Il presente lavoro trae origine dalle molteplici sentenze dei Tribunali di merito sull?utilizzo del trust nell?ambito della crisi d?impresa e mira a verificarne la legittimità al fine di gestire sia una situazione di crisi che di insolvenza. L?argomento tocca trasversalmente diversi aspetti rilevanti dell?ordinamento italiano quali, tra gli altri, il principio di responsabilità patrimoniale generica, la tutela dei creditori ed il rischio di impresa. I negozi di destinazione comportano infatti una segregazione patrimoniale funzionale al perseguimento di un determinato scopo. Si permette cioਠuna divisione all?interno dello stesso patrimonio di un soggetto in virt๠della quale solo alcuni beni e rapporti giuridici vengono separati dal resto per essere destinati ad uno scopo determinato. Ne consegue che i creditori generali, del patrimonio ?non separato?, non potranno aggredire il patrimonio destinato. L?aspetto caratterizzante della destinazione ਠche comportando una segregazione del patrimonio dell?imprenditore incide sull?art. 2740 c.c. ovvero sulla responsabilità patrimoniale generica. Il lavoro in oggetto prende le mosse proprio da tale principio e dal ruolo che attualmente riveste, soprattutto alla luce delle riforme che lo hanno coinvolto. Il legislatore ha infatti previsto, in diversi ambiti, molteplici fattispecie di negozi di destinazione. L?utilizzo di tali negozi nell?ambito dell?attività di impresa comporta poi un?ulteriore conseguenza in quanto si incide sul rischio di impresa limitandolo ad un determinato patrimonio. Con i negozi di destinazione si permette di selezionare e destinare al perseguimento di un determinato affare solo parte del patrimonio sociale limitando cosଠi rischi che vi possono derivare. Si ਠquindi provveduto ad analizzare, dopo aver affrontato gli aspetti caratterizzanti dei negozi di destinazione c.d. atipici, se ed entro quali limiti il trust possa essere collegato alla crisi di impresa. Recependo la nomenclatura utilizzata dall?unica pronuncia della Suprema Corte sull?argomento, la sentenza n. 10105 del 9 maggio 2014, si ਠanalizzato il trust costituito da una società che si trovava in stato di insolvenza, c.d. anticoncorsuale; quello costituito da una società in stato di crisi reversibile, c.d. endoconcorsuale; il trust costituito da una società in bonis per gestire la liquidazione della stessa e quello costituito nell?ambito di una procedura da sovraindebitamento. Inoltre ci si ਠinterrogati sulle conseguenze del fallimento dell?imprenditore su un trust costituito precedentemente. Il frequente utilizzo del trust e del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. in genere e principalmente nel contesto in oggetto ਠdovuto principalmente alle diverse riforme che nel corso degli anni hanno riguardato il fallimento e le altre procedure concorsuali. Si ਠinfatti assistito ad un processo di ?modernizzazione? di tali procedure in forza del quale sono mutati gli equilibri caratterizzanti i rapporti tra i privati e gli organi giurisdizionali. Si ਠcioਠriconosciuto un ruolo sempre pi๠importante all?accordo tra il debitore ed i creditori in un?ottica di risanamento dell?impresa che deve preferirsi alla liquidazione ed alla cessazione dell?impresa. Le modifiche alla procedura fallimentare, al concordato preventivo, l?ampiezza e soprattutto l?autonomia riconosciuta ai privati in merito al contenuto del piano, l?introduzione ed il successivo ampliamento degli accordi di ristrutturazione dei debiti e le procedure da sovraindebitamento, rendono esplicito l?intento del legislatore di permettere un intervento preventivo nella gestione della crisi e di voler attribuire un ruolo centrale al creditore ed ai debitori. Alla luce di tale scenario ci si ਠchiesti fino a che punto si possa spingere l?autonomia privata e soprattutto, se oltre a coordinarsi con le procedure previste dalla legge, potesse talvolta sostituirsi completamente ad esse. L?istituto oggetto della presente analisi, oltre a rendere necessaria una riflessione sui suddetti argomenti, pone ulteriori problematiche derivanti dal fatto che ਠun negozio di origine anglosassone che non ha una compiuta disciplina