La disciplina dei nuovi mezzi di prova in appello deve confrontarsi con una nozione controversa che a quasi quarant'anni dalla sua introduzione ਠancora foriera di dubbi ed incertezze. Gli articoli 437 comma 2 e 345 comma 3 prevedono che non sono ammessi nuovi mezzi di prova in appello salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione. La nozione di indispensabilità ਠstata oggetto di varie e complesse interpretazioni che negli anni non sono tuttavia riuscite ad esprimere un risultato pi๠o meno condiviso, nonostante alcuni punti fermi individuabili nelle pronunce a Sezioni Unite del 2005 e nell'intervento del legislatore del 2009 sull'art. 345 comma 3, in tema di nuove produzioni documentali. La complessità delle opinioni formulate, in uno alla mai sopita incertezza interpretativa, si ਠarricchita di un ulteriore elemento di riflessione e, se vogliamo, di contraddizione:l'introduzione nell'ambito del procedimento sommario di cognizione della disciplina di cui all'art. 702 quater. Qui il legislatore nel disciplinare l'ingresso delle nuove prove nel giudizio di appello avverso l'ordinanza conclusiva di tale procedimento ha previsto il criterio della rilevanza in luogo di quello dell'indispensabilità . La discrasia esistente tra la disciplina di cui agli articoli 437 comma 2 e 345 comma 3, da un lato, e l'art. 702 quater, dall'altro, costituisce un valido spunto per l' esame delle nozioni di indispensabilità e rilevanza in un costante raffronto tra esse che pone particolare attenzione alle ragioni che hanno indotto il legislatore del 2009 ad optare nel giudizio di appello avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione per il criterio della rilevanza in luogo dell'indispensabilità .Proprio dal costante raffronto tra le nozioni di indispensabilità e rilevanza nasce una possibile definizione di indispensabilità ricavata sotto un duplice profilo: il primo di carattere pi๠generale e di tipo qualititativo avente ad oggetto la sua funzione di criterio di selezione delle prove nel processo di appello; il secondo pi๠propriamente quantitativo volto a delineare pi๠nello specifico il contenuto della nozione.
I NUOVI MEZZI DI PROVA IN APPELLO: TRA INDISPENSABILITA' E RILEVANZA
2011
Abstract
La disciplina dei nuovi mezzi di prova in appello deve confrontarsi con una nozione controversa che a quasi quarant'anni dalla sua introduzione ਠancora foriera di dubbi ed incertezze. Gli articoli 437 comma 2 e 345 comma 3 prevedono che non sono ammessi nuovi mezzi di prova in appello salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione. La nozione di indispensabilità ਠstata oggetto di varie e complesse interpretazioni che negli anni non sono tuttavia riuscite ad esprimere un risultato pi๠o meno condiviso, nonostante alcuni punti fermi individuabili nelle pronunce a Sezioni Unite del 2005 e nell'intervento del legislatore del 2009 sull'art. 345 comma 3, in tema di nuove produzioni documentali. La complessità delle opinioni formulate, in uno alla mai sopita incertezza interpretativa, si ਠarricchita di un ulteriore elemento di riflessione e, se vogliamo, di contraddizione:l'introduzione nell'ambito del procedimento sommario di cognizione della disciplina di cui all'art. 702 quater. Qui il legislatore nel disciplinare l'ingresso delle nuove prove nel giudizio di appello avverso l'ordinanza conclusiva di tale procedimento ha previsto il criterio della rilevanza in luogo di quello dell'indispensabilità . La discrasia esistente tra la disciplina di cui agli articoli 437 comma 2 e 345 comma 3, da un lato, e l'art. 702 quater, dall'altro, costituisce un valido spunto per l' esame delle nozioni di indispensabilità e rilevanza in un costante raffronto tra esse che pone particolare attenzione alle ragioni che hanno indotto il legislatore del 2009 ad optare nel giudizio di appello avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione per il criterio della rilevanza in luogo dell'indispensabilità .Proprio dal costante raffronto tra le nozioni di indispensabilità e rilevanza nasce una possibile definizione di indispensabilità ricavata sotto un duplice profilo: il primo di carattere pi๠generale e di tipo qualititativo avente ad oggetto la sua funzione di criterio di selezione delle prove nel processo di appello; il secondo pi๠propriamente quantitativo volto a delineare pi๠nello specifico il contenuto della nozione.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/328195
URN:NBN:IT:BNCF-328195