Dopo aver focalizzato l'attenzione sui principi fondamentali del sistema della responsabilità  civile, ਠstata per questa via ricostruita la nozione di responsabilità  extracontrattuale e quella generale (e generica) di illecito civile. Si à¨, dunque, sottolineato il fondamento della responsabilità  extracontrattuale (da una concezione etica ad una concezione tecnicistica fino all'affermazione del principio alterum non laedere) e si ਠcercato di individuare la funzione della responsabilità  aquiliana, evidenziando come l'evoluzione abbia portato ad un'accentuazione della sua funzione riparatoria. Allo stesso tempo si ਠpreso atto che al carattere unitario del criterio di qualificazione del danno (l'ingiustizia) si accompagna, secondo l'orientamento ormai prevalente della dottrina, la molteplicità  dei criteri d'imputazione. L'indagine si ਠpoi focalizzata sulla disciplina di cui all'art. 2048, 1° e 3° co., c.c. In particolare, si sono, innanzitutto, sottolineate le ragioni di interesse di questa fattispecie di responsabilità  civile, specificando l'attuale importanza economico-sociale rispetto al passato di tale previsione normativa, laddove nella moderna società  industriale e tecnologica sono aumentate le occasioni di illecito dei minori, con la conseguenza che i danni causati a terzi da questi facilmente possono raggiungere ammontari elevatissimi. Altra importante ragione per la quale la fattispecie di cui all'art. 2048 merita una trattazione approfondita, risulta quella relativa ai gravi dubbi interpretativi relativi alla prova liberatoria prevista nel 3° comma. Tali problemi interpretativi derivano anche dal necessario coordinamento della norma in esame con la nuova regolamentazione del diritto di famiglia, che determina, appunto, l'esigenza di una †œlettura†� della norma in esame rispondente ai principi accolti dalla legge di riforma del '75. Infine, la normativa relativa alla responsabilità  dei genitori ha un ruolo importante per contribuire al chiarimento di problemi che riguardano tutto il sistema della responsabilità  civile, in particolare la rilevanza che all'interno di esso si deve riconoscere all'elemento della colpa. Chiariti tali profili generali (e forniti brevi cenni storici), si sono analizzati l'ambito di operatività  della disciplina (rispetto al 2047 c.c. e alla diversa questione dell'illecito c.d. endofamiliare); i soggetti responsabili; i presupposti della responsabilità  e, in particolare, il requisito della coabitazione (con il connesso problema dell'estensione di tale responsabilità  ai genitori separati e divorziati, anche dopo la l. n. 54/06); il fondamento della responsabilità  in esame e la sua natura giuridica; la prova liberatoria e come, infine, la dottrina e la giurisprudenza abbiano inteso l'assenza di culpa in vigilando e di culpa in educando. Ancora, si ਠsottolineato il necessario adeguamento dell'interpretazione di tale prova liberatoria (e di tutta la disciplina in esame) alla realtà  sociale e familiare e alla posizione giuridica del minore. Si ਠtentato di evidenziare, quindi, in linea con un diffuso orientamento dottrinario, che attribuire ai genitori la responsabilità  dell'illecito commesso dai figli minori (soprattutto se trattasi di c.d. †œgrandi minori†�) ha costituito †" e continua a costituire †" un criterio di soluzione del conflitto di interessi rispondente al c.d. principio della †œtasca profonda†� (e alla funzione riparatoria della responsabilità  aquiliana), dato che i genitori †" ai quali in molte ipotesi non puà², in realtà , muoversi alcun addebito di colpa †" dispongono, in genere, di mezzi patrimoniali maggiori di quelli dei figli. La loro responsabilità  solidale con quella del minore danneggiante permette, pertanto, una tutela pi๠efficace di chi ha subito il danno. E proprio l'influenza estesa e persistente che la posizione protettiva dei genitori con funzione di garanzia esercita per i terzi danneggiati, induce a chiedersi, sempre alla luce della funzione riparatoria della responsabilità  civile e in forza di un'interpretazione evolutiva della norma in esame (anche alla luce delle scelte recenti del legislatore), se non sia fondatamente prospettabile una responsabilità  dei genitori pure per l'illecito di un figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente e socialmente autosufficiente. Tuttavia, non sembra che la colpa si lasci agevolmente espungere dalla fattispecie, in quanto tende sempre ad insinuarsi in seno alla prova liberatoria, al punto tale che parte della dottrina ha opportunamente ricollocato la fattispecie di cui all'art. 2048 entro un sistema di terzo genere tra responsabilità  oggettiva e responsabilità  soggettiva, non