nell?ordinamento italiano. Il legislatore, infatti, dopo averlo recepito con la ratifica della Convenzione dell?Aja, si ਠpoi limitato a prevederlo in determinate fattispecie senza perಠdisciplinarlo. Ne ਠderivato un accentuato dibattito sulla sua ammissibilità che sembrerebbe, perà², soprattutto alla luce delle pi๠recenti sentenze che indirettamente si sono occupate del tema, essersi concluso in senso affermativo. Premessa l?ammissibilità del trust interno un ulteriore passaggio preliminare alla verifica del se ed a che condizioni ਠammesso come strumento di gestione della crisi, riguarda la meritevolezza dell?interesse perseguito. Aderendo all?orientamento ormai consolidato, come meglio si vedrà nel corso del presente lavoro, si ritiene che la causa dei negozi giuridici e quindi anche del trust debba essere valutata in concreto (la causa rappresenta la funzione economico individuale del negozio). Dunque, l?analisi che deve essere effettuata per valutare la validità di un trust liquidatorio e la sua liceità riguarda la valutazione dell?interesse concretamente perseguito ed il bilanciamento degli interessi coinvolti con riferimento allo specifico negozio. In linea generale si puಠperಠammettere la validità del c.d. trust endoconcorsuale, costituito dall?imprenditore per garantire la buona riuscita di una procedura concordata di risoluzione della crisi o comunque collegato a tali procedure. Si ritiene in realtà ammissibile anche quando viene previsto come alternativa alle procedure di cui alla legge fallimentare. Si afferma, quindi, che in presenza di una situazione di crisi l?autonomia privata ed in particolare la predisposizione di un trust sia, in determinati casi specifici e per le motivazioni di cui in seguito, una valida alternativa per poter gestire una crisi d?impresa. Inoltre si ritiene che il trust endoconcorsuale raggiunga la sua massima utilità qualora sia efficace in un momento precedente rispetto all?inizio della procedura concorsuale. Non si puಠperಠdire lo stesso in caso di insolvenza (trust liquidatorio anticoncorsuale) in quanto in tal caso ci si trova in una situazione irreversibile dove la segregazione e la destinazione patrimoniale non potrebbero essere utili al perseguimento di alcun fine meritevole ma, al contrario, servirebbero solo ad aggirare le procedure previste in tali casi dalla legge creando un possibile pregiudizio per i creditori. Tale tipologia di trust si ritiene essere nullo per illiceità della causa in quanto ਠin frode alla legge. Quanto al trust costituito per liquidare il patrimonio di una società in bonis, l?ipotesi problematica ed inammissibile, a parer di chi scrive, riguarda solo il caso di liquidazione delle società di capitali, mentre ਠuna strada percorribile, anche se non se ne ravvisa l?utilità , per le società di persone. Un ulteriore aspetto controverso del trust liquidatorio, oggetto di analisi nel presente lavoro, riguarda gli effetti del successivo fallimento dell?imprenditore su un trust considerato lecito. Dopo aver analizzato le diverse tesi sostenute si ਠgiunti ad affermare che, qualora l?atto costitutivo non individui espressamente il fallimento quale causa di risoluzione del negozio, la soluzione va ricercata tra gli strumenti ?generali? predisposti dal legislatore a tutela dei creditori e diretti a recuperare i beni sottratti all?attivo fallimentare. Il trust, come si cercherà di dimostrare, rientra cioਠnella previsione dell?art. 64 della l. fall. e, pertanto, se ਠstato compiuto nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento, diviene inefficace di diritto ed i beni segregati sono attratti nel fallimento mediante la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Invece, in caso di trust dinamico a titolo oneroso non troverà applicazione il suddetto articolo 64, ma il curatore potrà comunque esercitare l?azione revocatoria prevista per tali tipologie di atti o, se la fattispecie concreta ਠoggettivamente incompatibile con la liquidazione fallimentare, ravvisandosi un difetto funzionale della causa, si potrà chiedere la risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
Trust e crisi di impresa
2017
Abstract
