Il presente lavoro pone a tema profili della disciplina del fenomeno delle operazioni marittime assicurative secondo inquadramenti che rispondono a esigenze di modernità  giuridica. L'obiettivo principale ਠcaratterizzato dall'approfondimento del modello giuridico dei Protection & Indemnity Clubs il cui ruolo di protagonista nel mercato assicurativo delle coperture per sinistri derivanti da attività  di navigazione emerge alla luce della direttiva 20/2009/CE, attuata in Italia con il D. Lgs. 28 giugno 2012, n.111, attestante l'obbligo assicurativo della copertura della responsabilità  armatoriale. Enti operativi a base mutualistica diffusamente estesi in ragione della bontà  della formula: organizzazione di armatori costruita ai fini della confezione di meccanismi diretti a garantire ristoro economico a beneficio dei members lesi nella propria sfera di interessi, in ragione di eventi perniciosi conseguenti a operazioni marittime. Si inizierà , pertanto, col vagliare le problematiche relative all'introduzione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità  civile, ai sensi della predetta direttiva, ponendo a confronto questa con la †˜filosofia' dei Clubs, di tal guisa, mostrando come da un originario assetto incentrato su un modello di mutualità  chiuso, diretto alla tutela esclusiva degli armatori, si sia giunti alla predisposizione di modelli tesi alla tutela dei terzi danneggiati. Esito invalso che consegue all'assunto per cui puಠparlarsi di adeguata copertura assicurativa a condizione che restino soddisfatte le tante esigenze coinvolte nel fenomeno della responsabilità  civile. Esigenze che hanno indotto a disapplicare, ricorrendo date condizioni, la regola che da sempre ਠstato il caposaldo dei P&I Clubs, la †˜pay to be paid rule'. L'analisi procederà  lungo linee di approfondimento che aiutino a scorgere quali tipi societari, nell'ordinamento interno, siano predisposti a svolgere attività  mutualistica: la disamina avrà  ad oggetto analogie e differenze, tra P&I Clubs, società  cooperative, società  di mutua assicurazione. Un'idea sembra potersi coltivare. Altro ambito, afferente, attiene al ruolo espresso nel sistema globale dall'International Group, interlocutore privilegiato del legislatore europeo. Un ruolo monopolistico che si esplica nel controllo del tonnellaggio mondiale nella misura di circa il novanta per cento dello stesso, di tanto peso da procurare perplessità  diffuse, e non peregrine, tra gli operatori di settore circa un possibile abuso di posizione dominante.Ci si chiede, ancora, nell'ipotesi in cui sul territorio nazionale un P&I Club svolga attività  di natura secondaria utilizzando il tipo della company limited by guarantee, se ciಠriconduca ad attività  di impresa illecita stante la violazione del principio che suppone la necessità  di un capitale sociale, o di un fondo di garanzia, di ammontare minimo come previsto dal codice delle assicurazioni private a garanzia degli stakeholders e degli affiliati alla compagine sociale. Altresଠਠda chiedersi se la regolamentazione dei P&I Clubs, che affida all'organo di gestione il potere discrezionale di decidere l'ammissione di nuovi soci, per vero potere facoltativo, risulti compatibile ai dettami della direttiva 2009/20/CE, nello specifico, all'art.4 che prevede l'obbligo di assicurazione della responsabilità  armatoriale. Si comprende come questo sia ambito delicato che attenga a questioni di compatibilità  di regimi giuridici incidendo sulla possibilità  che l'armatore, potenziale member, soffra di preclusioni e veti operati dal Club conseguendone possibili condotte anticoncorrenziali perpetrate a suo danno dall'ente al fine di favorire un proprio armatore affiliato. Per l'ordinamento interno tali prassi configurano inottemperanza al principio generale posto all'art. 2598, co. 1, n. 3, c.c. Potrebbe scorgersi, possibile soluzione, pensare alla copertura assicurativa della responsabilità  armatoriale offerta dai P&I Clubs, alla stregua di essential facility, e ottenere di neutralizzare comportamenti ostruzionistici attuabili da parte degli armatori a detrimento di concorrenti attuali o potenziali. Ci si occuperà , da ultimo, della vicenda che ha sconvolto, qualche anno or sono, il mondo dello shipping ed ਠil naufragio della nave Costa Concordia. Episodio che induce a riflettere sul ruolo svolto dai P&I Clubs e le positività  degli assetti di protezione da questi apprestati onde garantire idonea copertura assicurativa, fronteggiare il danno patrimoniale, contrastare il fattore rischio fortemente incidente.

