La verifica dellࢠattuale vigenza del principio di indisponibilitàƒÂ dellࢠobbligazione tributaria àƒ¨ condotta con riferimento alla nuova impostazione dellࢠazione dellࢠAmministrazione finanziaria, in cui paiono attenuate le manifestazioni autoritative della potestàƒÂ impositiva e sono sempre piàƒ¹ frequenti le forme di esercizio consensuale del potere. Il lavoro intende preliminarmente circoscrivere il tema enucleando, in termini di teoria generale delle obbligazioni, lࢠesatta portata del rapporto giuridico dࢠimposta ed il contenuto dellࢠobbligazione tributaria, affrontando la questione relativa alla configurabilitàƒÂ della categoria peculiare, ࢠpubblicisticaࢠ, di obbligazione, distinta da quella delineata ai fini civilistici, e quindi lࢠindagine se esista, in sostanza, una definizione ࢠautoctonaࢠdellࢠobbligazione dࢠimposta, con ogni eventuale peculiaritàƒÂ di accezione e di regime giuridico, valida ai soli fini del diritto tributario. Prima di entrare nello specifico tema dellࢠindisponibilitàƒÂ dellࢠobbligazione tributaria si àƒ¨ tuttavia ritenuto opportuno affrontare la reale portata del concetto di ࢠdisponibilitàƒÂ ࢠ, per poi verificarlo in applicazione dei nuovi strumenti deflativi del contenzioso, degli istituti di definizione ࢠconcordataࢠdei tributi, anche appartenenti a realtàƒÂ ormai superate. Lࢠesplicazione dellࢠeffetto dispositivo, in particolare del potere di rinunzia, anche alla luce delle piàƒ¹ o meno recenti tesi dottrinali, permetteràƒÂ di chiarire lࢠequivoco concettuale di fondo tra la disponibilitàƒÂ di un diritto e di un potere, e quello tra indisponibilitàƒÂ del ࢠdiritto di supremazia tributariaࢠ, quale potere riservato di istituire e regolamentare tributi, come tale non negoziabile; disponibilitàƒÂ dei poteri di accertamento, in base ad esperienze anche meno recenti pur appaltabili o concedibili; disponibilitàƒÂ della singola obbligazione tributaria, sorta in seguito al concreto verificarsi del presupposto di fatto e nei confronti di un contribuente determinato. Punto di partenza per cosàƒ¬ dire ࢠprovocatorioࢠe ࢠcontrarioࢠpotrebbe essere rappresentato da una risalente - quanto minoritaria - teoria che, in antitesi con quella tradizionale, giàƒÂ aveva sostenuto che lࢠobbligazione tributaria potrebbe dirsi sia derogabile che disponibile. Nella convinzione che potràƒÂ essere utile e ࢠdifendibileࢠ, per cosàƒ¬ dire, non soltanto una trattazione in qualche modo ࢠprecisamenteࢠricognitiva di quanto giàƒÂ detto, ma anche, e forse soprattutto, un ࢠnon semplice - tentativo di non ripetere tutto quanto giàƒÂ scritto e detto, aggiungendovi un contenuto realmente ࢠnuovoࢠalmeno in relazione allࢠarticolazione delle conclusioni, sembra opportuno procedere non ad una ࢠanche questa giàƒÂ letta ࢠelencazione degli istituti di definizione consensuale del tributo, ma piuttosto ad una trattazione ࢠtrasversaleࢠ, strumentale, ai soli fini del thema, e per unࢠattenzione allࢠimposta in chiave logico ࢠgiuridica piàƒ¹ che finanziaria. Le passate esperienze e soprattutto la nuova centralitàƒÂ dellࢠamministrazione c.d. concordata, filtrate attraverso le correnti giurisprudenziali ed i lavori della letteratura, nonchàƒ© - spesso - anche attraverso la prassi applicativa degli istituti considerati, dimostreràƒÂ se il tradizionale dogma dellࢠindisponibilitàƒÂ sia ancora valido, e solo con leggerezza si sia proceduto, per le moderne esperienze, a chiamare ࢠincautamente ࢠin causa i riferimenti alla transazione, o alla disposizione del credito tributario. In tal