Abstract. L'oggetto di ricerca della presente tesi di dottorato concerne la delicata questione della responsabilità  del concorrente rispetto ad un reato diverso da quello originariamente voluto, cioਠla responsabilità  del “concorrente anomalo” di cui all'articolo 116 c.p. Secondo tale disposizione, infatti †" espressamente rubricata << reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti >> †", << qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento ਠconseguenza della sua azione od omissione >>. Classico ਠl'esempio dei due concorrenti che originariamente si organizzano per commettere un furto in abitazione (ritenuta al momento disabitata), ma dove poi uno dei due, per fronteggiare le resistenze dell'inaspettata vittima, commette in concreto una rapina. In questo caso, quindi, risponderà  della rapina anche il concorrente che voleva realizzare esclusivamente il furto e che si ਠlimitato a fare da “palo” rimanendo fuori dall'abitazione? Oppure sarà  considerato responsabile della rapina solo il concorrente esecutore materiale della stessa? La risposta a questi quesiti sembra essere dettata esplicitamente nella lettera dell'articolo 116 c.p., secondo cui, come poc'anzi ricordato, del reato diverso (o pi๠grave) effettivamente commesso da uno dei concorrenti risponde anche il concorrente che non lo ha voluto, ovvero il cosiddetto “concorrente anomalo”. Tuttavia, contrariamente a quanto appare prima facie, l'individuazione concreta degli elementi costitutivi †" oggettivi e soggettivi †" di tale ipotesi concorsuale ਠtutt'altro che chiara, soprattutto alla luce dei principi costituzionali che devono informare tutto il diritto penale. In particolare, il nodo problematico non ancora risolto in maniera univoca, nà© in dottrina e in giurisprudenza, ਠquello della natura giuridica della responsabilità  del concorrente anomalo. Secondo alcuni, infatti, quest'ultima ਠuna chiara ipotesi di responsabilità  oggettiva, in cui manca del tutto l'accertamento dell'elemento soggettivo della fattispecie; secondo altri, invece, ਠuna tipica ipotesi di responsabilità  dolosa; per la giurisprudenza dominante, viceversa, seguita anche da una cospicua parte della dottrina, il concorso anomalo rappresenta una particolare forma di responsabilità  colposa, dove perಠl'elemento della colpa viene sostituito in concreto dal requisito della “prevedibilità ”. A tale proposito, in questo studio si cerca di evidenziare che, nonostante le innumerevoli interpretazioni proposte sia a livello accademico sia a livello giurisprudenziale, la disposizione dell'articolo 116 c.p. risulta tuttora in evidente contrasto con i fondamentali principi costituzionali su cui si basa l'attuale diritto penale del fatto, tra cui quelli della personalità  della responsabilità  penale (art. 27, comma 1, Cost.), della tipicità  della fattispecie (art. 25, comma 2, Cost.), della funzione rieducativa della pena, nonchà© della proporzione della stessa rispetto al fatto concreto (artt, 27, comma 3, e 3 Cost.). Tuttavia, prima di analizzare approfonditamente la questione della natura giuridica della responsabilità  del concorrente anomalo, questo lavoro si impegna di inquadrare in via sistematica la fattispecie dell'articolo 116 c.p. all'interno del contesto della disciplina del concorso di persone nel reato di cui agli articoli 110 e seguenti c.p. Difatti, solo partendo da una preliminare analisi della disciplina generale del concorso eventuale di persone nel reato, con una descrizione di tutti i suoi elementi costitutivi (di natura oggettiva e di natura soggettiva), si possono poi individuare le differenze e le eccezioni che alla stessa disciplina generale vengono poste con la peculiare disciplina del concorso anomalo. Di conseguenza, in primo luogo, la presente ricerca di dottorato si focalizza sulla disciplina generale del concorso di persone nel reato, nonchà© sulle opzioni dogmatiche e di politica criminale che con essa il legislatore del 1930 ha voluto soddisfare. Nel dettaglio, in via preliminare, si pone l'attenzione sulle diversità  dei due possibili modelli