declinando in essa il ruolo della colpevolezza e abbandonando l'idea di una funzione unica di tale responsabilità . Se appare, dunque, eccessivo ispirare la ratio dell'art. 2048 alla ricerca soltanto di un'adeguata sanzione a carico dei genitori responsabili, neppure si puಠsopprimere ogni componente teleologica di natura preventiva, affinchà© sia sempre chiaro come l'incuria e il disinteresse nei confronti dei propri figli costituiscano fattori severi di rischio per il patrimonio genitoriale. Infine, l'analisi si ਠconcentrata sui diversi orientamenti giurisprudenziali aventi ad oggetto la normativa in esame, prendendo atto, in primo luogo, del rigoroso orientamento della giurisprudenza tradizionale, che tende a costruire un tipo astratto di genitore e a ritenere sempre responsabili i genitori per gli illeciti commessi dai figli minori; delle successive aperture della giurisprudenza, che talvolta ha esonerato i genitori stessi da ogni responsabilità . Di recente, tuttavia, si assiste ad un nuovo ritorno della giurisprudenza al rigore degli anni passati, laddove, sempre pi๠spesso, i genitori, anche solo per carenze nell'educazione impartita, vengono chiamati a rispondere per l'illecito dei figli minori (anche se trattasi di un illecito commesso da un sedicenne, lontano da casa per ragioni di lavoro, Cass. n. 7050/2008; o di sinistro stradale commesso da un soggetto prossimo alla maggiore età , Cass. n. 9556/2009). Si conclude il lavoro, infine, con una analisi comparativa con altri ordinamenti (common law, francese, tedesco), sottolineando come nel nostro ordinamento l'art. 2048 non introduca alcuna distinzione fra minori a seconda della loro età , sicchਠil regime di responsabilità  che deriva dall'illecito di un diciassettenne risulta (formalmente) assimilato a quello che consegue dal medesimo fatto di un dodicenne. Manca, quindi, una graduazione della responsabilità  che tenga conto della figura del †œgrande minore†�; nà© la giurisprudenza sembra aver saputo individuare sicuri criteri interpretativi specifici in funzione dell'età  del minore prossimo ormai ad acquisire la piena capacità  d'agire, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti che pure contemplano una normativa simile alla nostra.

Autonomia del minore e responsabilità  dei genitori

2010

Abstract

Dopo aver focalizzato l'attenzione sui principi fondamentali del sistema della responsabilità  civile, ਠstata per questa via ricostruita la nozione di responsabilità  extracontrattuale e quella generale (e generica) di illecito civile. Si à¨, dunque, sottolineato il fondamento della responsabilità  extracontrattuale (da una concezione etica ad una concezione tecnicistica fino all'affermazione del principio alterum non laedere) e si ਠcercato di individuare la funzione della responsabilità  aquiliana, evidenziando come l'evoluzione abbia portato ad un'accentuazione della sua funzione riparatoria. Allo stesso tempo si ਠpreso atto che al carattere unitario del criterio di qualificazione del danno (l'ingiustizia) si accompagna, secondo l'orientamento ormai prevalente della dottrina, la molteplicità  dei criteri d'imputazione. L'indagine si ਠpoi focalizzata sulla disciplina di cui all'art. 2048, 1° e 3° co., c.c. In particolare, si sono, innanzitutto, sottolineate le ragioni di interesse di questa fattispecie di responsabilità  civile, specificando l'attuale importanza economico-sociale rispetto al passato di tale previsione normativa, laddove nella moderna società  industriale e tecnologica sono aumentate le occasioni di illecito dei minori, con la conseguenza che i danni causati a terzi da questi facilmente possono raggiungere ammontari elevatissimi. Altra importante ragione per la quale la fattispecie di cui all'art. 2048 merita una trattazione approfondita, risulta quella relativa ai gravi dubbi interpretativi relativi alla prova liberatoria prevista nel 3° comma. Tali problemi interpretativi derivano anche dal necessario coordinamento della norma in esame con la nuova regolamentazione del diritto di famiglia, che determina, appunto, l'esigenza di una †œlettura†� della norma in esame rispondente ai principi accolti dalla legge di riforma del '75. Infine, la normativa relativa alla responsabilità  dei genitori ha un ruolo importante per contribuire al chiarimento di problemi che riguardano tutto il sistema della responsabilità  civile, in particolare la rilevanza che all'interno di esso si deve riconoscere all'elemento della colpa. Chiariti tali profili generali (e forniti brevi cenni storici), si sono analizzati l'ambito di operatività  della disciplina (rispetto al 2047 c.c. e alla diversa questione dell'illecito c.d. endofamiliare); i