: La tesi tratta delle fattispecie associative e delle problematiche a esse connesse; in particolare, la nostra attenzione ਠrivolta, nell'ambito dei delitti contro la “personalità dello Stato”, a quelli definiti di “associazione politica”. Si tratta di una categoria di reati nei quali pi๠marcata si avverte l'ideologia autoritaria ispiratrice del Codice Rocco. Il legislatore del '30, ha, infatti, assicurato, nella gerarchia dei beni ritenuti meritevoli di tutela, un ruolo primario allo Stato, sanzionando le condotte tese a “offendere” la sua personalità nel titolo I della parte II (o “speciale”) del codice; quella dedicata, per l'appunto, all'elencazione delle singole fattispecie incriminatrici. Per ragioni di sistematicità abbiamo suddiviso la trattazione in due parti. Nella prima, movendo da premesse di carattere storico, abbiamo visto come, all'indomani della sua unificazione, il Regno d'Italia ebbe a fare i conti con quel fenomeno, definito “brigantaggio”, che, a differenza di altri, quali a esempio “mafia” o “camorra”, aveva assunto una vera e propria connotazione politica. E per contrastare tale forma di “devianza”, si affermಠun diritto penale della pericolosità sociale, che mirava a colpire, già allora, le “associazioni illecite” e finanche i concorrenti esterni a esse. Ci siamo, poi, soffermati sulle singole figure di reato presenti nell'attuale sistema, frutto di opzioni politico-criminali funzionali a un regime autoritario, cui si ਠaggiunta, come reazione ai cc.dd. “anni di piombo”, una nuova legislazione d'emergenza, che ha prodotto, tra l'altro, una nuova figura di delitto di “associazione politica”, disciplinato attraverso l'art. 270bis c.p. Tra i limiti della fattispecie associativa ਠstato evidenziato il difetto di tassatività e determinatezza, tale da lasciare al giudice ampi margini di discrezionalità nell'interpretazione; il che avviene in particolar modo nell'ipotesi di banda armata (art. 306 c.p.). Al tempo stesso sembra venir meno anche il rispetto del principio di offensività , soprattutto laddove, come nella cospirazione politica (artt. 304 e 305 c.p.) o nelle associazioni sovversive (art. 270 c.p.), pi๠palesemente acquista rilevanza la mera adesione al programma associativo, al di là dell'accertamento della commissione dei delitti-scopo. La legislazione dell'emergenza, inaugurata dalla Legge Reale del '75, favorirà , poi, il riaffermarsi del diritto penale dell'“autore”, attraverso la stigmatizzazione delle figure del “terrorista”, da un lato, e del “dissociato” o “pentito”, dall'altro. La seconda parte ਠdedicata alle problematiche nate all'indomani dell'11 settembre 2001, quando l'U.E. si ਠprontamente posizionata al fianco degli U.S.A. nella lotta al c.d. “terrorismo internazionale”. Con riferimento a tale nozione la Commissione Europea ha ritenuto necessario il riavvicinamento delle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri. Attraverso una proposta di decisione quadro del 19 settembre 2001, la Commissione ha, infatti, tentato di definire giuridicamente e in maniera unitaria gli elementi costitutivi dei reati di “terrorismo”, ossia quelli “commessi da singoli individui o da gruppi di persone contro uno o pi๠paesi, contro le loro istituzioni o popolazioni, a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le strutture politiche, economiche o sociali del paese”. Al nuovo quadro politico comunitario l'ordinamento italiano ha cercato di adeguarsi attraverso il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modifiche in L. 15 dicembre 2001, n. 438, che ha, tra l'altro, riformulato l'art. 270bis e introdotto l'art. 270ter c.p. La scelta del legislatore ਠstata quella di utilizzare una fattispecie di reato associativo presente nel nostro sistema (l'art. 270bis c.p.), conferendo specifica rilevanza penale anche a quelle associazioni cui si attribuiscono finalità di “terrorismo internazionale”. La figura di reato in esame, che già prima della riforma ha suscitato non poche perplessità , assume adesso una portata repressiva pi๠ampia. Quanto, poi, all'art. 270ter, attraverso tale nuova forma di incriminazione si ਠinteso punire anche la condotta di chi, all'infuori dei casi di concorso o di favoreggiamento, fornisca comunque un sostegno esterno ai partecipanti delle associazioni di cui agli artt. 270 e 270bis c.p., apprestando, in tal modo, un ulteriore mezzo ai fini della neutralizzazione di queste. Da ultimo ਠstato segnalato il recente D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni in L. 31 luglio 2005, n. 155, recante, tra l'altro, nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo (artt. 270quater, 270quinquies e 270sexies).
