Il principio di legalità in materia penale esprime tra le altre, in particolare, un'esigenza di democraticità della legislazione che, diversamente da altri settori di rilevanza costituzionale in cui quest'esigenza ਠparimenti avvertita (poteri amministrativi e organizzazione dei pubblici uffici), riceve tutela massima in forza della previsione dell'art. 25 co. 2 e 3 della Costituzione. Detto principio imbriglia il potere di punire, che insieme a quello di battere moneta e di dichiarare guerra ਠtradizionalmente considerato uno degli indici rilevatori della sovranità , entro limiti precisi e rigorosi, essendo consentito solo nella misura in cui gli stessi destinatari di tale potere, i cives, lo abbiamo autorizzato attraverso la legge, intesa come lo strumento tipico attraverso il quale si esprimono i loro rappresentanti eletti, con il metodo democratico, al Parlamento. L'evoluzione storica e la diversa configurazione che assume nei diversi ordinamenti denota, in maniera chiara, che la maggiore o minore ampiezza con cui ਠintesa la legalità penale indica rispettivamente un maggiore o minore livello di democraticità dell'ordinamento in cui il sistema penale si inserisce. Nel concreto divenire garanzia per l'individuo, assumono peculiare rilievo il ruolo della scienza penalistica e quello della Corte costituzionale, la prima chiamata a ricondurre al sistema della legalità l'alluvionale, e non sempre qualitativamente apprezzabile produzione legislativa, e gli indirizzi giurisprudenziali spesso contraddittori, la seconda deputata a specificarne la portata applicativa. Il principio di legalità , se si prescinde dai contributi della dottrina e della giurisprudenza della Consulta, oltre che dalla sua origine storica, appare come uno scheletro senz'anima. In base a queste coordinate la tesi di dottorato ha trattato preliminarmente il principio di legalità , come inteso dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, per affrontare i termini del dibattito dottrinario sulla competenza penale indiretta dell'Unione europea e i suoi recenti approdi, alla luce delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona. Dal 1989, anno di pubblicazione dell'opera di Giovanni Grasso, che rappresenta ancora oggi un riferimento fondamentale per la dottrina che maggiormente si occupa del tema, le principali trattazioni muovono dal dato secondo cui prima le Comunità europee, oggi l'Unione, non hanno competenza diretta in materia penale, poichà© essa non ਠprevista dai Trattati istitutivi e nemmeno potrebbe esserlo a causa del deficit di democraticità delle sue istituzioni. Questo assunto, indubbiamente vero, nasce da una constatazione tecnica, ma sembra trascurare un aspetto di non minore importanza. Le Istituzioni europee, dietro il formale rispetto della riserva di legge in materia penale, in maniera sempre crescente stabiliscono, in diverse forme e con diversi strumenti, l'an, il quid, il quando, e il quomodo dell'intervento punitivo, al punto da poter configurare una competenza penale “mascherata” dell'Unione europea. Gli esempi che possono essere forniti al riguardo vanno dalla materia ambientale a quella finanziaria, dalla pedopornografia al diritto societario, tanto che autorevole dottrina, pur ribadendo l'assunto dell'incompetenza, afferma che l'Unione europea, dopo il Trattato di Lisbona, puಠeffettuare in piena autonomia la valutazione di meritevolezza della pena. Ciಠaccade perchà© il meccanismo attraverso il quale tale ingerenza si esplica si fonda sulla scissione, decisamente preoccupante, tra gli organi che pongono gli indirizzi di politica criminale, cioਠquelli europei, e quelli interni chiamati a darvi attuazione con la legge, svuotata cosଠdi qualunque contenuto decisorio, ridotta a mero contenitore di scelte di criminalizzare eteronome. Tali valutazioni, inoltre, sono effettuate, non solo senza tener conto delle principali acquisizioni della dommatica interna e della Costituzione, ma prescindendo da qualsiasi necessità di rapportarsi ad una scienza penalistica comune europea. Nello stesso solco ricostruttivo ਠtrattato il tema della c.d. influenza indiretta del diritto dell'Unione europea sul diritto penale interno che sembra porre problemi analoghi. Tradizionalmente, l'incidenza disapplicatrice, integrativa, interpretativa, vengono considerate estranee al problema della competenza, poichà© riguardano, come in effetti accade, il peculiare modus operandi delle fonti comunitarie prevalenti sulle norme interne. Anche sotto questo aspetto, probabilmente, si annida l'equivoco tecnicistico. Da un lato, infatti, il fenomeno dell'influenza indiretta non ਠaffatto marginale, ma rappresenta, indubbiamente, il principale strumento attraverso il quale l'Unione europea incide direttamente, non solo in bonam partem, ma anche in malam partem nonostante le contrarie affermazioni di principio, sul diritto penale. Del resto, non puಠcerto sostenersi che il legislatore europeo involontariamente intervenga nel porre nel nulla un precetto interno o nello specificare, attraverso un elemento normativo, la portata di un comando, presupponendosi che esso agisca, quanto meno, nella consapevolezza delle discipline interne. Dall'altro lato, non puಠsottacersi che non solo nella prassi ma anche sul piano del diritto obiettivo, attraverso questa influenza il diritto dell'UE incide direttamente sulla definizione degli elementi strutturali degli illeciti penali. In definitiva, la matrice politico †" ideologica del principio di legalità , insieme alle coordinate storico †" ordinamentali in cui si colloca, consentono di rileggere, in chiave problematica, i problemi della competenza penale e dell'influenza indiretta che, impostati muovendo dalla legge come forma, consentono facili aggiramenti della legge, intesa come atto di volontà espresso dai rappresentanti del popolo, come richiesto dalla Carta costituzionale.