Il presente lavoro trae origine dalle molteplici sentenze dei Tribunali di merito sull?utilizzo del trust nell?ambito della crisi d?impresa e mira a verificarne la legittimità al fine di gestire sia una situazione di crisi che di insolvenza. L?argomento tocca trasversalmente diversi aspetti rilevanti dell?ordinamento italiano quali, tra gli altri, il principio di responsabilità patrimoniale generica, la tutela dei creditori ed il rischio di impresa. I negozi di destinazione comportano infatti una segregazione patrimoniale funzionale al perseguimento di un determinato scopo. Si permette cioਠuna divisione all?interno dello stesso patrimonio di un soggetto in virt๠della quale solo alcuni beni e rapporti giuridici vengono separati dal resto per essere destinati ad uno scopo determinato. Ne consegue che i creditori generali, del patrimonio ?non separato?, non potranno aggredire il patrimonio destinato. L?aspetto caratterizzante della destinazione ਠche comportando una segregazione del patrimonio dell?imprenditore incide sull?art. 2740 c.c. ovvero sulla responsabilità patrimoniale generica. Il lavoro in oggetto prende le mosse proprio da tale principio e dal ruolo che attualmente riveste, soprattutto alla luce delle riforme che lo hanno coinvolto. Il legislatore ha infatti previsto, in diversi ambiti, molteplici fattispecie di negozi di destinazione. L?utilizzo di tali negozi nell?ambito dell?attività di impresa comporta poi un?ulteriore conseguenza in quanto si incide sul rischio di impresa limitandolo ad un determinato patrimonio. Con i negozi di destinazione si permette di selezionare e destinare al perseguimento di un determinato affare solo parte del patrimonio sociale limitando cosଠi rischi che vi possono derivare. Si ਠquindi provveduto ad analizzare, dopo aver affrontato gli aspetti caratterizzanti dei negozi di destinazione c.d. atipici, se ed entro quali limiti il trust possa essere collegato alla crisi di impresa. Recependo la nomenclatura utilizzata dall?unica pronuncia della Suprema Corte sull?argomento, la sentenza n. 10105 del 9 maggio 2014, si ਠanalizzato il trust costituito da una società che si trovava in stato di insolvenza, c.d. anticoncorsuale; quello costituito da una società in stato di crisi reversibile, c.d. endoconcorsuale; il trust costituito da una società in bonis per gestire la liquidazione della stessa e quello costituito nell?ambito di una procedura da sovraindebitamento. Inoltre ci si ਠinterrogati sulle conseguenze del fallimento dell?imprenditore su un trust costituito precedentemente. Il frequente utilizzo del trust e del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. in genere e principalmente nel contesto in oggetto ਠdovuto principalmente alle diverse riforme che nel corso degli anni hanno riguardato il fallimento e le altre procedure concorsuali. Si ਠinfatti assistito ad un processo di ?modernizzazione? di tali procedure in forza del quale sono mutati gli equilibri caratterizzanti i rapporti tra i privati e gli organi giurisdizionali. Si ਠcioਠriconosciuto un ruolo sempre pi๠importante all?accordo tra il debitore ed i creditori in un?ottica di risanamento dell?impresa che deve preferirsi alla liquidazione ed alla cessazione dell?impresa. Le modifiche alla procedura fallimentare, al concordato preventivo, l?ampiezza e soprattutto l?autonomia riconosciuta ai privati in merito al contenuto del piano, l?introduzione ed il successivo ampliamento degli accordi di ristrutturazione dei debiti e le procedure da sovraindebitamento, rendono esplicito l?intento del legislatore di permettere un intervento preventivo nella gestione della crisi e di voler attribuire un ruolo centrale al creditore ed ai debitori. Alla luce di tale scenario ci si ਠchiesti fino a che punto si possa spingere l?autonomia privata e soprattutto, se oltre a coordinarsi con le procedure previste dalla legge, potesse talvolta sostituirsi completamente ad esse. L?istituto oggetto della presente analisi, oltre a rendere necessaria una riflessione sui suddetti argomenti, pone ulteriori problematiche derivanti dal fatto che ਠun negozio di origine anglosassone che non ha una compiuta disciplina nell?ordinamento