di disciplina del concorso di persone nel reato, quello differenziato e quello unitario, sottolineando le ragioni che hanno condotto il legislatore dell'epoca a scegliere quest'ultimo modello. Inevitabilmente, quindi, si passano in rassegna i requisiti strutturali dell'ordinario concorso di persone nel reato, cosiddetto concorso eventuale di persone o fattispecie plurisoggettiva eventuale, per poi passare alla disciplina delle circostanze, nonchà© a quella particolare ipotesi di concorso di persone nel reato denominata cooperazione nel delitto colposo. Dopo aver fatto questa prima disamina sulla disciplina generale del concorso di persone, la trattazione si sposta funditus sull'argomento della responsabilità  del concorrente anomalo, delineando tutti gli orientamenti interpretativi che si sono susseguiti nel tempo, a partire dall'entrata in vigore del codice penale Rocco del 1930. E precisamente, per quanto concerne la natura di tale responsabilità , vengono analizzati i lavori preparatori del codice penale per individuare se effettivamente la ratio legis era effettivamente quella di inserire nel concorso di persone una chiara ipotesi di responsabilità  oggettiva, basata esclusivamente sul nesso di causalità  materiale. Tuttavia, proprio dall'analisi dei lavori preparatori si percepisce che anche all'epoca della stesura del codice penale non vi era unanimità  di vedute sulla natura della responsabilità  del concorrente anomalo, anzi, nella relazione al progetto emergeva già  in nuce un orientamento che riteneva sussistente l'elemento psicologico doloso nella fattispecie dell'articolo 116 c.p. Nonostante questa originaria incertezza dei lavori preparatori, successivamente in dottrina si ਠprevalentemente sostenuto che la responsabilità  del concorrente anomalo rappresentasse un'ipotesi di responsabilità  oggettiva, ove non occorre l'accertamento dell'elemento soggettivo, bensଠਠsufficiente il mero rapporto di causalità  materiale. Questa interpretazione, perà², se chiaramente in linea con il regime autoritario dell'epoca, non ਠpi๠compatibile con l'odierno diritto penale costituzionalmente orientato, dove per la responsabilità  di un fatto-reato necessita che questo sia attribuito all'individuo †" come affermato anche dalle storiche sentenze 364 e 1085 del 1988 della Corte Cost. †" sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo. In altri termini, sulla base del principio della personalità  della responsabilità  penale, una persona puಠessere ritenuta responsabile di un fatto-reato solo quando questo ਠricollegabile alla stessa sia dal punto di vista del rapporto di causalità  materiale che dal punto di vista dell'elemento psicologico, doloso o colposo. Cosଠfacendo, dunque, necessitano sempre gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, risultando incompatibili con l'attuale assetto costituzionale, in particolare con il principio della personalità  responsabilità  penale di cui all'art. 27, comma 1, Cost., tutte le ipotesi di mera responsabilità  oggettiva, dove ਠsufficiente, per la punibilità , l'accertamento del solo nesso di causalità  materiale. Orbene, per risolvere la questione della compatibilità  costituzionale dell'art. 116 c.p., il cui testo sembrerebbe propendere proprio per la sufficienza dell'accertamento del solo rapporto causale, la Corte Cost. ਠintervenuta con una sentenza interpretativa di rigetto, la n. 42 del 1965, con la quale si esclude l'illegittimità  costituzionale dell'attuale disciplina del concorso anomalo. Pertanto, per comprendere le ragioni del rigetto, prima si ਠanalizzata la pronuncia della Consulta, per poi evidenziarne i punti critici che dalla stessa sono derivati. In sostanza, accanto al nesso di causalità  materiale, la Corte ha affermato la necessaria presenza di un nesso di “causalità  psichica” che sia in grado di rappresentare un indice di colpevolezza. Quest'ultimo, in particolare, viene ravvisato dalla Consulta nella prevedibilità  dell'evento diverso e non voluto dal concorrente.

Responsabilità  oggettiva ed ipotesi concorsuale ex art. 116 c.p.

