Con il presente lavoro, che ha ad oggetto lࢠistituto dello scioglimento anticipato delle Camere nellࢠordinamento costituzionale italiano, il candidato si propone tre obiettivi. Il primo àƒ¨ quello della ricostruzione dogmatica dellࢠistituto che sconta inevitabilmente un grosso debito nei confronti della vasta letteratura giuridica che si àƒ¨ sviluppata nel corso dei decenni. Il secondo obiettivo àƒ¨ quello, ben piàƒ¹ originale, dellࢠindagine sulla prassi che ha contraddistinto il ricorso allo scioglimento nella peculiare realtàƒÂ  italiana. In questo modo si viene colmando uno spazio di ricerca diretto a leggere gli avvenimenti e a ricondurli in un quadro costituzionale sistematico, anche al fine di ricavare utili riflessioni circa la conformitàƒÂ  della prassi stessa al dato normativo, nonchàƒ© sulle modalitàƒÂ  di funzionamento concreto dell'istituto. Il terzo obiettivo, quello piàƒ¹ ambizioso, àƒ¨ utilizzare le considerazioni cosàƒ¬ sviluppate per ricercare soluzioni interpretative adeguate allࢠevoluzione subita dallࢠassetto politico-istituzionale italiano negli ultimi due decenni. Quanto al metodo, la scelta del candidato àƒ¨ stata quella di ricorrere ad uno strumentario che pone in necessaria sequenza logica: a) i presupposti storici/comparatistici e il dibattito in Assemblea costituente, utili per lࢠacquisizione del patrimonio del parlamentarismo europeo del tempo e per la comprensione del substrato su cui si costruisce lࢠedificio costituzionale; b) il testo costituzionale, avvalendosi anche delle importanti considerazioni svolte dalla dottrina piàƒ¹ autorevole; c) la prassi costituzionale, consistente nella fase di implementazione concreta del disposto normativo. La finalitàƒÂ  che il candidato si pone àƒ¨ dimostrare la possibilitàƒÂ  di configurare lo scioglimento secondo un modello di tipo ࢠprimoministerialeࢠ. Per quanto riguarda la prima parte della ricerca, dalla pur sintetica descrizione dei precedenti storici (sia rispetto alle realtàƒÂ  europee, inglese e francese in primis, che al periodo prerepubblicano) si trae conferma che lࢠoperativitàƒÂ  dellࢠistituto àƒ¨ intrinsecamente influenzata dalla forma di governo. Una prima indicazione che emerge con forza àƒ¨ come la strutturazione del sistema partitico e il grado di legame tra Assemblea rappresentativa e Gabinetto condizionino la ratio del potere di scioglimento, la sua titolaritàƒÂ  ed il suo effettivo rendimento. Infatti, in presenza di regimi bipartitici e di impianti istituzionali che accentuano il raccordo fiduciario, il Capo dello Stato tende allࢠemarginazione, e lo scioglimento acquisisce carattere di automaticitàƒÂ  tutte le volte in cui si verificano crisi ministeriali (eventualitàƒÂ  peràƒ² piuttosto rara); piàƒ¹ consueto àƒ¨ invece lo scioglimento primoministeriale libero, come arma politica vera e propria attraverso cui il Governo in carica tende a sfruttare il momento migliore per ricercare il giudizio del popolo. Al contrario, dove il sistema politico àƒ¨ piàƒ¹ dinamico, e il pluralismo sociale radicalizzato, il Capo dello Stato interferisce fortemente nella vita istituzionale e, in particolare, nella formazione dellࢠindirizzo politico: in questࢠottica lo scioglimento viene da questi inglobato, ed il suo ricorso subordinato ad esigenze di recupero della funzionalitàƒÂ  perduta; soprattutto, quando si verificano crisi ministeriali (invero frequenti) il ricorso alle urne non àƒ¨ conseguenza automatica, ma semmai gli viene preferita la via della formazione di un Gabinetto poggiante su una maggioranza alternativa. Lࢠindagine svolta dal candidato sui lavori preparatori mostra come il Costituente abbia voluto perseguire l'obiettivo di allargare le maglie della disciplina costituzionale il piàƒ¹ possibile, in modo da poter successivamente ammettere piàƒ¹ soluzioni interpretative. Questa conclusione àƒ¨ il frutto del modo in cui si sono svolte le discussioni. Le maggiori opzioni prospettate si collocavano lungo una linea che aveva ad un