Nel presente lavoro vengono esaminate le forme impiegate dalla contrattazione collettiva per rendere aleatorio il trattamento economico dei lavoratori subordinati. Dapprima ci si occupa del limite alla †œflessibilizzazione†� della retribuzione dei lavoratori subordinati che viene individuato nella †œretribuzione sufficiente†� di cui all'art. 36 Cost., qualificata come elemento essenziale del contratto. Di seguito si sofferma l'attenzione sulla retribuzione di produttività  e di redditività  dei lavoratori del settore privato e sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici privatizzati. Nonostante a queste quote della retribuzione sia astrattamente conferita una funzione incentivante, in concreto non la svolgono: nel lavoro privato a causa della politica egualitaria del sindacato e della †œmodalità †� di determinazione degli obiettivi, nel lavoro pubblico perchà© questa parte della retribuzione ਠstata tradizionalmente erogata †œa pioggia†�. Nel terzo capitolo si prendono in considerazione le liti che possono sorgere se, nel periodo di tempo che va dalla fissazione degli obiettivi a quando si deve verificare il loro conseguimento, il datore di lavoro apporti modifiche organizzative in grado di ripercuotersi sulla capacità  dei prestatori di raggiungere i risultati. Al fine di risolvere tale questione, in chiusura del secondo capitolo, la clausola in tema di retribuzione flessibile ਠstata classificata come condizione sospensiva in quanto una parte del trattamento economico, aggiuntiva alla retribuzione †œbase†�, viene subordinata al conseguimento di obiettivi di produttività  e redditività  qualificabili come eventi futuri ed incerti. Tale qualificazione ਠvolta a consentire l'applicazione dell'art. 1359 c.c. nelle controversie sopra descritte: se i lavoratori non conseguono gli obiettivi a causa di modifiche che il datore di lavoro ha apportato all'organizzazione, si puಠfingere che l'evento (che non si ਠverificato per una condotta imputabile al datore di lavoro) si sia verificato e, di conseguenza, erogare la retribuzione di risultato ai prestatori.

Retribuzione flessibile e contrattazione collettiva

2012

Abstract

Nel presente lavoro vengono esaminate le forme impiegate dalla contrattazione collettiva per rendere aleatorio il trattamento economico dei lavoratori subordinati. Dapprima ci si occupa del limite alla †œflessibilizzazione†� della retribuzione dei lavoratori subordinati che viene individuato nella †œretribuzione sufficiente†� di cui all'art. 36 Cost., qualificata come elemento essenziale del contratto. Di seguito si sofferma l'attenzione sulla retribuzione di produttività  e di redditività  dei lavoratori del settore privato e sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici privatizzati. Nonostante a queste quote della retribuzione sia astrattamente conferita una funzione incentivante, in concreto non la svolgono: nel lavoro privato a causa della politica egualitaria del sindacato e della †œmodalità †� di determinazione degli obiettivi, nel lavoro pubblico perchà© questa parte della retribuzione ਠstata tradizionalmente erogata †œa pioggia†�. Nel terzo capitolo si prendono in considerazione le liti che possono sorgere se, nel periodo di tempo che va dalla fissazione degli obiettivi a quando si deve verificare il loro conseguimento, il datore di lavoro apporti modifiche organizzative in grado di ripercuotersi sulla capacità  dei prestatori di raggiungere i risultati. Al fine di risolvere tale questione, in chiusura del secondo capitolo, la clausola in tema di retribuzione flessibile ਠstata classificata come condizione sospensiva in quanto una parte del trattamento economico, aggiuntiva alla retribuzione †œbase†�, viene subordinata al conseguimento di obiettivi di produttività  e redditività  qualificabili come eventi futuri ed incerti. Tale qualificazione ਠvolta a consentire l'applicazione dell'art. 1359 c.c. nelle controversie sopra descritte: se i lavoratori non conseguono gli obiettivi a causa di modifiche che il datore di lavoro ha apportato all'organizzazione, si puಠfingere che l'evento (che non si ਠverificato per una condotta imputabile al datore di lavoro) si sia verificato e, di conseguenza, erogare la retribuzione di risultato ai prestatori.
2012
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