Il principio di legalità tra ordinamento interno ed Unione europea
2013
Abstract
Il principio di legalità in materia penale esprime tra le altre, in particolare, un'esigenza di democraticità della legislazione che, diversamente da altri settori di rilevanza costituzionale in cui quest'esigenza ਠparimenti avvertita (poteri amministrativi e organizzazione dei pubblici uffici), riceve tutela massima in forza della previsione dell'art. 25 co. 2 e 3 della Costituzione. Detto principio imbriglia il potere di punire, che insieme a quello di battere moneta e di dichiarare guerra ਠtradizionalmente considerato uno degli indici rilevatori della sovranità , entro limiti precisi e rigorosi, essendo consentito solo nella misura in cui gli stessi destinatari di tale potere, i cives, lo abbiamo autorizzato attraverso la legge, intesa come lo strumento tipico attraverso il quale si esprimono i loro rappresentanti eletti, con il metodo democratico, al Parlamento. L'evoluzione storica e la diversa configurazione che assume nei diversi ordinamenti denota, in maniera chiara, che la maggiore o minore ampiezza con cui ਠintesa la legalità penale indica rispettivamente un maggiore o minore livello di democraticità dell'ordinamento in cui il sistema penale si inserisce. Nel concreto divenire garanzia per l'individuo, assumono peculiare rilievo il ruolo della scienza penalistica e quello della Corte costituzionale, la prima chiamata a ricondurre al sistema della legalità l'alluvionale, e non sempre qualitativamente apprezzabile produzione legislativa, e gli indirizzi giurisprudenziali spesso contraddittori, la seconda deputata a specificarne la portata applicativa. Il principio di legalità , se si prescinde dai contributi della dottrina e della giurisprudenza della Consulta, oltre che dalla sua origine storica, appare come uno scheletro senz'anima. In base a queste coordinate la tesi di dottorato ha trattato preliminarmente il principio di legalità , come inteso dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, per affrontare i termini del dibattito dottrinario sulla competenza penale indiretta dell'Unione europea e i suoi recenti approdi, alla luce delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona. Dal 1989, anno di pubblicazione dell'opera di Giovanni Grasso, che rappresenta ancora oggi un riferimento fondamentale per la dottrina che maggiormente si occupa del tema, le principali trattazioni muovono dal dato secondo cui prima le Comunità europee, oggi l'Unione, non hanno competenza diretta in materia penale, poichà© essa non ਠprevista dai Trattati istitutivi e nemmeno potrebbe esserlo a causa del deficit di democraticità delle sue istituzioni. Questo assunto, indubbiamente vero, nasce da una constatazione tecnica, ma sembra trascurare un aspetto di non minore importanza. Le Istituzioni europee, dietro il formale rispetto della riserva di legge in materia penale, in maniera sempre crescente stabiliscono, in diverse forme e con diversi strumenti, l'an, il quid, il quando, e il quomodo dell'intervento punitivo, al punto da poter configurare una competenza penale “mascherata” dell'Unione europea. Gli esempi che possono essere forniti al riguardo vanno dalla materia ambientale a quella finanziaria, dalla pedopornografia al diritto societario, tanto che autorevole dottrina, pur ribadendo l'assunto dell'incompetenza, afferma che l'Unione europea, dopo il Trattato di Lisbona, puಠeffettuare in piena autonomia la valutazione di meritevolezza della pena. Ciಠaccade perchà© il meccanismo attraverso il quale tale ingerenza si esplica si fonda sulla scissione, decisamente preoccupante, tra gli organi che pongono gli indirizzi di politica criminale, cioਠquelli europei, e quelli interni chiamati a darvi attuazione con la legge, svuotata cosଠdi qualunque contenuto decisorio, ridotta a mero contenitore di scelte di criminalizzare eteronome. Tali valutazioni, inoltre, sono effettuate, non solo senza tener conto delle principali acquisizioni della dommatica interna e della Costituzione, ma prescindendo da qualsiasi necessità di rapportarsi ad una scienza penalistica comune europea. Nello stesso solco ricostruttivo ਠtrattato il tema della c.d. influenza indiretta del diritto dell'Unione europea sul diritto penale interno che sembra porre problemi analoghi. Tradizionalmente, l'incidenza disapplicatrice, integrativa, interpretativa, vengono considerate estranee al problema della competenza, poichà© riguardano, come in effetti accade, il peculiare modus operandi delle fonti comunitarie prevalenti sulle norme interne. Anche sotto questo aspetto, probabilmente, si annida l'equivoco tecnicistico. Da un lato, infatti, il fenomeno dell'influenza indiretta non ਠaffatto marginale, ma rappresenta, indubbiamente, il principale strumento attraverso il quale l'Unione europea incide direttamente, non solo in bonam partem, ma anche in malam partem nonostante le contrarie affermazioni di principio, sul diritto penale. Del resto, non puಠcerto sostenersi che il legislatore europeo involontariamente intervenga nel porre nel nulla un precetto interno o nello specificare, attraverso un elemento normativo, la portata di un comando, presupponendosi che esso agisca, quanto meno, nella consapevolezza delle discipline interne. Dall'altro lato, non puಠsottacersi che non solo nella prassi ma anche sul piano del diritto obiettivo, attraverso questa influenza il diritto dell'UE incide direttamente sulla definizione degli elementi strutturali degli illeciti penali. In definitiva, la matrice politico †" ideologica del principio di legalità , insieme alle coordinate storico †" ordinamentali in cui si colloca, consentono di rileggere, in chiave problematica, i problemi della competenza penale e dell'influenza indiretta che, impostati muovendo dalla legge come forma, consentono facili aggiramenti della legge, intesa come atto di volontà espresso dai rappresentanti del popolo, come richiesto dalla Carta costituzionale.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/327605
URN:NBN:IT:BNCF-327605