Dopo aver brevemente ricostruito lࢠevoluzione dellࢠistituto dellࢠincompatibilitàƒ nel pubblico impiego, tra la sua introduzione nellࢠOrdinamento italiano nel 1908 e la sua attuale formulazione (attraverso le riforme del 1923 e del 1957), lࢠautore ࢠcontestando unࢠopinione diffusa nella letteratura giuslavoristica- esclude che lࢠart. 98 Cost. obblighi il legislatore ordinario ad imporre un dovere di esclusivitàƒ al lavoratore dipendente dalle pubbliche amministrazioni. Successivamente si osserva come nel corso di piàƒ¹ di un secolo la Dottrina, comunque poco interessata al tema, non abbia saputo giustificare in maniera unitaria e coerente la disciplina delle incompatibilitàƒ (se non ricorrendo ad argomentazioni di natura etica o sociale); diversamente la Giurisprudenza, soprattutto in epoca repubblicana, ha cercato di ricondurre la ratio dellࢠistituto alla specificitàƒ del rapporto lavorativo, riuscendo a giustificare le previsioni (e a individuarne i confini di applicazione) solo in relazione alla specialitàƒ del rapporto di lavoro pubblico. Nel secondo capitolo si evidenzia come, in occasione della riforma di fine XX secolo, la scelta di riservare alla legge la disciplina delle incompatibilitàƒ nel pubblico impiego non sia necessariamente in contrasto con la privatizzazione del lavoro pubblico. Si descrivono inoltre le linee generali dellࢠistituto, evidenziandone gli aspetti problematici (in particolare rapporto tra art. 53 del D.Lgvo 165/01 e lࢠart. 1 commi 57 e ss. della L. 662/96) e la collocazione nellࢠambito complessivo della riforma di privatizzazione (con particolare attenzione al tema della natura degli atti). Nellࢠultimo capitolo, si evidenziano le criticitàƒ della disciplina vigente, anche alla luce della discutibile interpretazione datane dalla Corte di Cassazione. In particolare si sottolinea come il sistema sanzionatorio non sia coerente con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro e mantenga una forte connotazione pubblicistica. Si rileva quindi come le critiche allࢠistituto si possano sostanzialmente ricondurre al fatto che il legislatore, mantenendo in vita un istituto risalente e riconducibile a esigenze di varia natura, non ha individuato univocamente nàƒ¨ il fine ultimo delle norme nàƒ¨ quale sia il bene che si intende proteggere; in tal modo si àƒ¨ disegnato un sistema che vieta irragionevolmente le sole attivitàƒ remunerative, implica una profonda differenziazione pubblico/privato, comporta un sacrificio significativo per il lavoratore pubblico. Dopo aver negato la possibilitàƒ di ricondurre lࢠistituto alle previsioni di cui allࢠart. 2105 c.c., lࢠautore, riflettendo sulle ragioni fondanti lࢠesistenza di tale ultima previsione e in considerazione del dato incontrovertibile che oggi lࢠordinamento fonda sul contratto sia i rapporti di impiego pubblico sia quelli di impiego privato, giunge ad individuare un unitario principio secondo il quale àƒ¨ illecito lo svolgimento, da parte del lavoratore, di attivitàƒ inconciliabili con gli interessi che costituiscono la giustificazione profonda dellࢠattivitàƒ del datore di lavoro. Si tratterebbe, insomma, di ࢠun generale principio di tutela dellࢠinteresse pubblico al regolare svolgimento dellࢠattivitàƒ del datore, che si concretizza in entrambi i casi nel sorgere di obbligazioni negative (di non fare/di astenersi) in capo al lavoratore, riferite alle attivitàƒ concorrenziali e a quelle incompatibiliࢠ(Cap III, 3.3) rispettivamente nel privato e nel pubblico Alla luce della esposta conclusione, lࢠautore auspica che tutto il sistema delle incompatibilitàƒ venga ridisegnato in una prospettiva che tenga conto dellࢠesigenza di uniformare al massimo le regole che governano il lavoro, indipendentemente dalla soggettivitàƒ (pubblica o privata) dei datori. Un simile obiettivo, in termini di coerenza ed efficacia, appare perseguibile a partire dal modello disegnato dallࢠart. 53 del D.Lgvo 165/01 in materia di incarichi autorizzabili.

