L'Autore opera una ricostruzione teorica del concetto di unità  della successione, apprezzandone diverse sfumature: un significato pi๠ristretto, per cui esso si lega al concetto di universitas ed individua appunto come unico il complesso delle situazioni giuridiche soggettive riferibili al de cuius; un secondo concetto pi๠ampio, per cui unitarietà  della successione mortis causa ਠil fenomeno per cui la successione nella somma delle posizioni giuridiche spettanti al defunto riceve una unica regolazione legislativa; un terzo profilo, che abbandona il concetto di successione mortis causa in senso giuridico, per accostarsi ad un concetto (piuttosto di natura economica)di unità  della vicenda successoria. Se il concetto di unità  della successione possiede un triplice, valore, anche la deroga ad esso potrà  assumere diverse vesti, a seconda che incida sul primo, sul secondo o sul terzo di questi significati. Se il terzo profilo riguarda piuttosto un concetto economico e non tecnico di successione, ed importa conseguentemente deroghe solo indirette all'unità  della successione, l'anomalia puಠessere di due tipi: possono essere dettate regole particolari per singoli beni, che perಠrimangono entro l'unica massa ereditaria, pur avendo una destinazione loro propria, e puಠinvece essere creata dal legislatore una separata massa per cui si fa luogo ad una distinta regolazione successoria. Procedendo nella classificazione, le ipotesi di una deroga del primo tipo possono essere definite successioni speciali, riservando alla seconda classe di anomalie il nome di successioni separate. Conclusivamente, l'autore rileva che la disciplina della vicenda successoria, cosଠcome consegnata dalla tradizione e sancita ancora nelle norme della codificazione del 1942, non ਠpi๠caratterizzata dall'assoluto dominio del principio di unità  della successione, anche perchà© non si ਠrivelata, nella esperienza giuridica successiva alla codificazione, del tutto adeguata, in relazione a determinate categorie di beni e ad alcune categorie di soggetti coinvolti. Il legislatore ha infatti ritenuto di introdurre deroghe, via via maggiori al principio, con riferimento sia ai beni d'impresa sia alla particolare posizione †" ed agli interessi tutelati †" dei soggetti pi๠vicini al de cuius, come il coniuge ed i parenti che vivessero a suo carico.

Unitarietà  della successione mortis causa, successioni anomale e separate, alla luce delle recenti evoluzioni legislative

2009

Abstract

L'Autore opera una ricostruzione teorica del concetto di unità  della successione, apprezzandone diverse sfumature: un significato pi๠ristretto, per cui esso si lega al concetto di universitas ed individua appunto come unico il complesso delle situazioni giuridiche soggettive riferibili al de cuius; un secondo concetto pi๠ampio, per cui unitarietà  della successione mortis causa ਠil fenomeno per cui la successione nella somma delle posizioni giuridiche spettanti al defunto riceve una unica regolazione legislativa; un terzo profilo, che abbandona il concetto di successione mortis causa in senso giuridico, per accostarsi ad un concetto (piuttosto di natura economica)di unità  della vicenda successoria. Se il concetto di unità  della successione possiede un triplice, valore, anche la deroga ad esso potrà  assumere diverse vesti, a seconda che incida sul primo, sul secondo o sul terzo di questi significati. Se il terzo profilo riguarda piuttosto un concetto economico e non tecnico di successione, ed importa conseguentemente deroghe solo indirette all'unità  della successione, l'anomalia puಠessere di due tipi: possono essere dettate regole particolari per singoli beni, che perಠrimangono entro l'unica massa ereditaria, pur avendo una destinazione loro propria, e puಠinvece essere creata dal legislatore una separata massa per cui si fa luogo ad una distinta regolazione successoria. Procedendo nella classificazione, le ipotesi di una deroga del primo tipo possono essere definite successioni speciali, riservando alla seconda classe di anomalie il nome di successioni separate. Conclusivamente, l'autore rileva che la disciplina della vicenda successoria, cosଠcome consegnata dalla tradizione e sancita ancora nelle norme della codificazione del 1942, non ਠpi๠caratterizzata dall'assoluto dominio del principio di unità  della successione, anche perchà© non si ਠrivelata, nella esperienza giuridica successiva alla codificazione, del tutto adeguata, in relazione a determinate categorie di beni e ad alcune categorie di soggetti coinvolti. Il legislatore ha infatti ritenuto di introdurre deroghe, via via maggiori al principio, con riferimento sia ai beni d'impresa sia alla particolare posizione †" ed agli interessi tutelati †" dei soggetti pi๠vicini al de cuius, come il coniuge ed i parenti che vivessero a suo carico.
2009
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