L'esigenza di scrivere una tesi di dottorato sul tema del rapporto tra il diritto dell'Unione europea e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri con Stati terzi nasce dalla considerazione dell'importanza sempre maggiore della dimensione internazionale dell'Unione europea. Quest'ultima, com'ਠnoto, ਠspesso (e probabilmente a ragione) considerata un soggetto giuridico internazionale di tipo ibrido, in quanto caratterizzata da elementi tipici delle organizzazioni internazionali e tuttavia dotata allo stesso tempo di connotati para-statali che la differenziano da quel modello, avvicinandola, per l'appunto, ad un'entità di tipo federale. Il piano dell'indagine della presente tesi ਠarticolato nel modo seguente. Lla prima parte ha ad oggetto lo studio delle regole del diritto internazionale dei trattati relative ai conflitti tra norme pattizie, al fine di inquadrare il problema degli obblighi confliggenti dal punto di vista del diritto internazionale. In questa sede, particolare attenzione ਠriservata alle c.d. conflict clause, ossia a quelle norme pattizie che, ai sensi dell'art. 30 par. 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, stabiliscono a priori meccanismi di coordinamento tra regimi convenzionali diversi. A questo proposito, l'indagine condotta ha rivelato come il diritto internazionale pattizio finisca in qualche modo per ammettere e quindi tollerare l'esistenza di antinomie (principio di validità relativa dei trattati). In secondo luogo, l'indagine prende in esame le norme dell'ordinamento dell'UE, cosଠcome interpretate dalla dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel corso degli anni. In questa sede ਠemerso che, al contrario del diritto internazionale, il diritto dell'Unione non soltanto non ammette l'esistenza di antinomie, ma prospetta una soluzione pressochà© univoca: infatti, al termine del presente studio, si ਠpotuto concludere che, almeno in teoria, il diritto dell'UE stabilisce la propria prevalenza nei confronti degli obblighi internazionali degli Stati membri, anche (ma non necessariamente) a prescindere da eventuali responsabilità internazionali cui questi potrebbero trovarsi esposti. A tale conclusione si ਠgiunti in particolare attraverso lo studio di una norma formulata esattamente al fine di regolare i rapporti tra il diritto dell'UE e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, ossia l'art. 351 TFUE. Tale norma puಠa pieno titolo essere considerata una conflict clause ai sensi dell'art. 30 della citata Convenzione di Vienna. Tuttavia, l'ambigua formulazione della stessa ha permesso alla Commissione europea ed alla Corte di giustizia di utilizzarla come un sorta di cartina al tornasole delle ambizioni espansive dell'Unione. In altre parole, atteso che nella maggior parte dei casi in cui un conflitto (attuale o potenziale) tra il diritto dell'UE e gli obblighi internazionali degli Stati Membri effettivamente si verifica la ragione ultima dello stesso ਠquasi sempre riconducibile ad una disconnessione tra normativa interna e dimensione esterna dell'Unione, l'art. 351 TFUE ਠspesso servito a favorire una soluzione del conflitto nel senso della prevalenza del diritto dell'Unione, attraverso la ricostruzione di un obbligo di rimozione delle incompatibilità tra gli accordi internazionali in questione ed il diritto dell'UE in capo agli Stati membri, ai sensi del par. 2 di detta norma. A tale processo ਠspesso corrisposto, come nel caso dei c.d. BITs, un parallelo tentativo di espansione dell'UE sul piano internazionale, in sostituzione degli (come nel caso, appunto, dei BITs) o in affiancamento agli Stati membri (come nel caso dell'ONU e del WTO). Si puಠquindi forse affermare che il modo in cui il diritto dell'UE affronta il problema del coordinamento tra gli obblighi internazionali degli Stati membri e il diritto interno dell'organizzazione rispecchia almeno in parte le ambizioni para-statali (e in ultima istanza federali) dell'Unione, nella misura in cui l'attività internazionale degli enti costituenti, ossia gli Stati membri, risulti compatibile con la costituzione fondativa.
Accordi internazionali degli stati membri e diritto dell'Unione europea.