L'istituto dell'incompatibilità nel pubblico impiego

2010

Abstract

Dopo aver brevemente ricostruito lࢠevoluzione dellࢠistituto dellࢠincompatibilitàƒ nel pubblico impiego, tra la sua introduzione nellࢠOrdinamento italiano nel 1908 e la sua attuale formulazione (attraverso le riforme del 1923 e del 1957), lࢠautore ࢠcontestando unࢠopinione diffusa nella letteratura giuslavoristica- esclude che lࢠart. 98 Cost. obblighi il legislatore ordinario ad imporre un dovere di esclusivitàƒ al lavoratore dipendente dalle pubbliche amministrazioni. Successivamente si osserva come nel corso di piàƒ¹ di un secolo la Dottrina, comunque poco interessata al tema, non abbia saputo giustificare in maniera unitaria e coerente la disciplina delle incompatibilitàƒ (se non ricorrendo ad argomentazioni di natura etica o sociale); diversamente la Giurisprudenza, soprattutto in epoca repubblicana, ha cercato di ricondurre la ratio dellࢠistituto alla specificitàƒ del rapporto lavorativo, riuscendo a giustificare le previsioni (e a individuarne i confini di applicazione) solo in relazione alla specialitàƒ del rapporto di lavoro pubblico. Nel secondo capitolo si evidenzia come, in occasione della riforma di fine XX secolo, la scelta di riservare alla legge la disciplina delle incompatibilitàƒ nel pubblico impiego non sia necessariamente in contrasto con la privatizzazione del lavoro pubblico. Si descrivono inoltre le linee generali dellࢠistituto, evidenziandone gli aspetti problematici (in particolare rapporto tra art. 53 del D.Lgvo 165/01 e lࢠart. 1 commi 57 e ss. della L. 662/96) e la collocazione nellࢠambito complessivo della riforma di privatizzazione (con particolare attenzione al tema della natura degli atti). Nellࢠultimo capitolo, si evidenziano le criticitàƒ della disciplina vigente, anche alla luce della discutibile interpretazione datane dalla Corte di Cassazione. In particolare si sottolinea come il sistema sanzionatorio non sia coerente con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro e mantenga una forte connotazione pubblicistica. Si rileva quindi come le critiche allࢠistituto si possano sostanzialmente ricondurre al fatto che il legislatore, mantenendo in vita un istituto risalente e riconducibile a esigenze di varia natura, non ha individuato univocamente nàƒ¨ il fine ultimo delle norme nàƒ¨ quale sia il bene che si intende proteggere; in tal modo si àƒ¨ disegnato un sistema che vieta irragionevolmente le sole attivitàƒ remunerative, implica una profonda differenziazione pubblico/privato, comporta un sacrificio significativo per il lavoratore pubblico. Dopo aver negato la possibilitàƒ di ricondurre lࢠistituto alle previsioni di cui allࢠart. 2105 c.c., lࢠautore, riflettendo sulle ragioni fondanti lࢠesistenza di tale ultima previsione e in considerazione del dato incontrovertibile che oggi lࢠordinamento fonda sul contratto sia i rapporti di impiego pubblico sia quelli di impiego privato, giunge ad individuare un unitario principio secondo il quale àƒ¨ illecito lo svolgimento, da parte del lavoratore, di attivitàƒ inconciliabili con gli interessi che costituiscono la giustificazione profonda dellࢠattivitàƒ del datore di lavoro. Si tratterebbe, insomma, di ࢠun generale principio di tutela dellࢠinteresse pubblico al regolare svolgimento dellࢠattivitàƒ del datore, che si concretizza in entrambi i casi nel sorgere di obbligazioni negative (di non fare/di astenersi) in capo al lavoratore, riferite alle attivitàƒ concorrenziali e a quelle incompatibiliࢠ(Cap III, 3.3) rispettivamente nel privato e nel pubblico Alla luce della esposta conclusione, lࢠautore auspica che tutto il sistema delle incompatibilitàƒ venga ridisegnato in una prospettiva che tenga conto dellࢠesigenza di uniformare al massimo le regole che governano il lavoro, indipendentemente dalla soggettivitàƒ (pubblica o privata) dei datori. Un simile obiettivo, in termini di coerenza ed efficacia, appare perseguibile a partire dal modello disegnato dallࢠart. 53 del D.Lgvo 165/01 in materia di incarichi autorizzabili.
2010
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/332158
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:BNCF-332158