La Tesi affronta uno dei problemi ermeneutici pi๠controversi del regime matrimoniale concordatario, la cui genesi ਠlegata alle imperfezioni tecniche del sistema matrimoniale concordatario, ossia l'influenza della volontà  delle parti nel contesto trascrizione tardiva. Nell'attuale regime, questa speciale forma di trascrizione, nel suo essere una componente essenziale del principio della volontarietà  degli effetti civili, sintetizza le principali dinamiche che hanno accompagnato, in ambito matrimoniale, la revisione concordataria: il passaggio dalla prevalenza dell'interesse della famiglia al primato della sfera individuale; il principio personalistico del matrimonio proposto dal Concilio Vaticano II e tradotto nel nuovo diritto matrimoniale canonico; oltre a costituire una delle principali espressioni della separazione tra la costituzione del vincolo matrimoniale e la trascrizione agli effetti civili. Circa il primo aspetto, la possibilità  riconosciuta ai coniugi di optare, nell'esercizio della libertà  matrimoniale, per la celebrazione di un matrimonio canonico non seguito dalla trascrizione agli effetti civili, ma eventualmente integrabile degli stessi su richiesta delle sole parti, anche a notevole distanza di tempo, costituisce uno dei principali tasselli del processo di privatizzazione dell'istituto matrimoniale, la cui affermazione ਠprincipalmente legata all'introduzione dell'istituto della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico civilmente riconosciuto. La previgente disciplina concordataria, in ossequio ad una accentuata visione pubblicistica che ordinava la produzione normativa in materia familiare, nell'intento di recuperare gli effetti civili anche in assenza una espressa volontà  delle parti, riconosceva invece la facoltà  di presentare l'istanza di trascrizione del matrimonio a chiunque vi avesse avuto interesse (art. 34), assicurando il recupero degli effetti civili anche contro la volontà  delle parti. La costituzione del vincolo era dunque ancorata all'integrazione dei relativi effetti civili, attraverso un'imperfetta unione tra i due momenti, finalizzata alla riduzione dei conflitti di lealtà  che caratterizzavano il sistema preconcordatario. Diversamente, l'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama, nel recepire all'interno della cornice normativa il principio della volontarietà  degli effetti civili, circoscrive ai soli coniugi la titolarità  della facoltà  di richiedere la trascrizione del matrimonio canonico anche oltre il termine dei cinque giorni dalla celebrazione, traducendo nella normativa di derivazione pattizia il primato della dimensione individuale assegnato all'istituto matrimoniale. Questa innovazione, positivizzata in occasione della revisione del Concordato, costituisce il riflesso del principio di libertà  matrimoniale, formulato principalmente, in via interpretativa, da quella dottrina che, già  prima del varo della Costituzione repubblicana, riconosceva alla volontà  delle parti un ruolo centrale nell'attivazione del procedimento di trascrizione, attenuando la preminente dimensione sociale che, in quel momento, ammantava l'istituto matrimoniale.

L'attuale regime della trascrizione tardiva del matrimonio canonico

2009

Abstract

La Tesi affronta uno dei problemi ermeneutici pi๠controversi del regime matrimoniale concordatario, la cui genesi ਠlegata alle imperfezioni tecniche del sistema matrimoniale concordatario, ossia l'influenza della volontà  delle parti nel contesto trascrizione tardiva. Nell'attuale regime, questa speciale forma di trascrizione, nel suo essere una componente essenziale del principio della volontarietà  degli effetti civili, sintetizza le principali dinamiche che hanno accompagnato, in ambito matrimoniale, la revisione concordataria: il passaggio dalla prevalenza dell'interesse della famiglia al primato della sfera individuale; il principio personalistico del matrimonio proposto dal Concilio Vaticano II e tradotto nel nuovo diritto matrimoniale canonico; oltre a costituire una delle principali espressioni della separazione tra la costituzione del vincolo matrimoniale e la trascrizione agli effetti civili. Circa il primo aspetto, la possibilità  riconosciuta ai coniugi di optare, nell'esercizio della libertà  matrimoniale, per la celebrazione di un matrimonio canonico non seguito dalla trascrizione agli effetti civili, ma eventualmente integrabile degli stessi su richiesta delle sole parti, anche a notevole distanza di tempo, costituisce uno dei principali tasselli del processo di privatizzazione dell'istituto matrimoniale, la cui affermazione ਠprincipalmente legata all'introduzione dell'istituto della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico civilmente riconosciuto. La previgente disciplina concordataria, in ossequio ad una accentuata visione pubblicistica che ordinava la produzione normativa in materia familiare, nell'intento di recuperare gli effetti civili anche in assenza una espressa volontà  delle parti, riconosceva invece la facoltà  di presentare l'istanza di trascrizione del matrimonio a chiunque vi avesse avuto interesse (art. 34), assicurando il recupero degli effetti civili anche contro la volontà  delle parti. La costituzione del vincolo era dunque ancorata all'integrazione dei relativi effetti civili, attraverso un'imperfetta unione tra i due momenti, finalizzata alla riduzione dei conflitti di lealtà  che caratterizzavano il sistema preconcordatario. Diversamente, l'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama, nel recepire all'interno della cornice normativa il principio della volontarietà  degli effetti civili, circoscrive ai soli coniugi la titolarità  della facoltà  di richiedere la trascrizione del matrimonio canonico anche oltre il termine dei cinque giorni dalla celebrazione, traducendo nella normativa di derivazione pattizia il primato della dimensione individuale assegnato all'istituto matrimoniale. Questa innovazione, positivizzata in occasione della revisione del Concordato, costituisce il riflesso del principio di libertà  matrimoniale, formulato principalmente, in via interpretativa, da quella dottrina che, già  prima del varo della Costituzione repubblicana, riconosceva alla volontà  delle parti un ruolo centrale nell'attivazione del procedimento di trascrizione, attenuando la preminente dimensione sociale che, in quel momento, ammantava l'istituto matrimoniale.
2009
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