L'evoluzione della normativa recente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ha tentato una sistematizzazione della materia, riconoscendo al MC un ruolo centrale ai fini della gestione e della prevenzione, attraverso la collaborazione col datore di lavoro. Nonostante il tentativo di ampliare la tutela a tutte le attività lavorative, riconoscendo nella valutazione dei rischi il momento guida per tutte le azioni preventive successive, molti sono ancora gli ambiti per cui non vi ਠun definizione chiara del da farsi. Tra questi sicuramente vi sono i vaccini, che nonostante siano riconosciuti a livello internazionale uno strumento fondamentale di prevenzione primaria, sono ancora oggi fortemente osteggiati dai lavoratori quando sussista un rischio biologico. Il rifiuto alla vaccinazione, obbligata o raccomandata che sia, condiziona il giudizio di idoneità che il MC esprime al termine della Sorveglianza sanitaria. La normativa al proposito ਠlacunosa e le conclusioni dei Medici Competenti non sono univoche, laddove neanche i giuristi sembrano condividere un'unica posizione. Tutto ciಠrende poco chiara la sussistenza o meno di una responsabilità da parte dei sanitari e degli altri attori della Sicurezza ed allo stato i Giudici di merito si trovano a dover giudicare caso per caso, districandosi tra l'art. 32 della Costituzione, il codice civile e il decreto 81/2008 e s.m.i., nell'auspicio di una ulteriore revisione e sistemazione della norma, con un occhio pi๠attento sulle criticità lamentate relativamente agli aspetti pratici della sua attuazione.
I vaccini nei lavoratori esposti al rischio biologico: lacune normative e profili di responsabilità professionale del medico competente
2016
Abstract
L'evoluzione della normativa recente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ha tentato una sistematizzazione della materia, riconoscendo al MC un ruolo centrale ai fini della gestione e della prevenzione, attraverso la collaborazione col datore di lavoro. Nonostante il tentativo di ampliare la tutela a tutte le attività lavorative, riconoscendo nella valutazione dei rischi il momento guida per tutte le azioni preventive successive, molti sono ancora gli ambiti per cui non vi ਠun definizione chiara del da farsi. Tra questi sicuramente vi sono i vaccini, che nonostante siano riconosciuti a livello internazionale uno strumento fondamentale di prevenzione primaria, sono ancora oggi fortemente osteggiati dai lavoratori quando sussista un rischio biologico. Il rifiuto alla vaccinazione, obbligata o raccomandata che sia, condiziona il giudizio di idoneità che il MC esprime al termine della Sorveglianza sanitaria. La normativa al proposito ਠlacunosa e le conclusioni dei Medici Competenti non sono univoche, laddove neanche i giuristi sembrano condividere un'unica posizione. Tutto ciಠrende poco chiara la sussistenza o meno di una responsabilità da parte dei sanitari e degli altri attori della Sicurezza ed allo stato i Giudici di merito si trovano a dover giudicare caso per caso, districandosi tra l'art. 32 della Costituzione, il codice civile e il decreto 81/2008 e s.m.i., nell'auspicio di una ulteriore revisione e sistemazione della norma, con un occhio pi๠attento sulle criticità lamentate relativamente agli aspetti pratici della sua attuazione.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/333058
URN:NBN:IT:BNCF-333058