2013

Abstract

Abstract. L'oggetto di ricerca della presente tesi di dottorato concerne la delicata questione della responsabilità  del concorrente rispetto ad un reato diverso da quello originariamente voluto, cioਠla responsabilità  del “concorrente anomalo” di cui all'articolo 116 c.p. Secondo tale disposizione, infatti †" espressamente rubricata << reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti >> †", << qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento ਠconseguenza della sua azione od omissione >>. Classico ਠl'esempio dei due concorrenti che originariamente si organizzano per commettere un furto in abitazione (ritenuta al momento disabitata), ma dove poi uno dei due, per fronteggiare le resistenze dell'inaspettata vittima, commette in concreto una rapina. In questo caso, quindi, risponderà  della rapina anche il concorrente che voleva realizzare esclusivamente il furto e che si ਠlimitato a fare da “palo” rimanendo fuori dall'abitazione? Oppure sarà  considerato responsabile della rapina solo il concorrente esecutore materiale della stessa? La risposta a questi quesiti sembra essere dettata esplicitamente nella lettera dell'articolo 116 c.p., secondo cui, come poc'anzi ricordato, del reato diverso (o pi๠grave) effettivamente commesso da uno dei concorrenti risponde anche il concorrente che non lo ha voluto, ovvero il cosiddetto “concorrente anomalo”. Tuttavia, contrariamente a quanto appare prima facie, l'individuazione concreta degli elementi costitutivi †" oggettivi e soggettivi †" di tale ipotesi concorsuale ਠtutt'altro che chiara, soprattutto alla luce dei principi costituzionali che devono informare tutto il diritto penale. In particolare, il nodo problematico non ancora risolto in maniera univoca, nà© in dottrina e in giurisprudenza, ਠquello della natura giuridica della responsabilità  del concorrente anomalo. Secondo alcuni, infatti, quest'ultima ਠuna chiara ipotesi di responsabilità  oggettiva, in cui manca del tutto l'accertamento dell'elemento soggettivo della fattispecie; secondo altri, invece, ਠuna tipica ipotesi di responsabilità  dolosa; per la giurisprudenza dominante, viceversa, seguita anche da una cospicua parte della dottrina, il concorso anomalo rappresenta una particolare forma di responsabilità  colposa, dove perಠl'elemento della colpa viene sostituito in concreto dal requisito della “prevedibilità ”. A tale proposito, in questo studio si cerca di evidenziare che, nonostante le innumerevoli interpretazioni proposte sia a livello accademico sia a livello giurisprudenziale, la disposizione dell'articolo 116 c.p. risulta tuttora in evidente contrasto con i fondamentali principi costituzionali su cui si basa l'attuale diritto penale del fatto, tra cui quelli della personalità  della responsabilità  penale (art. 27, comma 1, Cost.), della tipicità  della fattispecie (art. 25, comma 2, Cost.), della funzione rieducativa della pena, nonchà© della proporzione della stessa rispetto al fatto concreto (artt, 27, comma 3, e 3 Cost.). Tuttavia, prima di analizzare approfonditamente la questione della natura giuridica della responsabilità  del concorrente anomalo, questo lavoro si impegna di inquadrare in via sistematica la fattispecie dell'articolo 116 c.p. all'interno del contesto della disciplina del concorso di persone nel reato di cui agli articoli 110 e seguenti c.p. Difatti, solo partendo da una preliminare analisi della disciplina generale del concorso eventuale di persone nel reato, con una descrizione di tutti i suoi elementi costitutivi (di natura oggettiva e di natura soggettiva), si possono poi individuare le differenze e le eccezioni che alla stessa disciplina generale vengono poste con la peculiare disciplina del concorso anomalo. Di conseguenza, in primo luogo, la presente ricerca di dottorato si focalizza sulla disciplina generale del concorso di persone nel reato, nonchà© sulle opzioni dogmatiche e di politica criminale che con essa il legislatore del 1930 ha voluto soddisfare. Nel dettaglio, in via preliminare, si pone l'attenzione sulle diversità  dei due possibili modelli di disciplina del concorso di persone nel reato, quello differenziato e quello unitario, sottolineando le ragioni che hanno condotto