La disciplina dei delitti contro la Pubblica Amministrazione prevista dal codice penale, nonostante i molteplici interventi riformistici realizzati negli ultimi vent'anni per cercare di allinearla alle mutate esigenze costituzionali, alla nuova complessità dell'organizzazione amministrativa ed al progressivo bisogno di tutela anche rispetto a beni giuridici di rilevanza sovranazionale, continua a risultare incapace di fronteggiare adeguatamente il fenomeno †" in continua espansione †" della corruzione, giudicato da Vassalli uno dei fattori di erosione dello Stato sociale di diritto. L'inefficienza della risposta punitiva nasce sia dal fatto che non esiste una definizione di corruzione unica ed universalmente accettata, sia dal fatto che esistono diverse forme di corruzione, che rendono difficile l'individuazione e l'accertamento dei comportamenti corruttivi di rilievo penale. Il fenomeno giuridico della corruzione ਠriconducibile a diverse fattispecie criminose disciplinate nel Titolo II (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) del Libro II del codice penale, quali: la corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) o corruzione "impropria"; la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), o corruzione "propria"; la corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p); la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); le pene per il corruttore (art. 321 c.p.). In via generale, la corruzione si realizza attraverso la condotta propria del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che †" d'accordo con il privato †" riceve indebitamente, per sà© o per altri, denaro o altre utilità : il delitto in questione implica, quindi, la violazione di un dovere inerente ad una posizione di potere (non necessariamente pubblico), che presuppone un determinato sistema normativo di riferimento, sia esso politico, giuridico o economico, che non sempre si concretizza nel compimento di un atto antigiuridico, e che ਠfinalizzata all'ottenimento di un beneficio indebito, non necessariamente economico. Solitamente, la condotta ਠposta in essere in maniera segreta o riservata. Diverse sono, quindi, le forme in cui la corruzione si manifesta, cosଠcome diverse sono le caratteristiche che la contraddistinguono, e che fanno di essa un fenomeno difficilmente controllabile che si infiltra nei gangli della democrazia e che genera la commissione di altri reati. Se si considera che l'oggetto specifico della tutela penale ਠl'interesse generale al buon andamento della Pubblica Amministrazione, gravemente offeso dalla venalità di pubblici funzionari che tradiscono il dovere di fedeltà all'Amministrazione stessa, ਠevidente che il tema della riforma delle norme penali concernenti la Pubblica Amministrazione ਠpi๠che mai attuale, poichà© la tutela dell'efficienza ed il regolare funzionamento dell'Amministrazione costituiscono i punti nevralgici intorno ai quali ruota il dibattito giuridico-politico sull'effettività del sistema. L'ostacolo pi๠difficile che la Pubblica Amministrazione si trova a dover affrontare e superare, infatti, ਠrappresentato dalla creazione di "un pi๠consapevole egualitario rapporto tra cittadini ed autorità " , nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost. che sancisce il diritto del cittadino alla legalità ed alla democraticità della Pubblica Amministrazione. La realizzazione di tale rapporto presuppone, quindi, la sconfitta della corruzione sul piano giuridico, economico, sociale, obiettivo che il legislatore ha inteso realizzare attraverso una serie di interventi riformatori che tuttavia non sono stati in grado di incidere in maniera significativa ed a fondo nella materia e di dare soluzione ai problemi reali emersi nella prassi applicativa
I delitti di corruzione. La corruzione in atti giudiziari: struttura, forme ed obiettivi alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 aprile 2010, n. 15208.
2010
Abstract
La disciplina dei delitti contro la Pubblica Amministrazione prevista dal codice penale, nonostante i molteplici interventi riformistici realizzati negli ultimi vent'anni per cercare di allinearla alle mutate esigenze costituzionali, alla nuova complessità dell'organizzazione amministrativa ed al progressivo bisogno di tutela anche rispetto a beni giuridici di rilevanza sovranazionale, continua a risultare incapace di fronteggiare adeguatamente il fenomeno †" in continua espansione †" della corruzione, giudicato da Vassalli uno dei fattori di erosione dello Stato sociale di diritto. L'inefficienza della risposta punitiva nasce sia dal fatto che non esiste una definizione di corruzione unica ed universalmente accettata, sia dal fatto che esistono diverse forme di corruzione, che rendono difficile l'individuazione e l'accertamento dei comportamenti corruttivi di rilievo penale. Il fenomeno giuridico della corruzione ਠriconducibile a diverse fattispecie criminose disciplinate nel Titolo II (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) del Libro II del codice penale, quali: la corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) o corruzione "impropria"; la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), o corruzione "propria"; la corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p); la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); le pene per il corruttore (art. 321 c.p.). In via generale, la corruzione si realizza attraverso la condotta propria del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che †" d'accordo con il privato †" riceve indebitamente, per sà© o per altri, denaro o altre utilità : il delitto in questione implica, quindi, la violazione di un dovere inerente ad una posizione di potere (non necessariamente pubblico), che presuppone un determinato sistema normativo di riferimento, sia esso politico, giuridico o economico, che non sempre si concretizza nel compimento di un atto antigiuridico, e che ਠfinalizzata all'ottenimento di un beneficio indebito, non necessariamente economico. Solitamente, la condotta ਠposta in essere in maniera segreta o riservata. Diverse sono, quindi, le forme in cui la corruzione si manifesta, cosଠcome diverse sono le caratteristiche che la contraddistinguono, e che fanno di essa un fenomeno difficilmente controllabile che si infiltra nei gangli della democrazia e che genera la commissione di altri reati. Se si considera che l'oggetto specifico della tutela penale ਠl'interesse generale al buon andamento della Pubblica Amministrazione, gravemente offeso dalla venalità di pubblici funzionari che tradiscono il dovere di fedeltà all'Amministrazione stessa, ਠevidente che il tema della riforma delle norme penali concernenti la Pubblica Amministrazione ਠpi๠che mai attuale, poichà© la tutela dell'efficienza ed il regolare funzionamento dell'Amministrazione costituiscono i punti nevralgici intorno ai quali ruota il dibattito giuridico-politico sull'effettività del sistema. L'ostacolo pi๠difficile che la Pubblica Amministrazione si trova a dover affrontare e superare, infatti, ਠrappresentato dalla creazione di "un pi๠consapevole egualitario rapporto tra cittadini ed autorità " , nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost. che sancisce il diritto del cittadino alla legalità ed alla democraticità della Pubblica Amministrazione. La realizzazione di tale rapporto presuppone, quindi, la sconfitta della corruzione sul piano giuridico, economico, sociale, obiettivo che il legislatore ha inteso realizzare attraverso una serie di interventi riformatori che tuttavia non sono stati in grado di incidere in maniera significativa ed a fondo nella materia e di dare soluzione ai problemi reali emersi nella prassi applicativa| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/337246
URN:NBN:IT:BNCF-337246