estremo una tassativa preordinazione delle condizioni legittimanti, ed allࢠaltro estremo lࢠesclusiva e pressochàƒ© arbitraria facoltàƒÂ  decisionale dello scioglimento nelle mani del Capo dello Stato; in mezzo, la via mediana (e maggiormente gradita) del potere sàƒ¬ presidenziale, benchàƒ© circondato da tutta una serie di limiti e garanzie, nel quadro della costruzione di una figura moderatrice dei conflitti tra Esecutivo e Legislativo. Ma non bisogna tralasciare che, seppure rare, diverse voci propendevano per la delineazione di un potere governativo di scioglimento la quale impedisse che la subordinazione del Governo al Parlamento si potesse trasformare in degenerazione assemblearista. Quindi, il candidato intende sottolineare come lࢠadamantina prescrizione dellࢠart. 88 non postuli, nellࢠambito dellࢠinterpretazione teleologica che àƒ¨ stata data, alcuno specifico indirizzo interpretativo dominante: il che, in altri termini, àƒ¨ lࢠammissione di una pluralitàƒÂ  di concezioni teoricamente valide. L'analisi del dettato costituzionale non ha potuto prescindere dalla consolidata tripartizione delle teorie interpretative. Dall'analisi della letteratura emerge la preferenza per la prospettiva dualistica, anche in virtàƒ¹ del richiamo che la Costituzione svolge nei confronti delle competenze sia del Presidente della Repubblica (art. 88) che del Governo (art. 89), il che lo convince dellࢠinopportunitàƒÂ  di imporre una visione esclusivista, come invece sovente hanno fatto i sostenitori della tesi presidenziale. Sullࢠaltro versante ciàƒ² gli permette di riconferire una certa dignitàƒÂ  alla tesi governativa, che a partire dal primo decennio repubblicano era stata accantonata in sede di dibattito dottrinario: in questo modo, entrambe le teoriche fondate su una titolaritàƒÂ  esclusiva assumono una pari dignitàƒÂ , benchàƒ¨ parimenti nessuna delle due risulti persuasiva. Invece, accedere alla tesi della partecipazione complessa significa intrinsecamente riconoscere una grande flessibilitàƒÂ  nellࢠesercizio del potere in questione, permettendo cosàƒ¬ una sua piàƒ¹ adeguata idoneitàƒÂ  a mutare le proprie sembianze in fase applicativa e a calarsi di volta in volta nelle situazioni contingenti. Questa costruzione si inserisce nella scelta costituente di rafforzare le garanzie, ed il reciproco controllo che si instaura tra Presidente e Governo rappresenta la principale forma di tutela contro potenziali abusi di potere. Ad ognuno dei due organi spettano peràƒ² compiti differenti, poichàƒ© le finalitàƒÂ  perseguite sono differenti: come lࢠEsecutivo agisce normalmente secondo canoni politici, in quanto principale responsabile dellࢠindirizzo politico, al Capo dello Stato si addice soprattutto il compito di sorvegliare il regolare svolgimento dei meccanismi istituzionali, in posizione di imparzialitàƒÂ . Lo schema costituzionale, secondo il candidato, sembra perciàƒ² puntare sulla leale collaborazione tra i poteri in questione, senza peràƒ² predefinire uno ruolo fisso ed immutabile, ma esaltando le potenzialitàƒÂ  di una configurazione cosàƒ¬ eclettica. Assumendo questa concezione, si ha buon gioco a conferire piena cittadinanza costituzionale allࢠipotesi di scioglimento disposto su proposta del Presidente del Consiglio, che si puàƒ² ricavare in via interpretativa dalla valorizzazione dellࢠart. 89 Cost. anche secondo il suo significato letterale. Al discorso della titolaritàƒÂ  del potere di scioglimento, il candidato lega quello circa i presupposti legittimanti, altro nodo irrisolto. La problematica relativa alla loro definizione troverebbe un decisivo ridimensionamento nel momento in cui si ammette la compartecipazione di Governo e Presidente della Repubblica: il diverso titolo con il quale essi cooperano consentirebbe di prevenire valutazioni pretestuose circa la presenza delle condizioni legittimanti, poichàƒ¨ àƒ¨ nel reciproco controllo che entrambi gli organi individuano i confini entro cui svolgere le rispettive funzioni.

