Le recenti e gravose crisi che hanno colpito le imprese societarie, non soltanto dei settori industriali ma altresଠdel delicato settore bancario, hanno imposto al legislatore talora l'adeguamento degli istituti classici del diritto fallimentare, in primis il concordato preventivo, talaltra la introduzione di nuove procedure di soluzione della crisi, come ਠavvenuto nel settore bancario con il recepimento della Direttiva 2014/59/UE che ha introdotto l'istituto del bail-in. In entrambi i casi, si ਠtrattato di interventi volti a considerare gli interessi ed i valori, pur differenti a seconda del tipo di impresa, ritenuti prevalenti e meritevoli di tutela. Nonostante la diversità  di obiettivi e la stessa diversità  di crisi, tanto nelle procedure concorsuali di diritto comune quanto in quelle di diritto speciale bancario, si riscontra un fil rouge che si concreta, in generale, in una compressione dell'interesse individuale e, pi๠specificamente, in una lesione di un baluardo del diritto civile, ossia del principio cardine consacrato dall'art. 1372 c.c., in virt๠del quale nessuno puಠessere obbligato se non dalla propria volontà . L'aspetto pi๠significativo ਠcostituito da cià², che, per effetto della crisi, un soggetto, nello specifico il creditore, puಠessere obbligato ad acquisire uno status delicato come quello del socio di società . Ciಠਠinfatti quanto si verifica, pur con diversissime modalità  e finalità , sia nel concordato preventivo delle società  di diritto comune sia nella speciale procedura di bail-in, giacchà©, da un lato, la proposta concordataria puಠprevedere una attribuzione, mediante conversione, di azioni o quote ai creditori della società  proponente il concordato, e, dall'altro, il bail-in bancario puಠimplicare una conversione forzosa di un credito in una partecipazione sociale rappresentata da azioni. Tale coercizione ਠperಠsoltanto parziale nel concordato preventivo, in quanto operante nei confronti dei creditori cc.dd. di minoranza, totale invece nel bail-in, ove ogni decisione ਠimposta dall'Autorità  di Risoluzione, prescindendo in toto dal consenso di soci e creditori. In altri termini, i creditori non aderenti alla proposta concordataria, cosଠcome la totalità  dei creditori coinvolti dal bail-in, subendo una altrui determinazione, divengono soci di una società  in assenza e financo contro la loro volontà . In questo lavoro ci si propone di verificare se ed eventualmente a quali condizioni sia ammissibile un acquisto coattivo della qualità  di socio. Benchà© l'analisi si incentri principalmente sull'acquisizione dello status socii come esito estremo del provvedimento di bail-in ovvero come conseguenza dell'omologazione del concordato, si esaminano anche altre ipotesi di acquisto involontario della qualità  di socio, peraltro estranee ai meccanismi di composizione delle crisi, al fine di dimostrare che, nel quadro giuridico attuale, la volontà  non costituisce pi๠un elemento essenziale per divenire socio.

La rilevanza dell'elemento volontaristico nell'acquisizione della qualità  di socio (Bail in e dintorni)

2017

Abstract

Le recenti e gravose crisi che hanno colpito le imprese societarie, non soltanto dei settori industriali ma altresଠdel delicato settore bancario, hanno imposto al legislatore talora l'adeguamento degli istituti classici del diritto fallimentare, in primis il concordato preventivo, talaltra la introduzione di nuove procedure di soluzione della crisi, come ਠavvenuto nel settore bancario con il recepimento della Direttiva 2014/59/UE che ha introdotto l'istituto del bail-in. In entrambi i casi, si ਠtrattato di interventi volti a considerare gli interessi ed i valori, pur differenti a seconda del tipo di impresa, ritenuti prevalenti e meritevoli di tutela. Nonostante la diversità  di obiettivi e la stessa diversità  di crisi, tanto nelle procedure concorsuali di diritto comune quanto in quelle di diritto speciale bancario, si riscontra un fil rouge che si concreta, in generale, in una compressione dell'interesse individuale e, pi๠specificamente, in una lesione di un baluardo del diritto civile, ossia del principio cardine consacrato dall'art. 1372 c.c., in virt๠del quale nessuno puಠessere obbligato se non dalla propria volontà . L'aspetto pi๠significativo ਠcostituito da cià², che, per effetto della crisi, un soggetto, nello specifico il creditore, puಠessere obbligato ad acquisire uno status delicato come quello del socio di società . Ciಠਠinfatti quanto si verifica, pur con diversissime modalità  e finalità , sia nel concordato preventivo delle società  di diritto comune sia nella speciale procedura di bail-in, giacchà©, da un lato, la proposta concordataria puಠprevedere una attribuzione, mediante conversione, di azioni o quote ai creditori della società  proponente il concordato, e, dall'altro, il bail-in bancario puಠimplicare una conversione forzosa di un credito in una partecipazione sociale rappresentata da azioni. Tale coercizione ਠperಠsoltanto parziale nel concordato preventivo, in quanto operante nei confronti dei creditori cc.dd. di minoranza, totale invece nel bail-in, ove ogni decisione ਠimposta dall'Autorità  di Risoluzione, prescindendo in toto dal consenso di soci e creditori. In altri termini, i creditori non aderenti alla proposta concordataria, cosଠcome la totalità  dei creditori coinvolti dal bail-in, subendo una altrui determinazione, divengono soci di una società  in assenza e financo contro la loro volontà . In questo lavoro ci si propone di verificare se ed eventualmente a quali condizioni sia ammissibile un acquisto coattivo della qualità  di socio. Benchà© l'analisi si incentri principalmente sull'acquisizione dello status socii come esito estremo del provvedimento di bail-in ovvero come conseguenza dell'omologazione del concordato, si esaminano anche altre ipotesi di acquisto involontario della qualità  di socio, peraltro estranee ai meccanismi di composizione delle crisi, al fine di dimostrare che, nel quadro giuridico attuale, la volontà  non costituisce pi๠un elemento essenziale per divenire socio.
2017
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