Lo scopo di questa ricerca ਠquello di accertare, innanzitutto, quali siano i fattori giuridici che complicano l'affermazione del diritto di libertà  religiosa, compromettendone, contestualmente, il rapporto tra questo ed il principio d'eguaglianza †" la cui sussistenza si ritiene essenziale, in un ordinamento giuridico laico e democratico, per l'affermazione piena dei valori del diritto -, e quindi di verificare se esistono i presupposti normativi e di fatto per un'inversione di tendenza, ovvero, per sviluppare un ordinamento giuridico capace di garantire armoniosamente a tutti il diritto all'eguale libertà  religiosa. Si dovrà , pertanto, valutare che cos'ਠla libertà  religiosa, cosa deve garantire il diritto di libertà  religiosa per non disattendere lo spirito del principio, in che modo deve essere tutelato e riconosciuto questo diritto, quali sono i presupposti giuridici, chi sono i soggetti destinatari del diritto, quale deve essere il rapporto con il principio d'eguaglianza, ed infine, quale ਠl'oggetto dell'eguaglianza religiosa. L'attuale problema giuridico della libertà  religiosa à¨, infatti, fondato su due grandi questioni: quella della traduzione in diritto del principio che ne ਠalla base, e quella dell'identificazione di un rapporto congeniale con il principio d'eguaglianza religiosa. Entrambe le questioni rispondono a due effettive necessità , ossia valorizzare in termini giuridici i fattori che compongono il †œmosaico†� valoriale del principio di libertà  religiosa - in modo da non snaturarne i significati, evitando cosଠdi garantire un diritto eccessivamente distante dal principio, e che di questo ricordi solo l'aspetto formale -, e consentire a tutti di poter beneficiare in maniera piena - quindi nel rispetto delle diversità  culturali e di credenza -, del diritto di libertà  religiosa. Questo studio propone, pertanto, una dinamica riflessione sul rapporto tra eguaglianza e libertà  religiosa, definendone ed inquadrandone storicamente la portata dei principi, qualificandone gli imprescindibili valori che devono comporre di significato il diritto di libertà  religiosa, verificandone lo stato di attuazione nell'Unione Europea, e sviluppando un percorso giuridico che sia potenzialmente capace di perseguire e raggiungere l'eguale libertà  religiosa. Non ਠtrascurabile, infatti, che quello di libertà  religiosa ਠun diritto estremamente complesso, ricco di impulsi valoriali, di certo suscettibile d'interpretazioni pi๠o meno estensive, ma che nella sua funzionalità , per potersi ritenere affermato, necessita dell'effettiva ed imprescindibile sussistenza †" e quindi del riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico e della comunità  civile -, di determinati sottodiritti - o per meglio dire, di diritti ad esso complementari -, che ne compongono la portata etica. Riconoscere a tutti queste prerogative, e riservare ad ogni credenza la possibilità  di potersi sentire - nello stesso tempo - tutelata ed integrata all'interno della comunità  civile, significa compiere quell'ulteriore passo avanti verso il moderno progresso sociale e giuridico, rappresentato dal passaggio ad una dimensione interculturale della società , che ਠappunto il presupposto per la piena affermazione dell'eguale libertà  religiosa. Difatti, accordare la giusta attenzione a questa fase di †œcostruzione†� giuridica del diritto di libertà  religiosa - rilevando ciಠche di essenziale dal principio deve essere trasposto in diritto -, e coinvolgere la società  in un dialogo formativo e produttivo, significa creare i presupposti per la positiva sedimentazione del messaggio etico ivi contenuto, e per la contestuale piena affermazione del diritto. E si comprenderà  bene, come l'analisi del †œtessuto†� valoriale del diritto di libertà  religiosa non possa prescindere dallo studio della genesi politico †" filosofica del principio che ne ਠalla base, in quanto, ਠquest'ultimo a rappresentare l'integrale composizione degli elementi ideali costitutivi la libertà  religiosa, che saranno successivamente recepiti dall'ordinamento giuridico, mediante il processo di traduzione del principio in diritto. Quando, invece, tutto questo non accade, viene a strutturarsi giuridicamente un'idea di libertà  religiosa che ਠmolto distante dalla reale portata del principio, finendo cosଠper generare una tutela fin troppo personalistica del senso di religiosità  che, come conseguenza, comporta non soltanto la mancata affermazione di quelli che sono i presupposti necessari per l'effettivo esercizio - per tutti - del diritto di libertà  religiosa, ma che risulta assai discriminatoria, e che esprime un concetto di libertà  e di multireligiosità , di molto inferiore all'ideale di mera tolleranza, che †" per quanto storicamente importante †" appare oggi retrivo e giuridicamente superato. In conseguenza di tale frattura tra principio e diritto, e tra questi e la realtà  sociale contemporanea, la libertà  religiosa costituisce oggi un problema sia di forma che di contenuto: se ne comprende la forza politica del messaggio socializzante, se ne utilizza lo spirito per svilupparne pretese materiali, se ne contestualizza la †œsostanza†� valoriale per adattarla ai diversi ordinamenti giuridici, se ne sviluppa la capacità  penetrativa per radicare gli interessi di potere all'interno della comunità  civile - vestendo di dignità  le pi๠importanti dichiarazioni dei diritti -, ma ciಠnonostante, nel mondo, continua a restare un diritto per pochi, interpretato in maniera scorretta †" evanescente sotto il profilo giuridico - e alla portata di nessuno - se lo si considera nel suo reale e complessivo contenuto -, essendo in genere rapportato alla sola dimensione collettiva del fenomeno religioso. Trascurare la prevalenza dell'aspetto individuale del diritto di libertà  religiosa †" ossia l'inviolabilità  della libera formazione ed affermazione della coscienza umana -, significa, infatti, precluderne del tutto il riconoscimento. Perchà© appartenere ad una maggioranza †" anche se puಠgarantire una posizione di comodo -, non rende nà© felici, nà© religiosamente liberi, in quanto l'induzione ad assumere determinati comportamenti o ad essere in un determinato modo, non presuppone una libera autodeterminazione dell'individuo, che pertanto vive una religiosità  riflessa, costituita dai diritti e dalle qualità  †" o meglio dai privilegi - attribuiti dallo Stato alle confessioni religiose di maggioranza, e che in nulla rappresentano le concrete esigenze delle credenze individuali e l'effettiva volontà  dei soggetti consociati. La felicità  dell'uomo †" intesa come piena affermazione della sua personalità  - presuppone, invece, l'armonioso sviluppo della sua identità  culturale e del senso della sua credenza, in una relazione di positiva fusione con i temi costituenti e realizzanti la comunità  civile a cui egli appartiene. E l'eguale libertà  religiosa ne ਠcertamente un presupposto fondante, un tassello decisivo per il perseguimento del bene pi๠importante, quello della sovrana dignità  umana.

L'eguale libertà  religiosa. Dall'ideale filosofico al diritto positivo

2011

Abstract

Lo scopo di questa ricerca ਠquello di accertare, innanzitutto, quali siano i fattori giuridici che complicano l'affermazione del diritto di libertà  religiosa, compromettendone, contestualmente, il rapporto tra questo ed il principio d'eguaglianza †" la cui sussistenza si ritiene essenziale, in un ordinamento giuridico laico e democratico, per l'affermazione piena dei valori del diritto -, e quindi di verificare se esistono i presupposti normativi e di fatto per un'inversione di tendenza, ovvero, per sviluppare un ordinamento giuridico capace di garantire armoniosamente a tutti il diritto all'eguale libertà  religiosa. Si dovrà , pertanto, valutare che cos'ਠla libertà  religiosa, cosa deve garantire il diritto di libertà  religiosa per non disattendere lo spirito del principio, in che modo deve essere tutelato e riconosciuto questo diritto, quali sono i presupposti giuridici, chi sono i soggetti destinatari del diritto, quale deve essere il rapporto con il principio d'eguaglianza, ed infine, quale ਠl'oggetto dell'eguaglianza religiosa. L'attuale problema giuridico della libertà  religiosa à¨, infatti, fondato su due grandi questioni: quella della traduzione in diritto del principio che ne ਠalla base, e quella dell'identificazione di un rapporto congeniale con il principio d'eguaglianza religiosa. Entrambe le questioni rispondono a due effettive necessità , ossia valorizzare in termini giuridici i fattori che compongono il †œmosaico†� valoriale del principio di libertà  religiosa - in modo da non snaturarne i significati, evitando cosଠdi garantire un diritto eccessivamente distante dal principio, e che di questo ricordi solo l'aspetto formale -, e consentire a tutti di poter beneficiare in maniera piena - quindi nel rispetto delle diversità  culturali e di credenza -, del diritto di libertà  religiosa. Questo studio propone, pertanto, una dinamica riflessione sul rapporto tra eguaglianza e libertà  religiosa, definendone ed inquadrandone storicamente la portata dei principi, qualificandone gli imprescindibili valori che devono comporre di significato il diritto di libertà  religiosa, verificandone lo stato di attuazione nell'Unione Europea, e sviluppando un percorso giuridico che sia potenzialmente capace di perseguire e raggiungere l'eguale libertà  religiosa. Non ਠtrascurabile, infatti, che quello di libertà  