Lo scioglimento delle camere nell'ordinamento costituzionale italiano

2009

Abstract

Con il presente lavoro, che ha ad oggetto lࢠistituto dello scioglimento anticipato delle Camere nellࢠordinamento costituzionale italiano, il candidato si propone tre obiettivi. Il primo àƒ¨ quello della ricostruzione dogmatica dellࢠistituto che sconta inevitabilmente un grosso debito nei confronti della vasta letteratura giuridica che si àƒ¨ sviluppata nel corso dei decenni. Il secondo obiettivo àƒ¨ quello, ben piàƒ¹ originale, dellࢠindagine sulla prassi che ha contraddistinto il ricorso allo scioglimento nella peculiare realtàƒÂ  italiana. In questo modo si viene colmando uno spazio di ricerca diretto a leggere gli avvenimenti e a ricondurli in un quadro costituzionale sistematico, anche al fine di ricavare utili riflessioni circa la conformitàƒÂ  della prassi stessa al dato normativo, nonchàƒ© sulle modalitàƒÂ  di funzionamento concreto dell'istituto. Il terzo obiettivo, quello piàƒ¹ ambizioso, àƒ¨ utilizzare le considerazioni cosàƒ¬ sviluppate per ricercare soluzioni interpretative adeguate allࢠevoluzione subita dallࢠassetto politico-istituzionale italiano negli ultimi due decenni. Quanto al metodo, la scelta del candidato àƒ¨ stata quella di ricorrere ad uno strumentario che pone in necessaria sequenza logica: a) i presupposti storici/comparatistici e il dibattito in Assemblea costituente, utili per lࢠacquisizione del patrimonio del parlamentarismo europeo del tempo e per la comprensione del substrato su cui si costruisce lࢠedificio costituzionale; b) il testo costituzionale, avvalendosi anche delle importanti considerazioni svolte dalla dottrina piàƒ¹ autorevole; c) la prassi costituzionale, consistente nella fase di implementazione concreta del disposto normativo. La finalitàƒÂ  che il candidato si pone àƒ¨ dimostrare la possibilitàƒÂ  di configurare lo scioglimento secondo un modello di tipo ࢠprimoministerialeࢠ. Per quanto riguarda la prima parte della ricerca, dalla pur sintetica descrizione dei precedenti storici (sia rispetto alle realtàƒÂ  europee, inglese e francese in primis, che al periodo prerepubblicano) si trae conferma che lࢠoperativitàƒÂ  dellࢠistituto àƒ¨ intrinsecamente influenzata dalla forma di governo. Una prima indicazione che emerge con forza àƒ¨ come la strutturazione del sistema partitico e il grado di legame tra Assemblea rappresentativa e Gabinetto condizionino la ratio del potere di scioglimento, la sua titolaritàƒÂ  ed il suo effettivo rendimento. Infatti, in presenza di regimi bipartitici e di impianti istituzionali che accentuano il raccordo fiduciario, il Capo dello Stato tende allࢠemarginazione, e lo scioglimento acquisisce carattere di automaticitàƒÂ  tutte le volte in cui si verificano crisi ministeriali (eventualitàƒÂ  peràƒ² piuttosto rara); piàƒ¹ consueto àƒ¨ invece lo scioglimento primoministeriale libero, come arma politica vera e propria attraverso cui il Governo in carica tende a sfruttare il momento migliore per ricercare il giudizio del popolo. Al contrario, dove il sistema politico àƒ¨ piàƒ¹ dinamico, e il pluralismo sociale radicalizzato, il Capo dello Stato interferisce fortemente nella vita istituzionale e, in particolare, nella formazione dellࢠindirizzo politico: in questࢠottica lo scioglimento viene da questi inglobato, ed il suo ricorso subordinato ad esigenze di recupero della funzionalitàƒÂ  perduta; soprattutto, quando si verificano crisi ministeriali (invero frequenti) il ricorso alle urne non àƒ¨ conseguenza automatica, ma semmai gli viene preferita la via della formazione di un Gabinetto poggiante su una maggioranza alternativa. Lࢠindagine svolta dal candidato sui lavori preparatori mostra come il Costituente abbia voluto perseguire l'obiettivo di allargare le maglie della disciplina costituzionale il piàƒ¹ possibile, in modo da poter successivamente ammettere piàƒ¹ soluzioni interpretative. Questa conclusione àƒ¨ il frutto del modo in cui si sono svolte le discussioni. Le maggiori opzioni prospettate si collocavano lungo una linea che