Il contributo dell'autore ਠincentrato sulla sorte del contratto di divisione concluso in assenza di uno dei condividenti. L'attenzione ਠstata, dapprima, focalizzata, dopo una breve premessa, sulla causa del contratto di divisione. Il lavoro approfondisce la questione inerente la natura dichiarativa o costitutiva del contratto di divisione e concernente l'efficacia retroattiva di tale regolamento negoziale nonchà© il problema riguardante la struttura del contratto di divisione ed il suo inquadramento nell'ambito dei contratti plurilaterali. Inoltre, l'autore analizza le varie impostazioni che si esprimono nel senso dell'invalidità  del contratto di divisione cui non partecipi uno dei condividenti. In particolar modo si da conto della tesi che considera un contratto siffatto nullo perchà© privo di causa ovvero inidoneo a realizzare l'effetto proprio del contratto di divisione: lo scioglimento dello stato di comunione. In una diversa prospettiva, ma giungendo alle medesime conclusioni, si muove quella dottrina che attraverso un'interpretazione analogica dell'art. 784 c.p.c. e dell'art. 735 c.c. in tema di divisone fatta dal testatore, statuisce la nullità  del contratto di divisione concluso in assenza di un condividente. L'autore, nel rilevare che la fattispecie oggetto di analisi comporta necessariamente un'ingerenza sul patrimonio altrui, si ਠsoffermato brevemente sui concetti di “patrimonio” e di “terzo”, nonchà© sulla sorte dei negozi compiuti sul patrimonio altrui che ricevono, nell'ottica della dottrina prevalente, quale risposta dall'ordinamento la sanzione dell'inefficacia. Il lavoro si sofferma sull'istituto della legittimazione, quale valutazione di competenza che l'ordinamento compie rispetto all'autore del negozio al fine del compimento di un'attività  giuridica efficace, distinguendolo da quello di capacità  di agire. Da qui l'ulteriore distinzione tra inefficacia ed invalidità  del negozio, rilevandosi che la prima attiene al momento esecutivo del negozio e discende dalla sussistenza o mancanza di un elemento esterno alla struttura del negozio, la seconda deriva, invece, da un vizio intrinseco dell'atto negoziale. Il lavoro si occupa, altresà¬, di alcune fattispecie affini a quella oggetto di analisi, quali il contratto di divisione compiuto da un coniuge in regime di comunione legale e avente ad oggetto beni comuni con terzi in assenza dell'altro coniuge. Al riguardo l'autore da conto delle diverse tesi espresse in dottrina circa la riconducibilità  di tale fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 184 c.c. e, pertanto, dell'applicabilità , qualora oggetto del detto contratto di divisione siano beni immobili, del regime sanzionatorio di favore (annullabilità  e termine prescrizionale di un anno). In aderenza all'impostazione prevalente in dottrina, l'autore ritiene applicabile il detto articolo 184 c.c., stante la specificità  delle norme che governano l'amministrazione dei beni oggetto di comunione legale volte a soddisfare l'esigenza di parità  fra i coniugi. Dopo aver, preliminarmente, individuato, alla luce delle principali impostazioni dottrinali, i soggetti di cui all'art. 1113 c.c., si analizza la sorte del contratto di divisione qualora la stessa avvenga in mancanza di uno di tali soggetti. Infine, l'autore si ਠsoffermato sulla sorte del negozio divisorio concluso in assenza di uno dei condividenti. Ciಠdopo aver analizzato i diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità  che, soprattutto, recentemente sembra aver riconosciuto la possibilità  che il contratto di divisione, ancorchà© con efficacia meramente obbligatoria, possa esser concluso in assenza di un condividente. Si ਠritenuto di non poter condividere la tesi, espressa in dottrina, che ritiene nullo il contratto di divisione cui non intervengano tutti i comunisti perchà© inidoneo a realizzare gli effetti di cui all'art. 757 c.c. ovvero lo scioglimento della comunione. Ad avviso dell'autore, l'impostazione suddetta confonde il piano degli effetti con quello della validità . Nà©, si aggiunge, la irrealizzabilità , temporanea, dell'effetto distributivo proprio del contratto di divisione puಠincidere sulla sussistenza dell'elemento causale dello stesso: il piano degli effetti non dovrebbe esser confuso con quello funzionale, in quanto l'incompletezza dell'effetto non comporta anche incompletezza della fattispecie.