modo essi dovrebbero essere piuttosto intesi come una integrazione ed una interpretazione del principio dellࢠindisponibilitàƒÂ . O, ancora, se si debba sostanzialmente confermare il suddetto principio, sia pure temperandolo, attraverso il bilanciamento con interessi e principi diversi, riconoscendo la disposizione di numerose deroghe legislative. O se, invece, si stia giàƒÂ vivendo un New Deal del diritto tributario che, in nome della stabilitàƒÂ , della certezza e della praticabilitàƒÂ della corrispondenza del prelievo fino al limite di un ࢠrischio consentitoࢠ, abbia cercato e trovato nuove forme di contraddittorio e di esercizio consensuale del potere, senza peràƒ² portare con sàƒ© unࢠadeguata riflessione in termini di teoria generale, a testimonianza di un non raro scollamento tra teoria e prassi. In sostanza, se sia possibile abbandonare il dogma dellࢠindisponibilitàƒÂ , in nome di deroghe cosàƒ¬ evidentemente forti da aver contraddetto la medesima regola. BisogneràƒÂ , eventualmente, in tal senso, suffragare lࢠodierno scenario della teoria del diritto tributario con giustificazioni differenti, tentando di comprendere se solo possa consentirlo una lettura in chiave costituzionale dei nuovi meccanismi di determinazione del presupposto del rapporto dࢠimposta, senza per ciàƒ² dover negare gli stessi punti di partenza e le garanzie dei principi della capacitàƒÂ contributiva, del buon andamento e dellࢠimparzialitàƒÂ , oppure se ci si debba necessariamente fermare ad un mero tentativo se non si vogliano contraddire i cardini dello stesso Stato di diritto, rimettendo, ancora una volta, tutto il percorso irrimediabilmente a zero.
L'indisponibilità dell'obbligazione tributaria e gli strumenti di definizione †œconcordata†� del tributo
2006
Abstract
La verifica dellࢠattuale vigenza del principio di indisponibilitàƒÂ dellࢠobbligazione tributaria àƒ¨ condotta con riferimento alla nuova impostazione dellࢠazione dellࢠAmministrazione finanziaria, in cui paiono attenuate le manifestazioni autoritative della potestàƒÂ impositiva e sono sempre piàƒ¹ frequenti le forme di esercizio consensuale del potere. Il lavoro intende preliminarmente circoscrivere il tema enucleando, in termini di teoria generale delle obbligazioni, lࢠesatta portata del rapporto giuridico dࢠimposta ed il contenuto dellࢠobbligazione tributaria, affrontando la questione relativa alla configurabilitàƒÂ della categoria peculiare, ࢠpubblicisticaࢠ, di obbligazione, distinta da quella delineata ai fini civilistici, e quindi lࢠindagine se esista, in sostanza, una definizione ࢠautoctonaࢠdellࢠobbligazione dࢠimposta, con ogni eventuale peculiaritàƒÂ di accezione e di regime giuridico, valida ai soli fini del diritto tributario. Prima di entrare nello specifico tema dellࢠindisponibilitàƒÂ dellࢠobbligazione tributaria si àƒ¨ tuttavia ritenuto opportuno affrontare la reale portata del concetto di ࢠdisponibilitàƒÂ ࢠ, per poi verificarlo in applicazione dei nuovi strumenti deflativi del contenzioso, degli istituti di definizione ࢠconcordataࢠdei tributi, anche appartenenti a realtàƒÂ ormai superate. Lࢠesplicazione dellࢠeffetto dispositivo, in particolare del potere di rinunzia, anche alla luce delle piàƒ¹ o meno recenti tesi dottrinali, permetteràƒÂ di chiarire lࢠequivoco concettuale di fondo tra la disponibilitàƒÂ di un diritto e di un potere, e quello tra indisponibilitàƒÂ del ࢠdiritto di supremazia tributariaࢠ, quale potere riservato di istituire e regolamentare tributi, come tale non negoziabile; disponibilitàƒÂ dei poteri di accertamento, in base ad esperienze anche meno recenti pur appaltabili o concedibili; disponibilitàƒÂ della singola obbligazione tributaria, sorta in seguito al concreto verificarsi del presupposto di fatto e nei confronti di un contribuente determinato. Punto di partenza per cosàƒ¬ dire ࢠprovocatorioࢠe ࢠcontrarioࢠpotrebbe essere rappresentato da una risalente - quanto minoritaria - teoria che, in antitesi con quella tradizionale, giàƒÂ aveva sostenuto che lࢠobbligazione tributaria potrebbe dirsi sia derogabile che disponibile. Nella convinzione che potràƒÂ essere utile e ࢠdifendibileࢠ, per cosàƒ¬ dire, non soltanto una trattazione in qualche modo ࢠprecisamenteࢠricognitiva di quanto giàƒÂ detto, ma anche, e forse soprattutto, un ࢠnon semplice - tentativo di non ripetere tutto quanto giàƒÂ scritto e detto, aggiungendovi un contenuto realmente ࢠnuovoࢠalmeno in relazione allࢠarticolazione delle conclusioni, sembra opportuno procedere non ad una ࢠanche questa giàƒÂ letta ࢠelencazione degli istituti di definizione consensuale del tributo, ma piuttosto ad una trattazione ࢠtrasversaleࢠ, strumentale, ai soli fini del thema, e per unࢠattenzione allࢠimposta in chiave logico ࢠgiuridica piàƒ¹ che finanziaria. Le passate esperienze e soprattutto la nuova centralitàƒÂ dellࢠamministrazione c.d. concordata, filtrate attraverso le correnti giurisprudenziali ed i lavori della letteratura, nonchàƒ© - spesso - anche attraverso la prassi applicativa degli istituti considerati, dimostreràƒÂ se il tradizionale dogma dellࢠindisponibilitàƒÂ sia ancora valido, e solo con leggerezza si sia proceduto, per le moderne esperienze, a chiamare ࢠincautamente ࢠin causa i riferimenti alla transazione, o alla disposizione del credito tributario. In tal modo essi dovrebbero essere piuttosto intesi come una integrazione ed una interpretazione del principio dellࢠindisponibilitàƒÂ . O, ancora, se si debba sostanzialmente confermare il suddetto principio, sia pure temperandolo, attraverso il bilanciamento con interessi e principi diversi, riconoscendo la disposizione di numerose deroghe legislative. O se, invece, si stia giàƒÂ vivendo un New Deal del diritto tributario che, in nome della stabilitàƒÂ , della certezza e della praticabilitàƒÂ della corrispondenza del prelievo fino al limite di un ࢠrischio consentitoࢠ, abbia cercato e trovato nuove forme di contraddittorio e di esercizio consensuale del potere, senza peràƒ² portare con sàƒ© unࢠadeguata riflessione in termini di teoria generale, a testimonianza di un non raro scollamento tra teoria e prassi. In sostanza, se sia possibile abbandonare il dogma dellࢠindisponibilitàƒÂ , in nome di deroghe cosàƒ¬ evidentemente forti da aver contraddetto la medesima regola. BisogneràƒÂ , eventualmente, in tal senso, suffragare lࢠodierno scenario della teoria del diritto tributario con giustificazioni differenti, tentando di comprendere se solo possa consentirlo una lettura in chiave costituzionale dei nuovi meccanismi di determinazione del presupposto del rapporto dࢠimposta, senza per ciàƒ² dover negare gli stessi punti di partenza e le garanzie dei principi della capacitàƒÂ contributiva, del buon andamento e dellࢠimparzialitàƒÂ , oppure se ci si debba necessariamente fermare ad un mero tentativo se non si vogliano contraddire i cardini dello stesso Stato di diritto, rimettendo, ancora una volta, tutto il percorso irrimediabilmente a zero.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/330323
URN:NBN:IT:BNCF-330323