il legislatore dell'epoca a scegliere quest'ultimo modello. Inevitabilmente, quindi, si passano in rassegna i requisiti strutturali dell'ordinario concorso di persone nel reato, cosiddetto concorso eventuale di persone o fattispecie plurisoggettiva eventuale, per poi passare alla disciplina delle circostanze, nonchà© a quella particolare ipotesi di concorso di persone nel reato denominata cooperazione nel delitto colposo. Dopo aver fatto questa prima disamina sulla disciplina generale del concorso di persone, la trattazione si sposta funditus sull'argomento della responsabilità  del concorrente anomalo, delineando tutti gli orientamenti interpretativi che si sono susseguiti nel tempo, a partire dall'entrata in vigore del codice penale Rocco del 1930. E precisamente, per quanto concerne la natura di tale responsabilità , vengono analizzati i lavori preparatori del codice penale per individuare se effettivamente la ratio legis era effettivamente quella di inserire nel concorso di persone una chiara ipotesi di responsabilità  oggettiva, basata esclusivamente sul nesso di causalità  materiale. Tuttavia, proprio dall'analisi dei lavori preparatori si percepisce che anche all'epoca della stesura del codice penale non vi era unanimità  di vedute sulla natura della responsabilità  del concorrente anomalo, anzi, nella relazione al progetto emergeva già  in nuce un orientamento che riteneva sussistente l'elemento psicologico doloso nella fattispecie dell'articolo 116 c.p. Nonostante questa originaria incertezza dei lavori preparatori, successivamente in dottrina si ਠprevalentemente sostenuto che la responsabilità  del concorrente anomalo rappresentasse un'ipotesi di responsabilità  oggettiva, ove non occorre l'accertamento dell'elemento soggettivo, bensଠਠsufficiente il mero rapporto di causalità  materiale. Questa interpretazione, perà², se chiaramente in linea con il regime autoritario dell'epoca, non ਠpi๠compatibile con l'odierno diritto penale costituzionalmente orientato, dove per la responsabilità  di un fatto-reato necessita che questo sia attribuito all'individuo †" come affermato anche dalle storiche sentenze 364 e 1085 del 1988 della Corte Cost. †" sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo. In altri termini, sulla base del principio della personalità  della responsabilità  penale, una persona puಠessere ritenuta responsabile di un fatto-reato solo quando questo ਠricollegabile alla stessa sia dal punto di vista del rapporto di causalità  materiale che dal punto di vista dell'elemento psicologico, doloso o colposo. Cosଠfacendo, dunque, necessitano sempre gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, risultando incompatibili con l'attuale assetto costituzionale, in particolare con il principio della personalità  responsabilità  penale di cui all'art. 27, comma 1, Cost., tutte le ipotesi di mera responsabilità  oggettiva, dove ਠsufficiente, per la punibilità , l'accertamento del solo nesso di causalità  materiale. Orbene, per risolvere la questione della compatibilità  costituzionale dell'art. 116 c.p., il cui testo sembrerebbe propendere proprio per la sufficienza dell'accertamento del solo rapporto causale, la Corte Cost. ਠintervenuta con una sentenza interpretativa di rigetto, la n. 42 del 1965, con la quale si esclude l'illegittimità  costituzionale dell'attuale disciplina del concorso anomalo. Pertanto, per comprendere le ragioni del rigetto, prima si ਠanalizzata la pronuncia della Consulta, per poi evidenziarne i punti critici che dalla stessa sono derivati. In sostanza, accanto al nesso di causalità  materiale, la Corte ha affermato la necessaria presenza di un nesso di “causalità  psichica” che sia in grado di rappresentare un indice di colpevolezza. Quest'ultimo, in particolare, viene ravvisato dalla Consulta nella prevedibilità  dell'evento diverso e non voluto dal concorrente.
2013
it
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
TESI%20DOTTORATO.pdf

accesso solo da BNCF e BNCR

Tipologia: Altro materiale allegato
Licenza: Tutti i diritti riservati
Dimensione 724.66 kB
Formato Adobe PDF
724.66 kB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/330595
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:BNCF-330595