soggetti responsabili; i presupposti della responsabilità  e, in particolare, il requisito della coabitazione (con il connesso problema dell'estensione di tale responsabilità  ai genitori separati e divorziati, anche dopo la l. n. 54/06); il fondamento della responsabilità  in esame e la sua natura giuridica; la prova liberatoria e come, infine, la dottrina e la giurisprudenza abbiano inteso l'assenza di culpa in vigilando e di culpa in educando. Ancora, si ਠsottolineato il necessario adeguamento dell'interpretazione di tale prova liberatoria (e di tutta la disciplina in esame) alla realtà  sociale e familiare e alla posizione giuridica del minore. Si ਠtentato di evidenziare, quindi, in linea con un diffuso orientamento dottrinario, che attribuire ai genitori la responsabilità  dell'illecito commesso dai figli minori (soprattutto se trattasi di c.d. †œgrandi minori†�) ha costituito †" e continua a costituire †" un criterio di soluzione del conflitto di interessi rispondente al c.d. principio della †œtasca profonda†� (e alla funzione riparatoria della responsabilità  aquiliana), dato che i genitori †" ai quali in molte ipotesi non puà², in realtà , muoversi alcun addebito di colpa †" dispongono, in genere, di mezzi patrimoniali maggiori di quelli dei figli. La loro responsabilità  solidale con quella del minore danneggiante permette, pertanto, una tutela pi๠efficace di chi ha subito il danno. E proprio l'influenza estesa e persistente che la posizione protettiva dei genitori con funzione di garanzia esercita per i terzi danneggiati, induce a chiedersi, sempre alla luce della funzione riparatoria della responsabilità  civile e in forza di un'interpretazione evolutiva della norma in esame (anche alla luce delle scelte recenti del legislatore), se non sia fondatamente prospettabile una responsabilità  dei genitori pure per l'illecito di un figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente e socialmente autosufficiente. Tuttavia, non sembra che la colpa si lasci agevolmente espungere dalla fattispecie, in quanto tende sempre ad insinuarsi in seno alla prova liberatoria, al punto tale che parte della dottrina ha opportunamente ricollocato la fattispecie di cui all'art. 2048 entro un sistema di terzo genere tra responsabilità  oggettiva e responsabilità  soggettiva, non declinando in essa il ruolo della colpevolezza e abbandonando l'idea di una funzione unica di tale responsabilità . Se appare, dunque, eccessivo ispirare la ratio dell'art. 2048 alla ricerca soltanto di un'adeguata sanzione a carico dei genitori responsabili, neppure si puಠsopprimere ogni componente teleologica di natura preventiva, affinchà© sia sempre chiaro come l'incuria e il disinteresse nei confronti dei propri figli costituiscano fattori severi di rischio per il patrimonio genitoriale. Infine, l'analisi si ਠconcentrata sui diversi orientamenti giurisprudenziali aventi ad oggetto la normativa in esame, prendendo atto, in primo luogo, del rigoroso orientamento della giurisprudenza tradizionale, che tende a costruire un tipo astratto di genitore e a ritenere sempre responsabili i genitori per gli illeciti commessi dai figli minori; delle successive aperture della giurisprudenza, che talvolta ha esonerato i genitori stessi da ogni responsabilità . Di recente, tuttavia, si assiste ad un nuovo ritorno della giurisprudenza al rigore degli anni passati, laddove, sempre pi๠spesso, i genitori, anche solo per carenze nell'educazione impartita, vengono chiamati a rispondere per l'illecito dei figli minori (anche se trattasi di un illecito commesso da un sedicenne, lontano da casa per ragioni di lavoro, Cass. n. 7050/2008; o di sinistro stradale commesso da un soggetto prossimo alla maggiore età , Cass. n. 9556/2009). Si conclude il lavoro, infine, con una analisi comparativa con altri ordinamenti (common law, francese, tedesco), sottolineando come nel nostro ordinamento l'art. 2048 non introduca alcuna distinzione fra minori a seconda della loro età , sicchਠil regime di responsabilità  che deriva dall'illecito di un diciassettenne risulta (formalmente) assimilato a quello che consegue dal medesimo fatto di un dodicenne. Manca, quindi, una graduazione della responsabilità  che tenga conto della figura del †œgrande minore†�; nà© la giurisprudenza sembra aver saputo individuare sicuri criteri interpretativi specifici in funzione dell'età  del minore prossimo ormai ad acquisire la piena capacità  d'agire, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti che pure contemplano una normativa simile alla nostra.
2010
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/327719
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:BNCF-327719