Il modello giuridico dei Protection & Indemnity Clubs: profili societari e di impresa

2017

Abstract

Il presente lavoro pone a tema profili della disciplina del fenomeno delle operazioni marittime assicurative secondo inquadramenti che rispondono a esigenze di modernità  giuridica. L'obiettivo principale ਠcaratterizzato dall'approfondimento del modello giuridico dei Protection & Indemnity Clubs il cui ruolo di protagonista nel mercato assicurativo delle coperture per sinistri derivanti da attività  di navigazione emerge alla luce della direttiva 20/2009/CE, attuata in Italia con il D. Lgs. 28 giugno 2012, n.111, attestante l'obbligo assicurativo della copertura della responsabilità  armatoriale. Enti operativi a base mutualistica diffusamente estesi in ragione della bontà  della formula: organizzazione di armatori costruita ai fini della confezione di meccanismi diretti a garantire ristoro economico a beneficio dei members lesi nella propria sfera di interessi, in ragione di eventi perniciosi conseguenti a operazioni marittime. Si inizierà , pertanto, col vagliare le problematiche relative all'introduzione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità  civile, ai sensi della predetta direttiva, ponendo a confronto questa con la †˜filosofia' dei Clubs, di tal guisa, mostrando come da un originario assetto incentrato su un modello di mutualità  chiuso, diretto alla tutela esclusiva degli armatori, si sia giunti alla predisposizione di modelli tesi alla tutela dei terzi danneggiati. Esito invalso che consegue all'assunto per cui puಠparlarsi di adeguata copertura assicurativa a condizione che restino soddisfatte le tante esigenze coinvolte nel fenomeno della responsabilità  civile. Esigenze che hanno indotto a disapplicare, ricorrendo date condizioni, la regola che da sempre ਠstato il caposaldo dei P&I Clubs, la †˜pay to be paid rule'. L'analisi procederà  lungo linee di approfondimento che aiutino a scorgere quali tipi societari, nell'ordinamento interno, siano predisposti a svolgere attività  mutualistica: la disamina avrà  ad oggetto analogie e differenze, tra P&I Clubs, società  cooperative, società  di mutua assicurazione. Un'idea sembra potersi coltivare. Altro ambito, afferente, attiene al ruolo espresso nel sistema globale dall'International Group, interlocutore privilegiato del legislatore europeo. Un ruolo monopolistico che si esplica nel controllo del tonnellaggio mondiale nella misura di circa il novanta per cento dello stesso, di tanto peso da procurare perplessità  diffuse, e non peregrine, tra gli operatori di settore circa un possibile abuso di posizione dominante.Ci si chiede, ancora, nell'ipotesi in cui sul territorio nazionale un P&I Club svolga attività  di natura secondaria utilizzando il tipo della company limited by guarantee, se ciಠriconduca ad attività  di impresa illecita stante la violazione del principio che suppone la necessità  di un capitale sociale, o di un fondo di garanzia, di ammontare minimo come previsto dal codice delle assicurazioni private a garanzia degli stakeholders e degli affiliati alla compagine sociale. Altresଠਠda chiedersi se la regolamentazione dei P&I Clubs, che affida all'organo di gestione il potere discrezionale di decidere l'ammissione di nuovi soci, per vero potere facoltativo, risulti compatibile ai dettami della direttiva 2009/20/CE, nello specifico, all'art.4 che prevede l'obbligo di assicurazione della responsabilità  armatoriale. Si comprende come questo sia ambito delicato che attenga a questioni di compatibilità  di regimi giuridici incidendo sulla possibilità  che l'armatore, potenziale member, soffra di preclusioni e veti operati dal Club conseguendone possibili condotte anticoncorrenziali perpetrate a suo danno dall'ente al fine di favorire un proprio armatore affiliato. Per l'ordinamento interno tali prassi configurano inottemperanza al principio generale posto all'art. 2598, co. 1, n. 3, c.c. Potrebbe scorgersi, possibile soluzione, pensare alla copertura assicurativa della responsabilità  armatoriale offerta dai P&I Clubs, alla stregua di essential facility, e ottenere di neutralizzare comportamenti ostruzionistici attuabili da parte degli armatori a detrimento di concorrenti attuali o potenziali. Ci si occuperà , da ultimo, della vicenda che ha sconvolto, qualche anno or sono, il mondo dello shipping ed ਠil naufragio della nave Costa Concordia. Episodio che induce a riflettere sul ruolo svolto dai P&I Clubs e le positività  degli assetti di protezione da questi apprestati onde garantire idonea copertura assicurativa, fronteggiare il danno patrimoniale, contrastare il fattore rischio fortemente incidente.
2017
it
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
TESI%20DOTTORATO%20PDF.pdf

accesso solo da BNCF e BNCR

Tipologia: Altro materiale allegato
Licenza: Tutti i diritti riservati
Dimensione 1.69 MB
Formato Adobe PDF
1.69 MB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/329816
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:BNCF-329816