La tesi ha ad oggetto la proposta di concordato preventivo, che viene analizzata alla luce degli studi pi๠recenti di diritto commerciale nell'ambito della teoria dell'informazione. La ragione del metodo risiede nel fatto che con la riforma dell'istituto del concordato preventivo viene data maggiore rilevanza al mercato e, quindi, al contratto di concordato preventivo tra debitore e creditori. E poichà© la recente teoria dell'informazione parte dall'assunto che il mercato ਠun sistema di informazioni decentrate e spontanee che puಠfallire per asimmetrie informative, la normativa relativa alla proposta di concordato viene esaminata sotto il profilo dell'informazione, in quanto, per definizione, ogni proposta di concordato presuppone una sostanziale asimmetria informativa dei creditori in ordine alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del debitore. La tesi si articola in quattro capitoli. Nel primo capitolo, dopo aver illustrato la premessa metodologica e lo scopo della ricerca, mi sono soffermato sulle ragioni della riforma del 2005 in materia di concordato preventivo, cosଠcome integrata e modificata dall'intervento correttivo del 2007, e sulle correlate novità , con particolare riguardo agli aspetti “informativi”, ciಠnell'ottica della teoria dell'informazione. La natura prevalentemente contrattualistica del nuovo concordato, il ridimensionamento del ruolo del tribunale, il venir meno della pi๠parte degli aspetti pubblicistici della previgente disciplina, ha assegnato un ruolo centrale all'informazione nell'ambito del corretto svolgimento della procedura, fino al punto che - si potrebbe concludere - una procedura di concordato risulterà  legittima nella misura in cui sarà  articolata su adeguate informazioni: ciಠsia nella fase propositiva (proposta del debitore), sia nella fase certificativo †" privatistica (relazione del professionista incaricato), sia nella fase della certificazione pubblicistica (commissario giudiziale), sia nella fase del controllo (ammissione alla procedura e giudizio di omologazione), sia nella fase di risoluzione. Dalla ricerca ਠemerso con tutta evidenza la centralità  dell'informazione nell'ambito della nuova procedura: ciಠin connessione alla nuova connotazione prevalentemente privatistica del riformato istituto del concordato preventivo. Nei capitoli successivi si sono analizzate le diverse fasi della procedura e si ਠfatta applicazione al concordato delle diverse tipologie della circolazione dell'informazione e, quindi, informazione transitiva, informazione riflessiva ed informazione interattiva. In particolare nel secondo capitolo si sono approfondite le problematiche relative all'informazione che potremmo definire transitiva: cioਠalle informazioni sottostanti, inerenti e correlate alla proposta formulata dal debitore e destinate ai creditori. Quindi ci si ਠsoffermati su: a) le scritture contabili, b) la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; c) lo stato analitico ed estimativo, l'elenco nominativo dei creditori; d) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà  o in possesso del debitore; e) sul valore dei beni; f) sui profili contabili della proposta ai creditori; g) sulla relazione aggiornata del professionista; h) sui profili aziendalistici della proposta ai creditori ed informativa economica. In particolare ci si ਠsoffermati sulle modalità  di rappresentazione della situazione di crisi, nei profili contabili ed aziendalistici, nonchà© della eventuale proposta liquidatoria o di risanamento, sugli obblighi del professionista redattore della relazione aggionata, sulla veridicità  e fattibilità  del piano, sulle possibilità  e modalità  di integrazione dello stesso e sulla rilevanza giuridica dei dati contabili. Nel terzo capitolo si sono affrontate problematiche inerenti l'informazione riflessiva dei creditori, ponendo in evidenza gli obblighi del comitato di informarsi, che va oltre il diritto di essere informati, ai fini della decisione del parere sulla proposta di concordato. àˆ stata, altresà¬, analizzata l'informazione interattiva tra i diversi organi della procedura (commissario giudiziale, pubblico ministero, creditore, tribunale). Pi๠specificamente ci si ਠoccupati del procedimento ponendo in evidenza la collaborazione informativa e la circolazione informativa tra i diversi organi della procedura. Dalla disamina ਠemerso che la nuova configurazione sostanziamente contrattualistica dell'accordo presuppone un'adeguata informazione riflessiva da parte dei creditori, essendo indispensabile che essi esprimano un voto consapevole, pena la nullità  del concordato medesimo. Tale informazione riflessiva presuppone che a monte vi sia stata un'adeguata informazione transitiva, proveniente dal debitore, dal professionista incaricato, dal commissario giudiziale. Tale informazione transitiva e riflessiva sono, poi, funzionali alla realizzazione di un'adeguata informazione interattiva tra i vari organi della procedura. Infine nel quarto capitolo si ਠaffrontata la problematica, sempre riguardata sotto il particolare aspetto della teoria dell'informazione, dell'omologazione della proposta e della strumentalità  dell'informazione nella procedura concordataria, pervenendosi alla conclusione che nella materia del concordato preventivo trova applicazione integrale il principio della strumentalità  dell'informazione, elaborato dalla pi๠recente dottrina per spiegare che, in molti casi, l'ordinamento giuridico non favorisce solo una simmetria informativa, ma richiede anche il controllo pubblico sull'accordo che, nel caso in esame, debitore e creditori stanno per concludere, a tutela di interessi indispensabili, tutelati da norme imperative.

