La disciplina della nazionalità , come à© noto, à© tradizionalmente considerata come rientrante nel dominio esclusivo degli Stati. Gli unici limiti al potere statale riconosciuti dal diritto internazionale generale sono quelli che comportano delle conseguenze sulla delimitazione della sfera di competenza di altri Stati - come nel caso del divieto di ingerenza nella determinazione della regole relative alla nazionalità di altri Stati e del divieto di naturalizzazioni forzate di individui che posseggono un'altra nazionalità †" nonchà© i limiti contenuti nelle norme aventi ad oggetto la tutela di alcuni diritti imprescindibili degli individui, quali il divieto di discriminazione nell'accesso alla nazionalità , il divieto di espulsione dei propri cittadini e le norme relative al contrasto dell'apolidia. In assenza di obblighi ulteriori derivanti dal diritto internazionale generale in questa materia, la dottrina del legame effettivo, affermata nella nota sentenza Nottebohm della Corte internazionale di giustizia nel 1955, ha per lungo tempo rivestito un ruolo centrale nella definizione dei tratti essenziali della disciplina della nazionalità . Ciononostante, la corrispondenza del principio al diritto generale ਠoggetto di pareri contrastanti nella dottrina e nella giurisprudenza. A distanza di oltre mezzo secolo dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia e in considerazione dei radicali cambiamenti nella concezione delle relazioni tra Stato e individuo, riconducibili ad una molteplicità di fattori - fra i quali l'incremento della permeabilità delle frontiere nel mondo contemporaneo, lo sviluppo del fenomeno della tutela internazionale dei diritti dell'uomo e la crescente †œspecializzazione†� dei diversi regimi normativi internazionalistici esistenti - appare oggi opportuno tornare a verificare le sorti della dottrina Nottebohm, nonchà© la sussistenza di ulteriori obblighi imposti agli Stati dal diritto internazionale in materia di concessione e ablazione della nazionalità . La prassi attuale relativa alla nazionalità degli individui nel diritto internazionale ਠcaratterizzata da una marcata frammentazione. Tuttavia, ci sembra di poter rilevare, in primo luogo, una perdita della rilevanza del legame di naizonalità in ragione dello sviluppo di ulteriori legami tra lo Stato e l'individuo che rivestono un'importanza sempre maggiore; in secondo luogo, si delinea smpre maggiormente una tendenza ad adottare un approccio funzionalistico all'istituto della nazionalità . Per quanto concerne l'approccio funzionale ci sembra di poter rilevare che In alcuni ambiti, la funzione perseguita ha carattere generalmente esogeno, ovvero tale funzione esula dallo scopo generale perseguito in un determinato settore del diritto e deriva da una materia esterna, che corrisponde alla disciplina dei diritti umani, la quale ha una chiara influenza sull'interpretazione delle regole relative alla nazionalità in certo numero di settori. In altri ambiti del diritto internazionale, invece, la funzione ha carattere endogeno e, in effetti, riflette marcatamente gli scopi specifici perseguiti nei pi๠ampi contesti normativi in cui i predetti obblighi in materia di nazionalità si inseriscono. L'approccio funzionale che ਠstato possibile osservare, non esclude totalmente anche il ricorso ad elementi di carattere sostanziale ai fini dell'interpretazione delle regole in materia di nazionalità . Tuttavia, il legame sussistente tra un individuo e un dato Stato, a cui si ਠaccordata tanta importanza a partire dalla sentenza Nottebohm, ritorna ad avere un ruolo a fini decisionali solamente in quelle circostanze in cui la sua applicazione permette di conseguire il risultato perseguito in quello specifico settore del diritto di cui si tratta.
La nazionalità delle persone fisiche nel diritto internazionale: evoluzione e prospettive
2011
Abstract
La disciplina della nazionalità , come à© noto, à© tradizionalmente considerata come rientrante nel dominio esclusivo degli Stati. Gli unici limiti al potere statale riconosciuti dal diritto internazionale generale sono quelli che comportano delle conseguenze sulla delimitazione della sfera di competenza di altri Stati - come nel caso del divieto di ingerenza nella determinazione della regole relative alla nazionalità di altri Stati e del divieto di naturalizzazioni forzate di individui che posseggono un'altra nazionalità †" nonchà© i limiti contenuti nelle norme aventi ad oggetto la tutela di alcuni diritti imprescindibili degli individui, quali il divieto di discriminazione nell'accesso alla nazionalità , il divieto di espulsione dei propri cittadini e le norme relative al contrasto dell'apolidia. In assenza di obblighi ulteriori derivanti dal diritto internazionale generale in questa materia, la dottrina del legame effettivo, affermata nella nota sentenza Nottebohm della Corte internazionale di giustizia nel 1955, ha per lungo tempo rivestito un ruolo centrale nella definizione dei tratti essenziali della disciplina della nazionalità . Ciononostante, la corrispondenza del principio al diritto generale ਠoggetto di pareri contrastanti nella dottrina e nella giurisprudenza. A distanza di oltre mezzo secolo dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia e in considerazione dei radicali cambiamenti nella concezione delle relazioni tra Stato e individuo, riconducibili ad una molteplicità di fattori - fra i quali l'incremento della permeabilità delle frontiere nel mondo contemporaneo, lo sviluppo del fenomeno della tutela internazionale dei diritti dell'uomo e la crescente †œspecializzazione†� dei diversi regimi normativi internazionalistici esistenti - appare oggi opportuno tornare a verificare le sorti della dottrina Nottebohm, nonchà© la sussistenza di ulteriori obblighi imposti agli Stati dal diritto internazionale in materia di concessione e ablazione della nazionalità . La prassi attuale relativa alla nazionalità degli individui nel diritto internazionale ਠcaratterizzata da una marcata frammentazione. Tuttavia, ci sembra di poter rilevare, in primo luogo, una perdita della rilevanza del legame di naizonalità in ragione dello sviluppo di ulteriori legami tra lo Stato e l'individuo che rivestono un'importanza sempre maggiore; in secondo luogo, si delinea smpre maggiormente una tendenza ad adottare un approccio funzionalistico all'istituto della nazionalità . Per quanto concerne l'approccio funzionale ci sembra di poter rilevare che In alcuni ambiti, la funzione perseguita ha carattere generalmente esogeno, ovvero tale funzione esula dallo scopo generale perseguito in un determinato settore del diritto e deriva da una materia esterna, che corrisponde alla disciplina dei diritti umani, la quale ha una chiara influenza sull'interpretazione delle regole relative alla nazionalità in certo numero di settori. In altri ambiti del diritto internazionale, invece, la funzione ha carattere endogeno e, in effetti, riflette marcatamente gli scopi specifici perseguiti nei pi๠ampi contesti normativi in cui i predetti obblighi in materia di nazionalità si inseriscono. L'approccio funzionale che ਠstato possibile osservare, non esclude totalmente anche il ricorso ad elementi di carattere sostanziale ai fini dell'interpretazione delle regole in materia di nazionalità . Tuttavia, il legame sussistente tra un individuo e un dato Stato, a cui si ਠaccordata tanta importanza a partire dalla sentenza Nottebohm, ritorna ad avere un ruolo a fini decisionali solamente in quelle circostanze in cui la sua applicazione permette di conseguire il risultato perseguito in quello specifico settore del diritto di cui si tratta.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/324136
URN:NBN:IT:BNCF-324136