2013
Abstract
L'esigenza di scrivere una tesi di dottorato sul tema del rapporto tra il diritto dell'Unione europea e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri con Stati terzi nasce dalla considerazione dell'importanza sempre maggiore della dimensione internazionale dell'Unione europea. Quest'ultima, com'ਠnoto, ਠspesso (e probabilmente a ragione) considerata un soggetto giuridico internazionale di tipo ibrido, in quanto caratterizzata da elementi tipici delle organizzazioni internazionali e tuttavia dotata allo stesso tempo di connotati para-statali che la differenziano da quel modello, avvicinandola, per l'appunto, ad un'entità di tipo federale. Il piano dell'indagine della presente tesi ਠarticolato nel modo seguente. Lla prima parte ha ad oggetto lo studio delle regole del diritto internazionale dei trattati relative ai conflitti tra norme pattizie, al fine di inquadrare il problema degli obblighi confliggenti dal punto di vista del diritto internazionale. In questa sede, particolare attenzione ਠriservata alle c.d. conflict clause, ossia a quelle norme pattizie che, ai sensi dell'art. 30 par. 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, stabiliscono a priori meccanismi di coordinamento tra regimi convenzionali diversi. A questo proposito, l'indagine condotta ha rivelato come il diritto internazionale pattizio finisca in qualche modo per ammettere e quindi tollerare l'esistenza di antinomie (principio di validità relativa dei trattati). In secondo luogo, l'indagine prende in esame le norme dell'ordinamento dell'UE, cosଠcome interpretate dalla dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel corso degli anni. In questa sede ਠemerso che, al contrario del diritto internazionale, il diritto dell'Unione non soltanto non ammette l'esistenza di antinomie, ma prospetta una soluzione pressochà© univoca: infatti, al termine del presente studio, si ਠpotuto concludere che, almeno in teoria, il diritto dell'UE stabilisce la propria prevalenza nei confronti degli obblighi internazionali degli Stati membri, anche (ma non necessariamente) a prescindere da eventuali responsabilità internazionali cui questi potrebbero trovarsi esposti. A tale conclusione si ਠgiunti in particolare attraverso lo studio di una norma formulata esattamente al fine di regolare i rapporti tra il diritto dell'UE e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, ossia l'art. 351 TFUE. Tale norma puಠa pieno titolo essere considerata una conflict clause ai sensi dell'art. 30 della citata Convenzione di Vienna. Tuttavia, l'ambigua formulazione della stessa ha permesso alla Commissione europea ed alla Corte di giustizia di utilizzarla come un sorta di cartina al tornasole delle ambizioni espansive dell'Unione. In altre parole, atteso che nella maggior parte dei casi in cui un conflitto (attuale o potenziale) tra il diritto dell'UE e gli obblighi internazionali degli Stati Membri effettivamente si verifica la ragione ultima dello stesso ਠquasi sempre riconducibile ad una disconnessione tra normativa interna e dimensione esterna dell'Unione, l'art. 351 TFUE ਠspesso servito a favorire una soluzione del conflitto nel senso della prevalenza del diritto dell'Unione, attraverso la ricostruzione di un obbligo di rimozione delle incompatibilità tra gli accordi internazionali in questione ed il diritto dell'UE in capo agli Stati membri, ai sensi del par. 2 di detta norma. A tale processo ਠspesso corrisposto, come nel caso dei c.d. BITs, un parallelo tentativo di espansione dell'UE sul piano internazionale, in sostituzione degli (come nel caso, appunto, dei BITs) o in affiancamento agli Stati membri (come nel caso dell'ONU e del WTO). Si puಠquindi forse affermare che il modo in cui il diritto dell'UE affronta il problema del coordinamento tra gli obblighi internazionali degli Stati membri e il diritto interno dell'organizzazione rispecchia almeno in parte le ambizioni para-statali (e in ultima istanza federali) dell'Unione, nella misura in cui l'attività internazionale degli enti costituenti, ossia gli Stati membri, risulti compatibile con la costituzione fondativa.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/328142
URN:NBN:IT:BNCF-328142