La proposta di concordato preventivo e la teoria dell'informazione

2010

Abstract

La tesi ha ad oggetto la proposta di concordato preventivo, che viene analizzata alla luce degli studi pi๠recenti di diritto commerciale nell'ambito della teoria dell'informazione. La ragione del metodo risiede nel fatto che con la riforma dell'istituto del concordato preventivo viene data maggiore rilevanza al mercato e, quindi, al contratto di concordato preventivo tra debitore e creditori. E poichà© la recente teoria dell'informazione parte dall'assunto che il mercato ਠun sistema di informazioni decentrate e spontanee che puಠfallire per asimmetrie informative, la normativa relativa alla proposta di concordato viene esaminata sotto il profilo dell'informazione, in quanto, per definizione, ogni proposta di concordato presuppone una sostanziale asimmetria informativa dei creditori in ordine alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del debitore. La tesi si articola in quattro capitoli. Nel primo capitolo, dopo aver illustrato la premessa metodologica e lo scopo della ricerca, mi sono soffermato sulle ragioni della riforma del 2005 in materia di concordato preventivo, cosଠcome integrata e modificata dall'intervento correttivo del 2007, e sulle correlate novità , con particolare riguardo agli aspetti “informativi”, ciಠnell'ottica della teoria dell'informazione. La natura prevalentemente contrattualistica del nuovo concordato, il ridimensionamento del ruolo del tribunale, il venir meno della pi๠parte degli aspetti pubblicistici della previgente disciplina, ha assegnato un ruolo centrale all'informazione nell'ambito del corretto svolgimento della procedura, fino al punto che - si potrebbe concludere - una procedura di concordato risulterà  legittima nella misura in cui sarà  articolata su adeguate informazioni: ciಠsia nella fase propositiva (proposta del debitore), sia nella fase certificativo †" privatistica (relazione del professionista incaricato), sia nella fase della certificazione pubblicistica (commissario giudiziale), sia nella fase del controllo (ammissione alla procedura e giudizio di omologazione), sia nella fase di risoluzione. Dalla ricerca ਠemerso con tutta evidenza la centralità  dell'informazione nell'ambito della nuova procedura: ciಠin connessione alla nuova connotazione prevalentemente privatistica del riformato istituto del concordato preventivo. Nei capitoli successivi si sono analizzate le diverse fasi della procedura e si ਠfatta applicazione al concordato delle diverse tipologie della circolazione dell'informazione e, quindi, informazione transitiva, informazione riflessiva ed informazione interattiva. In particolare nel secondo capitolo si sono approfondite le problematiche relative all'informazione che potremmo definire transitiva: cioਠalle informazioni sottostanti, inerenti e correlate alla proposta formulata dal debitore e destinate ai creditori. Quindi ci si ਠsoffermati su: a) le scritture contabili, b) la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; c) lo stato analitico ed estimativo, l'elenco nominativo dei creditori; d) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà  o in possesso del debitore; e) sul valore dei beni; f) sui profili contabili della proposta ai creditori; g) sulla relazione aggiornata del professionista; h) sui profili aziendalistici della proposta ai creditori ed informativa economica. In particolare ci si ਠsoffermati sulle modalità  di rappresentazione della situazione di crisi, nei profili contabili ed aziendalistici, nonchà© della eventuale proposta liquidatoria o di risanamento, sugli obblighi del professionista redattore della relazione aggionata, sulla veridicità  e fattibilità  del piano, sulle possibilità  e modalità  di integrazione dello stesso e sulla rilevanza giuridica dei dati contabili. Nel terzo capitolo si sono affrontate problematiche inerenti l'informazione riflessiva dei creditori, ponendo in evidenza gli obblighi del comitato di informarsi, che va oltre il diritto di essere informati, ai fini della decisione del parere sulla proposta di concordato. àˆ stata, altresà¬, analizzata l'informazione interattiva tra i diversi organi della procedura (commissario giudiziale, pubblico ministero, creditore, tribunale). Pi๠specificamente ci si ਠoccupati del procedimento ponendo in evidenza la collaborazione informativa e la circolazione informativa tra i diversi organi della procedura. Dalla disamina ਠemerso che la nuova configurazione sostanziamente contrattualistica dell'accordo presuppone un'adeguata informazione riflessiva da parte dei creditori, essendo indispensabile che essi esprimano un voto consapevole, pena la nullità  del concordato medesimo. Tale informazione riflessiva presuppone che a monte vi sia stata un'adeguata informazione transitiva, proveniente dal debitore, dal professionista incaricato, dal commissario giudiziale. Tale informazione transitiva e riflessiva sono, poi, funzionali alla realizzazione di un'adeguata informazione interattiva tra i vari organi della procedura. Infine nel quarto capitolo si ਠaffrontata la problematica, sempre riguardata sotto il particolare aspetto della teoria dell'informazione, dell'omologazione della proposta e della strumentalità  dell'informazione nella procedura concordataria, pervenendosi alla conclusione che nella materia del concordato preventivo trova applicazione integrale il principio della strumentalità  dell'informazione, elaborato dalla pi๠recente dottrina per spiegare che, in molti casi, l'ordinamento giuridico non favorisce solo una simmetria informativa, ma richiede anche il controllo pubblico sull'accordo che, nel caso in esame, debitore e creditori stanno per concludere, a tutela di interessi indispensabili, tutelati da norme imperative.
2010
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Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:BNCF-324129