La presente ricerca muove da una preliminare disamina dei profili generali della libertà religiosa volta a delineare i rapporti tra lo Stato italiano e le singole confessioni religiose, anche alla luce degli orientamenti maturati nel tempo dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, per poi affrontare il tema centrale che ਠquello della libertà religiosa negli istituti di prevenzione e pena. Il legislatore al riguardo ha risentito dell'orientamento politico dominante che, nel tempo, ha riconosciuto una particolare tutela alla religione cattolica per poi aprirsi anche alle altre confessioni religiose. Tale percorso non si ਠancora completato anche perchà© non ਠancora stato chiarito l'approccio sistemico: Legge sulla libertà religiosa o intese volte a regolare di volta in volta i rapporti con le singole confessioni religiose? Allo stato attuale il dettato costituzionale - che garantisce uguale parità di trattamento a tutte le confessioni religiose nella assistenza ai detenuti †" non sembra ancora completamente attuato. La figura del Cappellano carcerario ਠinfatti istituzionalizzata e soltanto con il nuovo ordinamento penitenziario, egli ਠstato affrancato da compiti che poco o nulla hanno a che vedere con la pastorale carceraria come, ad esempio, la presenza nel consiglio di disciplina. Le ragioni che in passato potevano essere ricondotte ad un maggior radicamento della religione cattolica nel contesto sociale italiano, e quindi anche in quello carcerario, oggi non sono pi๠valide anche per la significativa presenza di detenuti stranieri che praticano religioni diverse dalla cattolica. La piena attuazione del principio di libertà religiosa appare ancor pi๠necessaria nelle strutture carcerarie che - privando i detenuti della libertà religiosa - impongono una convivenza forzata. Ulteriore profilo di ricerca ਠriferito alla libertà religiosa alla luce della normativa in tema di misure alternative alla detenzione. Infatti mentre all'interno del carcere, comunque ਠcompito dell'amministrazione dare risposte alla domanda di assistenza religiosa, non altrettanto puಠdirsi quando la detenzione ਠdomiciliare. In questo ambito ci si trova in un cono d'ombra che, in assenza di una normativa di riferimento, viene affrontato e risolto non decisioni non sempre uniformi dalla competente magistratura. La normativa e la prassi seguita nella Regione Marche sono in linea con l'orientamento nazionale. L'analisi riferita ai relativi istituti di prevenzione e pena ha evidenziato una disponibilità ed attenzione verso il problema che tuttavia per essere risolto necessiterebbe di un diverso approccio. Non dovrebbe essere, infatti, il singolo detenuto a richiedere assistenza religiosa diversa dalla cattolica, ma l'amministrazione dovrebbe offrire tale servizio tanto pi๠se si pensa alla condizione di soggezione in cui versano i detenuti; in altri termini da semplice disponibilità passiva a prestare attenzione alle esigenze delle persone recluse in tema di libertà religiosa si dovrebbe passare alla completa attuazione di tutti quegli strumenti ed opportunità tali da garantire un effettivo godimento della libertà religiosa. E' auspicabile quindi un percorso volto a favorire una sostanziale parità di trattamento tra confessioni religiose negli istituti di prevenzione e pena, che sappia effettivamente garantire la laicità dello Stato garantendo in tal modo la piena applicazione di un principio espressamente previsto dalla Costituzione repubblicana che ancora oggi non appare completamente attuato.
La libertà religiosa nelle strutture carcerarie: normativa e prassi della Regione Marche.
2014
Abstract
La presente ricerca muove da una preliminare disamina dei profili generali della libertà religiosa volta a delineare i rapporti tra lo Stato italiano e le singole confessioni religiose, anche alla luce degli orientamenti maturati nel tempo dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, per poi affrontare il tema centrale che ਠquello della libertà religiosa negli istituti di prevenzione e pena. Il legislatore al riguardo ha risentito dell'orientamento politico dominante che, nel tempo, ha riconosciuto una particolare tutela alla religione cattolica per poi aprirsi anche alle altre confessioni religiose. Tale percorso non si ਠancora completato anche perchà© non ਠancora stato chiarito l'approccio sistemico: Legge sulla libertà religiosa o intese volte a regolare di volta in volta i rapporti con le singole confessioni religiose? Allo stato attuale il dettato costituzionale - che garantisce uguale parità di trattamento a tutte le confessioni religiose nella assistenza ai detenuti †" non sembra ancora completamente attuato. La figura del Cappellano carcerario ਠinfatti istituzionalizzata e soltanto con il nuovo ordinamento penitenziario, egli ਠstato affrancato da compiti che poco o nulla hanno a che vedere con la pastorale carceraria come, ad esempio, la presenza nel consiglio di disciplina. Le ragioni che in passato potevano essere ricondotte ad un maggior radicamento della religione cattolica nel contesto sociale italiano, e quindi anche in quello carcerario, oggi non sono pi๠valide anche per la significativa presenza di detenuti stranieri che praticano religioni diverse dalla cattolica. La piena attuazione del principio di libertà religiosa appare ancor pi๠necessaria nelle strutture carcerarie che - privando i detenuti della libertà religiosa - impongono una convivenza forzata. Ulteriore profilo di ricerca ਠriferito alla libertà religiosa alla luce della normativa in tema di misure alternative alla detenzione. Infatti mentre all'interno del carcere, comunque ਠcompito dell'amministrazione dare risposte alla domanda di assistenza religiosa, non altrettanto puಠdirsi quando la detenzione ਠdomiciliare. In questo ambito ci si trova in un cono d'ombra che, in assenza di una normativa di riferimento, viene affrontato e risolto non decisioni non sempre uniformi dalla competente magistratura. La normativa e la prassi seguita nella Regione Marche sono in linea con l'orientamento nazionale. L'analisi riferita ai relativi istituti di prevenzione e pena ha evidenziato una disponibilità ed attenzione verso il problema che tuttavia per essere risolto necessiterebbe di un diverso approccio. Non dovrebbe essere, infatti, il singolo detenuto a richiedere assistenza religiosa diversa dalla cattolica, ma l'amministrazione dovrebbe offrire tale servizio tanto pi๠se si pensa alla condizione di soggezione in cui versano i detenuti; in altri termini da semplice disponibilità passiva a prestare attenzione alle esigenze delle persone recluse in tema di libertà religiosa si dovrebbe passare alla completa attuazione di tutti quegli strumenti ed opportunità tali da garantire un effettivo godimento della libertà religiosa. E' auspicabile quindi un percorso volto a favorire una sostanziale parità di trattamento tra confessioni religiose negli istituti di prevenzione e pena, che sappia effettivamente garantire la laicità dello Stato garantendo in tal modo la piena applicazione di un principio espressamente previsto dalla Costituzione repubblicana che ancora oggi non appare completamente attuato.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/316095
URN:NBN:IT:BNCF-316095