italiano. Il legislatore, infatti, dopo averlo recepito con la ratifica della Convenzione dell?Aja, si ਠpoi limitato a prevederlo in determinate fattispecie senza perಠdisciplinarlo. Ne ਠderivato un accentuato dibattito sulla sua ammissibilità che sembrerebbe, perà², soprattutto alla luce delle pi๠recenti sentenze che indirettamente si sono occupate del tema, essersi concluso in senso affermativo. Premessa l?ammissibilità del trust interno un ulteriore passaggio preliminare alla verifica del se ed a che condizioni ਠammesso come strumento di gestione della crisi, riguarda la meritevolezza dell?interesse perseguito. Aderendo all?orientamento ormai consolidato, come meglio si vedrà nel corso del presente lavoro, si ritiene che la causa dei negozi giuridici e quindi anche del trust debba essere valutata in concreto (la causa rappresenta la funzione economico individuale del negozio). Dunque, l?analisi che deve essere effettuata per valutare la validità di un trust liquidatorio e la sua liceità riguarda la valutazione dell?interesse concretamente perseguito ed il bilanciamento degli interessi coinvolti con riferimento allo specifico negozio. In linea generale si puಠperಠammettere la validità del c.d. trust endoconcorsuale, costituito dall?imprenditore per garantire la buona riuscita di una procedura concordata di risoluzione della crisi o comunque collegato a tali procedure. Si ritiene in realtà ammissibile anche quando viene previsto come alternativa alle procedure di cui alla legge fallimentare. Si afferma, quindi, che in presenza di una situazione di crisi l?autonomia privata ed in particolare la predisposizione di un trust sia, in determinati casi specifici e per le motivazioni di cui in seguito, una valida alternativa per poter gestire una crisi d?impresa. Inoltre si ritiene che il trust endoconcorsuale raggiunga la sua massima utilità qualora sia efficace in un momento precedente rispetto all?inizio della procedura concorsuale. Non si puಠperಠdire lo stesso in caso di insolvenza (trust liquidatorio anticoncorsuale) in quanto in tal caso ci si trova in una situazione irreversibile dove la segregazione e la destinazione patrimoniale non potrebbero essere utili al perseguimento di alcun fine meritevole ma, al contrario, servirebbero solo ad aggirare le procedure previste in tali casi dalla legge creando un possibile pregiudizio per i creditori. Tale tipologia di trust si ritiene essere nullo per illiceità della causa in quanto ਠin frode alla legge. Quanto al trust costituito per liquidare il patrimonio di una società in bonis, l?ipotesi problematica ed inammissibile, a parer di chi scrive, riguarda solo il caso di liquidazione delle società di capitali, mentre ਠuna strada percorribile, anche se non se ne ravvisa l?utilità , per le società di persone. Un ulteriore aspetto controverso del trust liquidatorio, oggetto di analisi nel presente lavoro, riguarda gli effetti del successivo fallimento dell?imprenditore su un trust considerato lecito. Dopo aver analizzato le diverse tesi sostenute si ਠgiunti ad affermare che, qualora l?atto costitutivo non individui espressamente il fallimento quale causa di risoluzione del negozio, la soluzione va ricercata tra gli strumenti ?generali? predisposti dal legislatore a tutela dei creditori e diretti a recuperare i beni sottratti all?attivo fallimentare. Il trust, come si cercherà di dimostrare, rientra cioਠnella previsione dell?art. 64 della l. fall. e, pertanto, se ਠstato compiuto nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento, diviene inefficace di diritto ed i beni segregati sono attratti nel fallimento mediante la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Invece, in caso di trust dinamico a titolo oneroso non troverà applicazione il suddetto articolo 64, ma il curatore potrà comunque esercitare l?azione revocatoria prevista per tali tipologie di atti o, se la fattispecie concreta ਠoggettivamente incompatibile con la liquidazione fallimentare, ravvisandosi un difetto funzionale della causa, si potrà chiedere la risoluzione per impossibilità sopravvenuta.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/321916
URN:NBN:IT:BNCF-321916