religiosa ਠun diritto estremamente complesso, ricco di impulsi valoriali, di certo suscettibile d'interpretazioni pi๠o meno estensive, ma che nella sua funzionalità , per potersi ritenere affermato, necessita dell'effettiva ed imprescindibile sussistenza †" e quindi del riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico e della comunità  civile -, di determinati sottodiritti - o per meglio dire, di diritti ad esso complementari -, che ne compongono la portata etica. Riconoscere a tutti queste prerogative, e riservare ad ogni credenza la possibilità  di potersi sentire - nello stesso tempo - tutelata ed integrata all'interno della comunità  civile, significa compiere quell'ulteriore passo avanti verso il moderno progresso sociale e giuridico, rappresentato dal passaggio ad una dimensione interculturale della società , che ਠappunto il presupposto per la piena affermazione dell'eguale libertà  religiosa. Difatti, accordare la giusta attenzione a questa fase di †œcostruzione†� giuridica del diritto di libertà  religiosa - rilevando ciಠche di essenziale dal principio deve essere trasposto in diritto -, e coinvolgere la società  in un dialogo formativo e produttivo, significa creare i presupposti per la positiva sedimentazione del messaggio etico ivi contenuto, e per la contestuale piena affermazione del diritto. E si comprenderà  bene, come l'analisi del †œtessuto†� valoriale del diritto di libertà  religiosa non possa prescindere dallo studio della genesi politico †" filosofica del principio che ne ਠalla base, in quanto, ਠquest'ultimo a rappresentare l'integrale composizione degli elementi ideali costitutivi la libertà  religiosa, che saranno successivamente recepiti dall'ordinamento giuridico, mediante il processo di traduzione del principio in diritto. Quando, invece, tutto questo non accade, viene a strutturarsi giuridicamente un'idea di libertà  religiosa che ਠmolto distante dalla reale portata del principio, finendo cosଠper generare una tutela fin troppo personalistica del senso di religiosità  che, come conseguenza, comporta non soltanto la mancata affermazione di quelli che sono i presupposti necessari per l'effettivo esercizio - per tutti - del diritto di libertà  religiosa, ma che risulta assai discriminatoria, e che esprime un concetto di libertà  e di multireligiosità , di molto inferiore all'ideale di mera tolleranza, che †" per quanto storicamente importante †" appare oggi retrivo e giuridicamente superato. In conseguenza di tale frattura tra principio e diritto, e tra questi e la realtà  sociale contemporanea, la libertà  religiosa costituisce oggi un problema sia di forma che di contenuto: se ne comprende la forza politica del messaggio socializzante, se ne utilizza lo spirito per svilupparne pretese materiali, se ne contestualizza la †œsostanza†� valoriale per adattarla ai diversi ordinamenti giuridici, se ne sviluppa la capacità  penetrativa per radicare gli interessi di potere all'interno della comunità  civile - vestendo di dignità  le pi๠importanti dichiarazioni dei diritti -, ma ciಠnonostante, nel mondo, continua a restare un diritto per pochi, interpretato in maniera scorretta †" evanescente sotto il profilo giuridico - e alla portata di nessuno - se lo si considera nel suo reale e complessivo contenuto -, essendo in genere rapportato alla sola dimensione collettiva del fenomeno religioso. Trascurare la prevalenza dell'aspetto individuale del diritto di libertà  religiosa †" ossia l'inviolabilità  della libera formazione ed affermazione della coscienza umana -, significa, infatti, precluderne del tutto il riconoscimento. Perchà© appartenere ad una maggioranza †" anche se puಠgarantire una posizione di comodo -, non rende nà© felici, nà© religiosamente liberi, in quanto l'induzione ad assumere determinati comportamenti o ad essere in un determinato modo, non presuppone una libera autodeterminazione dell'individuo, che pertanto vive una religiosità  riflessa, costituita dai diritti e dalle qualità  †" o meglio dai privilegi - attribuiti dallo Stato alle confessioni religiose di maggioranza, e che in nulla rappresentano le concrete esigenze delle credenze individuali e l'effettiva volontà  dei soggetti consociati. La felicità  dell'uomo †" intesa come piena affermazione della sua personalità  - presuppone, invece, l'armonioso sviluppo della sua identità  culturale e del senso della sua credenza, in una relazione di positiva fusione con i temi costituenti e realizzanti la comunità  civile a cui egli appartiene. E l'eguale libertà  religiosa ne ਠcertamente un presupposto fondante, un tassello decisivo per il perseguimento del bene pi๠importante, quello della sovrana dignità  umana.
2011
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