L'art. 19 del TUE sembrerebbe codificare l'esistenza di una competenza processuale degli Stati membri, finalizzata alla tutela giurisdizionale del diritto sostanziale dell'Unione dotato di effetti diretti. La disposizione ritaglierebbe dunque una sfera di sovranità per gli Stati, la quale tuttavia deve coordinarsi e contemperarsi con tutti i principi fondanti (ed in particolare con quelli “federali”) del diritto dell'Unione: in primis, su un piano generale, dovendo il sistema procedurale rispettare il principio di effettività e di equivalenza. L'incidenza della norma sostanziale europea si ਠpoi manifestata, sul piano particolare, in alcuni segmenti del processo esaminati, ossia attraverso l'imposizione della ragionevolezza del termine prescrizionale per impugnare, con l'erosione del giudicato (seppure in casi limite), fino ad inventare dei veri e propri istituti (l'abuso del diritto) che determinano delle modifiche alle normali regole procedimentali. Il confronto tra il primato e la competenza procedurale suggerirebbe, allora, di abbandonare l'espressione “autonomia procedurale”, poichà© il termine “autonomia” evocherebbe l'idea di un sistema interno chiuso, in grado di funzionare senza interferenze esterne. L'analisi delle pronunce della Corte di giustizia, tese a bilanciare le due opposte esigenze in gioco, ha altresଠevidenziato che qualora la norma processuale nazionale non sia in grado di garantire la tutela della fonte europea, la sua disapplicazione non ਠautomatica ed immediata. Il giudice dovrà ricercare, all'interno del proprio ordinamento, qualunque strumento che consenta l'applicazione del diritto dell'Unione. Solo se la ricerca dia esito negativo, l'organo giudiziario sarà tenuto a creare un nuovo precetto processuale. Inoltre la giurisprudenza scrutinata ha offerto lo spunto per tracciare delle linee guida cui dovrebbe tendere ogni sistema processuale nazionale. Si tratterebbe di due macro aree: il sistema procedurale con certe caratteristiche e la natura del comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Due matrici che potrebbero garantire una pi๠uniforme applicazione del diritto dell'Unione, essendo indipendenti dalle singole circostanze fattuali che di volta in volta si presento al giudice. Si attenuerebbe in tal modo il rischio di giungere a conclusioni opposte a causa delle particolarità dei casi, pur in presenza di due nome processuali non molto dissimili. Si e ben consci che si tratta di un modello che non ha valenza assoluta e che non ਠin grado di poter determinare aprioristicamente la soluzione di tutte le questioni: ad esempio rimane da capire perchà© il giudicato possa essere eroso solo dalla sussistenza di una pratica in materia d'IVA, e non in caso di violazioni di altre norme “comunitarie”. Tuttavia i due elementi individuati da un lato possono costituire il presupposto per una armonizzazione dei vari sistemi processuali, pur nel rispetto delle diversità che li contraddistingue. Dall'altro, essi avrebbero come conseguenza un effetto deflattivo per il rinvio pregiudiziale, il quale potrà essere usato pi๠consapevolmente dal tribunale nazionale, quando l'incertezza non possa essere dissipata dal sistema fino ad ora tracciato dalla Corte di giustizia.
L'incidenza delle fonti europee sulle norme processuali nazionali.
2013
Abstract
L'art. 19 del TUE sembrerebbe codificare l'esistenza di una competenza processuale degli Stati membri, finalizzata alla tutela giurisdizionale del diritto sostanziale dell'Unione dotato di effetti diretti. La disposizione ritaglierebbe dunque una sfera di sovranità per gli Stati, la quale tuttavia deve coordinarsi e contemperarsi con tutti i principi fondanti (ed in particolare con quelli “federali”) del diritto dell'Unione: in primis, su un piano generale, dovendo il sistema procedurale rispettare il principio di effettività e di equivalenza. L'incidenza della norma sostanziale europea si ਠpoi manifestata, sul piano particolare, in alcuni segmenti del processo esaminati, ossia attraverso l'imposizione della ragionevolezza del termine prescrizionale per impugnare, con l'erosione del giudicato (seppure in casi limite), fino ad inventare dei veri e propri istituti (l'abuso del diritto) che determinano delle modifiche alle normali regole procedimentali. Il confronto tra il primato e la competenza procedurale suggerirebbe, allora, di abbandonare l'espressione “autonomia procedurale”, poichà© il termine “autonomia” evocherebbe l'idea di un sistema interno chiuso, in grado di funzionare senza interferenze esterne. L'analisi delle pronunce della Corte di giustizia, tese a bilanciare le due opposte esigenze in gioco, ha altresଠevidenziato che qualora la norma processuale nazionale non sia in grado di garantire la tutela della fonte europea, la sua disapplicazione non ਠautomatica ed immediata. Il giudice dovrà ricercare, all'interno del proprio ordinamento, qualunque strumento che consenta l'applicazione del diritto dell'Unione. Solo se la ricerca dia esito negativo, l'organo giudiziario sarà tenuto a creare un nuovo precetto processuale. Inoltre la giurisprudenza scrutinata ha offerto lo spunto per tracciare delle linee guida cui dovrebbe tendere ogni sistema processuale nazionale. Si tratterebbe di due macro aree: il sistema procedurale con certe caratteristiche e la natura del comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Due matrici che potrebbero garantire una pi๠uniforme applicazione del diritto dell'Unione, essendo indipendenti dalle singole circostanze fattuali che di volta in volta si presento al giudice. Si attenuerebbe in tal modo il rischio di giungere a conclusioni opposte a causa delle particolarità dei casi, pur in presenza di due nome processuali non molto dissimili. Si e ben consci che si tratta di un modello che non ha valenza assoluta e che non ਠin grado di poter determinare aprioristicamente la soluzione di tutte le questioni: ad esempio rimane da capire perchà© il giudicato possa essere eroso solo dalla sussistenza di una pratica in materia d'IVA, e non in caso di violazioni di altre norme “comunitarie”. Tuttavia i due elementi individuati da un lato possono costituire il presupposto per una armonizzazione dei vari sistemi processuali, pur nel rispetto delle diversità che li contraddistingue. Dall'altro, essi avrebbero come conseguenza un effetto deflattivo per il rinvio pregiudiziale, il quale potrà essere usato pi๠consapevolmente dal tribunale nazionale, quando l'incertezza non possa essere dissipata dal sistema fino ad ora tracciato dalla Corte di giustizia.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/335414
URN:NBN:IT:BNCF-335414