Con il presente lavoro si ਠcercato di chiarire la nozione giuridica di "gratuità ", diversificandola tanto dall'onerosità , quanto dalla liberalità . Una volta chiarito il fondamento causale degli atti gratuiti (categoria che ricomprende i soli atti che, malgrado privi di corrispettivo, siano giustificati causalmente dal perseguimento di interessi economici) si ਠcercato di dare cittadinanza giuridica ai negozi gratuiti atipici ad effetto reale. Si ਠritenuto opportuno soffermare l'attenzione sulla delicata questione relativa alla tradizionale propensione giurisprudenziale a negare che spostamenti giuridico-patrimoniali non possano trovare fondamento in fattispecie esulanti dall'alternativa contratto di scambio-negozio donativo e, per conseguenza, ad escludere o ridimensionare in modo drastico la possibile sfera di operatività  di fattispecie gratuite non codificate. Infatti, pur essendo oramai pacifica la possibilità  di concludere contratti atipici ad effetti reali, la giurisprudenza tende a negare che atti ad effetti reali possano trovare fondamento in fattispecie esulanti dall'alternativa contratto di scambio-negozio donativo e, per conseguenza, ad escludere o a comprimere fortemente l'area di operatività  di fattispecie gratuite non codificate. Attraverso l'analisi di alcune diffuse prassi negoziali, del resto, si ਠrilevato la presenza di svariate ipotesi di spostamenti patrimoniali non onerosi ma non caratterizzati dallo spirito di liberalità  ma da interessi economici. Si possono ricordare gli omaggi-premio, la diffusione gratuita di giornali o di campioni di prodotti, il trasferimento gratuito di calciatori. Minori perplessità  hanno suscitato le stipulazioni gratuite afferenti ad obblighi di facere: tra queste si sono analizzate le lettere di patronage, il contratto di sponsorizzazione ed alcune offerte promozionali. Per quanto riguarda il contratto di sponsorizzazione, si ਠavuto modo di affrontare la natura della c.d. "sponsorizzazione interna", che obbliga lo sponsorizzato ad un pati: tale ipotesi pare non potersi qualificare gratuita, in quanto un simile obbligo non puಠnon colorare la causa negoziale, tanto ciಠvero che il suo inadempimento comporta la risoluzione del contratto e l'eventuale obbligo di risarcire i danni provocati allo sponsor.

Il contratto gratuito atipico e prassi negoziale

2006

Abstract

Con il presente lavoro si ਠcercato di chiarire la nozione giuridica di "gratuità ", diversificandola tanto dall'onerosità , quanto dalla liberalità . Una volta chiarito il fondamento causale degli atti gratuiti (categoria che ricomprende i soli atti che, malgrado privi di corrispettivo, siano giustificati causalmente dal perseguimento di interessi economici) si ਠcercato di dare cittadinanza giuridica ai negozi gratuiti atipici ad effetto reale. Si ਠritenuto opportuno soffermare l'attenzione sulla delicata questione relativa alla tradizionale propensione giurisprudenziale a negare che spostamenti giuridico-patrimoniali non possano trovare fondamento in fattispecie esulanti dall'alternativa contratto di scambio-negozio donativo e, per conseguenza, ad escludere o ridimensionare in modo drastico la possibile sfera di operatività  di fattispecie gratuite non codificate. Infatti, pur essendo oramai pacifica la possibilità  di concludere contratti atipici ad effetti reali, la giurisprudenza tende a negare che atti ad effetti reali possano trovare fondamento in fattispecie esulanti dall'alternativa contratto di scambio-negozio donativo e, per conseguenza, ad escludere o a comprimere fortemente l'area di operatività  di fattispecie gratuite non codificate. Attraverso l'analisi di alcune diffuse prassi negoziali, del resto, si ਠrilevato la presenza di svariate ipotesi di spostamenti patrimoniali non onerosi ma non caratterizzati dallo spirito di liberalità  ma da interessi economici. Si possono ricordare gli omaggi-premio, la diffusione gratuita di giornali o di campioni di prodotti, il trasferimento gratuito di calciatori. Minori perplessità  hanno suscitato le stipulazioni gratuite afferenti ad obblighi di facere: tra queste si sono analizzate le lettere di patronage, il contratto di sponsorizzazione ed alcune offerte promozionali. Per quanto riguarda il contratto di sponsorizzazione, si ਠavuto modo di affrontare la natura della c.d. "sponsorizzazione interna", che obbliga lo sponsorizzato ad un pati: tale ipotesi pare non potersi qualificare gratuita, in quanto un simile obbligo non puಠnon colorare la causa negoziale, tanto ciಠvero che il suo inadempimento comporta la risoluzione del contratto e l'eventuale obbligo di risarcire i danni provocati allo sponsor.
2006
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