La ricerca sul tema “Disponibilità  degli effetti della risoluzione e reviviscenza del contratto” analizza se, e come, gli effetti della risoluzione possano essere oggetto di disposizione ad opera delle parti. In particolare, se, ed in che modo, il contraente non inadempiente che abbia agito in risoluzione, in via giudiziale o stragiudiziale, possa incidere unilateralmente sulla sorte finale del vincolo contrattuale paralizzando l'effetto risolutivo già  in atto attraverso una tardiva richiesta di adempimento. La questione della reversibilità  dell'effetto risolutivo, che si ਠposta in forma paradigmatica nell'ambito della diffida ad adempiere, ha diviso dottrina e giurisprudenza per oltre trent'anni: laddove la giurisprudenza ha costantemente ammesso il creditore a recuperare il contratto risolto e a pretenderne ancora l'esecuzione, ritenendo che la risoluzione concreti un vantaggio unilaterale del creditore, da lui sempre liberamente disponibile, la dottrina ha optato per la irreversibilità  dell'effetto risolutivo, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento dell'inadempiente ad aver certezza sulla sorte finale del vincolo e a non rimanere esposto a tempo indefinito agli arbitri di controparte. Sono di recente intervenute le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 553), che, in direzione diametralmente opposta rispetto al granitico orientamento giurisprudenziale, hanno integralmente accolto i rilievi critici della dottrina ed escluso la disponibilità  dell'effetto risolutivo derivante dallo spirare inutile del termine fissato in diffida, con ciಠprecludendo al contraente non inadempiente di tornare a esigere l'adempimento a risoluzione avvenuta.

Disponibilità  degli effetti della risoluzione e reviviscenza del contratto

2011

Abstract

La ricerca sul tema “Disponibilità  degli effetti della risoluzione e reviviscenza del contratto” analizza se, e come, gli effetti della risoluzione possano essere oggetto di disposizione ad opera delle parti. In particolare, se, ed in che modo, il contraente non inadempiente che abbia agito in risoluzione, in via giudiziale o stragiudiziale, possa incidere unilateralmente sulla sorte finale del vincolo contrattuale paralizzando l'effetto risolutivo già  in atto attraverso una tardiva richiesta di adempimento. La questione della reversibilità  dell'effetto risolutivo, che si ਠposta in forma paradigmatica nell'ambito della diffida ad adempiere, ha diviso dottrina e giurisprudenza per oltre trent'anni: laddove la giurisprudenza ha costantemente ammesso il creditore a recuperare il contratto risolto e a pretenderne ancora l'esecuzione, ritenendo che la risoluzione concreti un vantaggio unilaterale del creditore, da lui sempre liberamente disponibile, la dottrina ha optato per la irreversibilità  dell'effetto risolutivo, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento dell'inadempiente ad aver certezza sulla sorte finale del vincolo e a non rimanere esposto a tempo indefinito agli arbitri di controparte. Sono di recente intervenute le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 553), che, in direzione diametralmente opposta rispetto al granitico orientamento giurisprudenziale, hanno integralmente accolto i rilievi critici della dottrina ed escluso la disponibilità  dell'effetto risolutivo derivante dallo spirare inutile del termine fissato in diffida, con ciಠprecludendo al contraente non inadempiente di tornare a esigere l'adempimento a risoluzione avvenuta.
2011
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