disciplina applicabile alla donazione mista non puಠlimitarsi al mero riscontro della sproporzione tra le prestazioni †"inidonea ex se ad identificare il contratto in esame-, ma deve soffermarsi sulla ratio delle disposizioni concorrenti, cosଠda valutare se essa ne consenta l'estensione al negozio effettivamente posto in essere: il traguardo dello studio si pone, dunque, come problema di scelta delle norme pi๠adatte al caso concreto, in virt๠della logica che le ispira e della funzione praticamente conseguita dai contraenti.

La donazione mista.

2013

Abstract

L'interesse per la fattispecie esaminata sorge dal concorso di elementi che non trova corrispondenza in altri contratti, ovvero dalla peculiarità  di un'attribuzione liberale realizzata con lo stesso ed unico atto idoneo a fondare uno scambio tra reciproche prestazioni. Muovendo dall'indagine sulle origini terminologiche e concettuali del negotium mixtum cum donatione, dal diritto romano si arriva sino al pensiero giurisprudenziale moderno. Quanto al punto di partenza, l'orientamento dei giuristi classici (Aristone, Pomponio, Ulpiano) viene di fatto travolto dalla legislazione costantiniana che, configurando la donazione in termini contrattuali, rompe l'equilibrio tra causa negoziale tipica e causa donationis intesa come causa di acquisto. Da qui in poi, si pongono le questioni configurativa e qualificativa della donazione mista (termine, questo, introdotto da Forter-Eccius), non univocamente decifrate, nemmeno tenendo conto delle elaborazioni dei soli giuristi domestici, come si evince dal computo delle principali teorie in merito. Quanto all'impostazione che annovera la donazione mista tra i negozi indiretti, precisamente tra le liberalità  atipiche contemplate nell'art. 809 c.c., si ritiene si tratti di una similitudine superficiale (pur essendo, questa lettura, sposata da granitica giurisprudenza e dottrina prevalente) o, quanto meno, volta al perseguimento di un obiettivo di mera economia negoziale: tale inquadramento, difatti, si fonda sulla convinzione che l'intento liberale non entri a far parte della struttura contrattuale, negando di fatto il presupposto dell'applicazione della disciplina della donazione. Nel negozio indiretto, lo scopo ulteriore perseguito dalle parti resta cosଠestraneo alla struttura del contratto-instrumentum (si puಠdire che non si †˜rivela'), condizione che non pare ragionevolmente ammissibile nella donazione mista ove, al contrario, la consistenza degli scopi perseguiti dai contraenti ਠindubitabile e, determinando una nuova figura di negozio, non puಠche influenzarne la minima unità  effettuale. Nondimeno, anche il richiamo al negozio misto, cosଠcome tradizionalmente elaborato, -seppur centrato ed in parte condiviso- non pare del tutto appropriato, o rectius, potrebbe essere proficuamente riletto in forza di un'altra ottica utile ad approfondire un determinato profilo: la donazione mista diventerebbe quindi un negozio con propria individualità  e propria funzione concreta che consente di realizzare sia uno scambio che una liberalità , senza limitarsi alla sommatoria di due componenti -che resterebbero, in tal modo, distinti e suscettibili di †˜duplice sussumibilità ' (la prospettiva del contratto misto proietta la causa su un piano, per individuarne le componenti, il che necessariamente ne comporta la suddivisione o la duplicazione)-. L'idea secondo la quale la eziologia del contratto debba essere valutata in concreto, infatti, non solo rende pi๠elastica la distinzione tra causa e motivi, ma consente anche di abbandonare l'angolo visuale che induce alla formulazione della teoria del negozio indiretto, fornendo spiegazione all'intervento †˜funzionale' dei contraenti che, in quanto tale, non puಠessere segregato in un intento †˜ulteriore' perseguito, ma non compreso nell'assetto negoziale, e che pretende, al contrario, integrale valutazione. Ecco allora che l'indagine sulla donazione mista funge da rinvio al pi๠ampio fenomeno dei meccanismi che l'autonomia privata escogita per perseguire i propri interessi e, quindi, allo scollamento tra concreta funzione dell'atto e criteri selettivi dettati dai tipi, il quale si accentua nella valutazione di fenomeni negoziali, come quello in esame, non facilmente ascrivibili agli ambiti descritti dalla tradizionale prefigurazione tipologica dei contratti nominati. Sicchà© il problema di metodo si pone, qui pi๠che altrove, precipuo e trova soluzione in ciಠche Pomponio, con visione assai moderna, individua nel †˜quod actum sit' al fine di analizzare la volontà  dei contraenti e di quanto essi abbiano di volta in volta concretamente statuito. L'osservazione dei possibili esiti negoziali discendenti dai contenuti dell'accordo, come tali, modellabili a seconda delle necessità , induce a ritenere che nella donazione mista le due funzioni (prima facie incompatibili) sono entrambe essenziali accorpandosi in una unica causa sui generis infrazionabile: impostazione, questa, che si intende leggere alla luce della concezione della causa concreta, la quale affonda le radici nell'individualizzazione della fattispecie, percepita non tanto come volontà  dell'individuo che pone in essere il contratto, ma come ragione ontologica dell'accordo individuato in base ad una sintesi dinamica della sua funzione economico-individuale. Nella donazione mista, quindi, si rinviene un'unica funzione che non ਠnà© quella della vendita nà© quella della donazione, ma acquista una connotazione che -impedendo di riscontrare la prevalenza di una sull'altra- partecipa ad entrambi i profili (corrispettivo e liberale) con-fondendoli e, quindi, ad entrambi i complessi di norme. Da tale commixtio discende che l'individuazione della disciplina applicabile alla donazione mista non puಠlimitarsi al mero riscontro della sproporzione tra le prestazioni †"inidonea ex se ad identificare il contratto in esame-, ma deve soffermarsi sulla ratio delle disposizioni concorrenti, cosଠda valutare se essa ne consenta l'estensione al negozio effettivamente posto in essere: il traguardo dello studio si pone, dunque, come problema di scelta delle norme pi๠adatte al caso concreto, in virt๠della logica che le ispira e della funzione praticamente conseguita dai contraenti.
2013
it
Tesi di Dottorato
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