aveva ad un estremo una tassativa preordinazione delle condizioni legittimanti, ed allࢠaltro estremo lࢠesclusiva e pressochàƒ© arbitraria facoltàƒÂ  decisionale dello scioglimento nelle mani del Capo dello Stato; in mezzo, la via mediana (e maggiormente gradita) del potere sàƒ¬ presidenziale, benchàƒ© circondato da tutta una serie di limiti e garanzie, nel quadro della costruzione di una figura moderatrice dei conflitti tra Esecutivo e Legislativo. Ma non bisogna tralasciare che, seppure rare, diverse voci propendevano per la delineazione di un potere governativo di scioglimento la quale impedisse che la subordinazione del Governo al Parlamento si potesse trasformare in degenerazione assemblearista. Quindi, il candidato intende sottolineare come lࢠadamantina prescrizione dellࢠart. 88 non postuli, nellࢠambito dellࢠinterpretazione teleologica che àƒ¨ stata data, alcuno specifico indirizzo interpretativo dominante: il che, in altri termini, àƒ¨ lࢠammissione di una pluralitàƒÂ  di concezioni teoricamente valide. L'analisi del dettato costituzionale non ha potuto prescindere dalla consolidata tripartizione delle teorie interpretative. Dall'analisi della letteratura emerge la preferenza per la prospettiva dualistica, anche in virtàƒ¹ del richiamo che la Costituzione svolge nei confronti delle competenze sia del Presidente della Repubblica (art. 88) che del Governo (art. 89), il che lo convince dellࢠinopportunitàƒÂ  di imporre una visione esclusivista, come invece sovente hanno fatto i sostenitori della tesi presidenziale. Sullࢠaltro versante ciàƒ² gli permette di riconferire una certa dignitàƒÂ  alla tesi governativa, che a partire dal primo decennio repubblicano era stata accantonata in sede di dibattito dottrinario: in questo modo, entrambe le teoriche fondate su una titolaritàƒÂ  esclusiva assumono una pari dignitàƒÂ , benchàƒ¨ parimenti nessuna delle due risulti persuasiva. Invece, accedere alla tesi della partecipazione complessa significa intrinsecamente riconoscere una grande flessibilitàƒÂ  nellࢠesercizio del potere in questione, permettendo cosàƒ¬ una sua piàƒ¹ adeguata idoneitàƒÂ  a mutare le proprie sembianze in fase applicativa e a calarsi di volta in volta nelle situazioni contingenti. Questa costruzione si inserisce nella scelta costituente di rafforzare le garanzie, ed il reciproco controllo che si instaura tra Presidente e Governo rappresenta la principale forma di tutela contro potenziali abusi di potere. Ad ognuno dei due organi spettano peràƒ² compiti differenti, poichàƒ© le finalitàƒÂ  perseguite sono differenti: come lࢠEsecutivo agisce normalmente secondo canoni politici, in quanto principale responsabile dellࢠindirizzo politico, al Capo dello Stato si addice soprattutto il compito di sorvegliare il regolare svolgimento dei meccanismi istituzionali, in posizione di imparzialitàƒÂ . Lo schema costituzionale, secondo il candidato, sembra perciàƒ² puntare sulla leale collaborazione tra i poteri in questione, senza peràƒ² predefinire uno ruolo fisso ed immutabile, ma esaltando le potenzialitàƒÂ  di una configurazione cosàƒ¬ eclettica. Assumendo questa concezione, si ha buon gioco a conferire piena cittadinanza costituzionale allࢠipotesi di scioglimento disposto su proposta del Presidente del Consiglio, che si puàƒ² ricavare in via interpretativa dalla valorizzazione dellࢠart. 89 Cost. anche secondo il suo significato letterale. Al discorso della titolaritàƒÂ  del potere di scioglimento, il candidato lega quello circa i presupposti legittimanti, altro nodo irrisolto. La problematica relativa alla loro definizione troverebbe un decisivo ridimensionamento nel momento in cui si ammette la compartecipazione di Governo e Presidente della Repubblica: il diverso titolo con il quale essi cooperano consentirebbe di prevenire valutazioni pretestuose circa la presenza delle condizioni legittimanti, poichàƒ¨ àƒ¨ nel reciproco controllo che entrambi gli organi individuano i confini entro cui svolgere le rispettive funzioni.
2009
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