Dai delitti di "associazione politica" alla lotta al "terrorismo internazionale"
2006
Abstract
: La tesi tratta delle fattispecie associative e delle problematiche a esse connesse; in particolare, la nostra attenzione ਠrivolta, nell'ambito dei delitti contro la “personalità dello Stato”, a quelli definiti di “associazione politica”. Si tratta di una categoria di reati nei quali pi๠marcata si avverte l'ideologia autoritaria ispiratrice del Codice Rocco. Il legislatore del '30, ha, infatti, assicurato, nella gerarchia dei beni ritenuti meritevoli di tutela, un ruolo primario allo Stato, sanzionando le condotte tese a “offendere” la sua personalità nel titolo I della parte II (o “speciale”) del codice; quella dedicata, per l'appunto, all'elencazione delle singole fattispecie incriminatrici. Per ragioni di sistematicità abbiamo suddiviso la trattazione in due parti. Nella prima, movendo da premesse di carattere storico, abbiamo visto come, all'indomani della sua unificazione, il Regno d'Italia ebbe a fare i conti con quel fenomeno, definito “brigantaggio”, che, a differenza di altri, quali a esempio “mafia” o “camorra”, aveva assunto una vera e propria connotazione politica. E per contrastare tale forma di “devianza”, si affermಠun diritto penale della pericolosità sociale, che mirava a colpire, già allora, le “associazioni illecite” e finanche i concorrenti esterni a esse. Ci siamo, poi, soffermati sulle singole figure di reato presenti nell'attuale sistema, frutto di opzioni politico-criminali funzionali a un regime autoritario, cui si ਠaggiunta, come reazione ai cc.dd. “anni di piombo”, una nuova legislazione d'emergenza, che ha prodotto, tra l'altro, una nuova figura di delitto di “associazione politica”, disciplinato attraverso l'art. 270bis c.p. Tra i limiti della fattispecie associativa ਠstato evidenziato il difetto di tassatività e determinatezza, tale da lasciare al giudice ampi margini di discrezionalità nell'interpretazione; il che avviene in particolar modo nell'ipotesi di banda armata (art. 306 c.p.). Al tempo stesso sembra venir meno anche il rispetto del principio di offensività , soprattutto laddove, come nella cospirazione politica (artt. 304 e 305 c.p.) o nelle associazioni sovversive (art. 270 c.p.), pi๠palesemente acquista rilevanza la mera adesione al programma associativo, al di là dell'accertamento della commissione dei delitti-scopo. La legislazione dell'emergenza, inaugurata dalla Legge Reale del '75, favorirà , poi, il riaffermarsi del diritto penale dell'“autore”, attraverso la stigmatizzazione delle figure del “terrorista”, da un lato, e del “dissociato” o “pentito”, dall'altro. La seconda parte ਠdedicata alle problematiche nate all'indomani dell'11 settembre 2001, quando l'U.E. si ਠprontamente posizionata al fianco degli U.S.A. nella lotta al c.d. “terrorismo internazionale”. Con riferimento a tale nozione la Commissione Europea ha ritenuto necessario il riavvicinamento delle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri. Attraverso una proposta di decisione quadro del 19 settembre 2001, la Commissione ha, infatti, tentato di definire giuridicamente e in maniera unitaria gli elementi costitutivi dei reati di “terrorismo”, ossia quelli “commessi da singoli individui o da gruppi di persone contro uno o pi๠paesi, contro le loro istituzioni o popolazioni, a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le strutture politiche, economiche o sociali del paese”. Al nuovo quadro politico comunitario l'ordinamento italiano ha cercato di adeguarsi attraverso il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modifiche in L. 15 dicembre 2001, n. 438, che ha, tra l'altro, riformulato l'art. 270bis e introdotto l'art. 270ter c.p. La scelta del legislatore ਠstata quella di utilizzare una fattispecie di reato associativo presente nel nostro sistema (l'art. 270bis c.p.), conferendo specifica rilevanza penale anche a quelle associazioni cui si attribuiscono finalità di “terrorismo internazionale”. La figura di reato in esame, che già prima della riforma ha suscitato non poche perplessità , assume adesso una portata repressiva pi๠ampia. Quanto, poi, all'art. 270ter, attraverso tale nuova forma di incriminazione si ਠinteso punire anche la condotta di chi, all'infuori dei casi di concorso o di favoreggiamento, fornisca comunque un sostegno esterno ai partecipanti delle associazioni di cui agli artt. 270 e 270bis c.p., apprestando, in tal modo, un ulteriore mezzo ai fini della neutralizzazione di queste. Da ultimo ਠstato segnalato il recente D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni in L. 31 luglio 2005, n. 155, recante, tra l'altro, nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo (artt. 270quater, 270quinquies e 270sexies).| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/336208
URN:NBN:IT:BNCF-336208