Con la prima parte, si intende fornire un quadro pressochà© esaustivo delle principali disposizioni in materia di società  a partecipazione pubblica regionale e locale operanti nel campo dei servizi pubblici locali e della loro interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, prendendo le mosse dagli ultimi interventi legislativo. Nella seconda parte, si affronta, invece, il tema dei limiti legislativi alla capacità  di azione delle società  a partecipazione pubblica e dei connessi dubbi interpretativi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. In particolare, l'analisi riguarda l'art. 13 del decreto”Bersani” e il comma 9 dell'art. 23 bis (ora pedissequamente trasfuso nel comma 33 dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011), ossia le principali disposizioni che definiscono, rispettivamente, la capacità  di azione delle società  (a partecipazione pubblica) strumentali e di quelle operanti nel campo dei servizi pubblici locali titolari di affidamenti diretti (assentiti con modalità  diverse dall'evidenza pubblica). Vengono forniti cenni di inquadramento in relazione al cd. procedimento di riordino delle partecipazioni societarie pubbliche previsto dalla legge finanziaria del 2008 (art. 3, commi 27 †" 32). Dal combinato disposto delle suddette norme, cosଠcome interpretate dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, si ricavano, poi, utili indicazioni in ordine alla possibilità , per gli enti pubblici territoriali, di costituire società  con scopo meramente lucrativo (ossia, soggetti societari privi del rapporto di strumentalità  con gli enti costituenti o partecipanti, chiamati ad operare, in regime di concorrenza, in settori completamente liberalizzati) e società  cd. multiutilities (aventi oggetto sociale complesso, la cui attività  si estrinseca tanto nel campo dei servizi strumentali, quanto in quello dei servizi pubblici locali), nonchà© in relazione alla disciplina applicabile all'attività  di detti soggetti societari. La finalità  ultima del contributo consiste nell'individuazione delle linee guida finalizzate alla classificazione delle società  pubbliche in funzione della loro attività .

Le società pubbliche a partecipazione regionale e locale operanti nei settori dei servizi pubblici locali e dei servizi "strumentali" e quelle con scopo lucrativo: la recente evoluzione legislativa, gli ambiti di attività ed i relativi limiti, le prospettive future.

2012

Abstract

Con la prima parte, si intende fornire un quadro pressochà© esaustivo delle principali disposizioni in materia di società  a partecipazione pubblica regionale e locale operanti nel campo dei servizi pubblici locali e della loro interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, prendendo le mosse dagli ultimi interventi legislativo. Nella seconda parte, si affronta, invece, il tema dei limiti legislativi alla capacità  di azione delle società  a partecipazione pubblica e dei connessi dubbi interpretativi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. In particolare, l'analisi riguarda l'art. 13 del decreto”Bersani” e il comma 9 dell'art. 23 bis (ora pedissequamente trasfuso nel comma 33 dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011), ossia le principali disposizioni che definiscono, rispettivamente, la capacità  di azione delle società  (a partecipazione pubblica) strumentali e di quelle operanti nel campo dei servizi pubblici locali titolari di affidamenti diretti (assentiti con modalità  diverse dall'evidenza pubblica). Vengono forniti cenni di inquadramento in relazione al cd. procedimento di riordino delle partecipazioni societarie pubbliche previsto dalla legge finanziaria del 2008 (art. 3, commi 27 †" 32). Dal combinato disposto delle suddette norme, cosଠcome interpretate dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, si ricavano, poi, utili indicazioni in ordine alla possibilità , per gli enti pubblici territoriali, di costituire società  con scopo meramente lucrativo (ossia, soggetti societari privi del rapporto di strumentalità  con gli enti costituenti o partecipanti, chiamati ad operare, in regime di concorrenza, in settori completamente liberalizzati) e società  cd. multiutilities (aventi oggetto sociale complesso, la cui attività  si estrinseca tanto nel campo dei servizi strumentali, quanto in quello dei servizi pubblici locali), nonchà© in relazione alla disciplina applicabile all'attività  di detti soggetti societari. La finalità  ultima del contributo consiste nell'individuazione delle linee guida finalizzate alla classificazione delle società  pubbliche in funzione della loro attività .
2012
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