L'esclusione di un condividente dal contratto di divisione

2014

Abstract

Il contributo dell'autore ਠincentrato sulla sorte del contratto di divisione concluso in assenza di uno dei condividenti. L'attenzione ਠstata, dapprima, focalizzata, dopo una breve premessa, sulla causa del contratto di divisione. Il lavoro approfondisce la questione inerente la natura dichiarativa o costitutiva del contratto di divisione e concernente l'efficacia retroattiva di tale regolamento negoziale nonchà© il problema riguardante la struttura del contratto di divisione ed il suo inquadramento nell'ambito dei contratti plurilaterali. Inoltre, l'autore analizza le varie impostazioni che si esprimono nel senso dell'invalidità  del contratto di divisione cui non partecipi uno dei condividenti. In particolar modo si da conto della tesi che considera un contratto siffatto nullo perchà© privo di causa ovvero inidoneo a realizzare l'effetto proprio del contratto di divisione: lo scioglimento dello stato di comunione. In una diversa prospettiva, ma giungendo alle medesime conclusioni, si muove quella dottrina che attraverso un'interpretazione analogica dell'art. 784 c.p.c. e dell'art. 735 c.c. in tema di divisone fatta dal testatore, statuisce la nullità  del contratto di divisione concluso in assenza di un condividente. L'autore, nel rilevare che la fattispecie oggetto di analisi comporta necessariamente un'ingerenza sul patrimonio altrui, si ਠsoffermato brevemente sui concetti di “patrimonio” e di “terzo”, nonchà© sulla sorte dei negozi compiuti sul patrimonio altrui che ricevono, nell'ottica della dottrina prevalente, quale risposta dall'ordinamento la sanzione dell'inefficacia. Il lavoro si sofferma sull'istituto della legittimazione, quale valutazione di competenza che l'ordinamento compie rispetto all'autore del negozio al fine del compimento di un'attività  giuridica efficace, distinguendolo da quello di capacità  di agire. Da qui l'ulteriore distinzione tra inefficacia ed invalidità  del negozio, rilevandosi che la prima attiene al momento esecutivo del negozio e discende dalla sussistenza o mancanza di un elemento esterno alla struttura del negozio, la seconda deriva, invece, da un vizio intrinseco dell'atto negoziale. Il lavoro si occupa, altresà¬, di alcune fattispecie affini a quella oggetto di analisi, quali il contratto di divisione compiuto da un coniuge in regime di comunione legale e avente ad oggetto beni comuni con terzi in assenza dell'altro coniuge. Al riguardo l'autore da conto delle diverse tesi espresse in dottrina circa la riconducibilità  di tale fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 184 c.c. e, pertanto, dell'applicabilità , qualora oggetto del detto contratto di divisione siano beni immobili, del regime sanzionatorio di favore (annullabilità  e termine prescrizionale di un anno). In aderenza all'impostazione prevalente in dottrina, l'autore ritiene applicabile il detto articolo 184 c.c., stante la specificità  delle norme che governano l'amministrazione dei beni oggetto di comunione legale volte a soddisfare l'esigenza di parità  fra i coniugi. Dopo aver, preliminarmente, individuato, alla luce delle principali impostazioni dottrinali, i soggetti di cui all'art. 1113 c.c., si analizza la sorte del contratto di divisione qualora la stessa avvenga in mancanza di uno di tali soggetti. Infine, l'autore si ਠsoffermato sulla sorte del negozio divisorio concluso in assenza di uno dei condividenti. Ciಠdopo aver analizzato i diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità  che, soprattutto, recentemente sembra aver riconosciuto la possibilità  che il contratto di divisione, ancorchà© con efficacia meramente obbligatoria, possa esser concluso in assenza di un condividente. Si ਠritenuto di non poter condividere la tesi, espressa in dottrina, che ritiene nullo il contratto di divisione cui non intervengano tutti i comunisti perchà© inidoneo a realizzare gli effetti di cui all'art. 757 c.c. ovvero lo scioglimento della comunione. Ad avviso dell'autore, l'impostazione suddetta confonde il piano degli effetti con quello della validità . Nà©, si aggiunge, la irrealizzabilità , temporanea, dell'effetto distributivo proprio del contratto di divisione puಠincidere sulla sussistenza dell'elemento causale dello stesso: il piano degli effetti non dovrebbe esser confuso con quello funzionale, in quanto l'incompletezza dell'effetto non comporta anche incompletezza della fattispecie.
2014
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/318334
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