Il fenomeno del terrorismo internazionale ਠfra quelli che hanno da tempo interessato la comunità  internazionale ma che, a seguito degli attentati perpetrati negli Stati Uniti nel settembre 2001, ha suscitato un interesse di rilievo tanto per la gravità  di tali attentati, quanto per la necessità  avvertita nella comunità  internazionale di adottare misure atte a reprimerli. Sin dalle prime occasioni in cui la questione del terrorismo internazionale ਠstata affrontata nell'ambito delle Nazioni Unite, per limitarsi al secondo dopoguerra, ਠapparso chiaro quali fossero le profonde divergenze in merito alla sua definizione, ancora oggi attuali. Il dibattito si concentrಠall'inizio essenzialmente su quali atti dovessero essere considerati terroristici, e pi๠precisamente se tale nozione comprendesse solo il terrorismo di privati “sponsorizzato” da Stati o anche il terrorismo di Stato. Sin da allora si delineಠuna spaccatura nella comunità  internazionale fra gli Stati occidentali, i quali circoscrivevano il dibattito al terrorismo di privati sponsorizzato da Stati, e gli Stati afro-asiatici ed arabi, che estendevano il dibattito anche e soprattutto al terrorismo di Stato, ovvero agli atti di aggressione compiuti da organi dello Stato in particolare contro i popoli i quali, legittimamente sulla base del diritto internazionale, lottavano per la propria autodeterminazione. Un ulteriore motivo di scontro emerse circa la volontà , manifestata dal gruppo degli Stati afro-asiatici e arabi, di non confondere gli atti terroristici con le azioni dei suddetti popoli. Tali divergenze hanno peraltro determinato l'impossibilità  di trovare un accordo generale e/o universale per la predisposizione di strumenti giuridici che, condannando il terrorismo internazionale, prevedessero misure per la sua prevenzione e repressione. Una conferma di ciಠਠil quadro giuridico alquanto frammentato che risulta dalle varie convenzioni internazionali stipulate in questa materia. Da un lato, sono state stipulate convenzioni che hanno sଠun carattere universale ma che si limitano a disciplinare singoli reati tradizionalmente associati al terrorismo internazionale, con ciಠeludendo il problema di una sua definizione generale, e dall'altro, convenzioni a carattere regionale che, pur prevedendo una definizione del fenomeno in termini generali, sono limitate quanto alla loro efficacia soggettiva, nel senso cioਠche vincolano solo un numero ristretto di Stati. I pi๠recenti tentativi di adottare una convenzione generale a carattere universale, per il cui scopo l'Assemblea Generale ha istituito un Comitato ad hoc nel 1996, mostrano le difficoltà  di raggiungere risultati univoci relativamente alla definizione di terrorismo internazionale proprio a causa del mancato accordo sulla distinzione tra atti di terrorismo e atti di resistenza contro potenze occupanti. Per quanto riguarda il terrorismo di Stato, nella prassi internazionale risulta che in tutti i casi in cui uno Stato ha compiuto un illecito internazionale considerato e condannato da altri Stati come atto terroristico, ਠstata in realtà  denunciata la violazione di altre precise norme di diritto internazionale quali il divieto dell'uso della forza o il rispetto dei diritti umani. Tale considerazione sembra confermata non solo dagli Stati che hanno da sempre condannato il terrorismo di Stato chiedendo che fosse compreso nella definizione di terrorismo internazionale, ma anche dagli Stati che, come quelli occidentali, al contrario, vi si sono sempre opposti e che tuttavia non hanno negato, in principio, l'esistenza del terrorismo di Stato, sostenendo piuttosto che la sua disciplina fosse compresa in altre norme del diritto internazionale. Riguardo al rapporto fra terrorismo e autodeterminazione dei popoli, il diritto convenzionale comprende convenzioni a carattere regionale, le quali, quanto meno quelle stipulate fra gli Stati afro-asiatici e gli Stati arabi, pur condannando il terrorismo internazionale, lo distinguono dalle lotte di liberazione nazionale, e convenzioni a carattere universale disciplinanti singoli atti considerati manifestazione del terrorismo internazionale, e alle quali sono state apposte dichiarazioni o riserve da parte degli Stati afro-asiatici e arabi nel senso che tali convenzioni non si applicano ai freedom fighters. Si consideri inoltre che, a livello internazionale, non esistono documenti ufficiali che espressamente condannino gli atti compiuti nell'ambito di simili lotte in quanto terroristici, nà© la prassi degli Stati depone chiaramente, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni commentatori, nel senso che gli attacchi compiuti contro civili nell'ambito di tali lotte siano considerati ipso facto atti terroristici. àˆ significativo il noto parere della Corte Internazionale di Giustizia del 9 luglio 2004 sulla Liceità  della costruzione del muro da parte di Israele nei territori occupati palestinesi, nel quale, per indicare gli attacchi palestinesi da cui Israele riteneva di avere il diritto di difendersi, e da esso considerati terroristici, si parla, non a caso e in tutta la sentenza, di “atti di violenza contro la popolazione civile” (par. 141), piuttosto che di atti di terrorismo. In breve, la qualificazione come terroristici degli atti compiuti nell'ambito di lotte per l'autodeterminazione non ha un riscontro oggettivo nel diritto internazionale. Una simile conclusione ਠrafforzata dalla circostanza che, soprattutto in seguito agli attentati che hanno colpito gli Stati Uniti nel settembre 2001, la gran parte degli Stati sembra avere trovato una base di consenso su una definizione di terrorismo internazionale. Interessanti sono i dibattiti tenutisi a partire dall'11 settembre 2001 nell'ambito dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, laddove puಠnotarsi come le opinioni degli Stati i quali si sono da sempre opposti ad includere nella definizione di terrorismo internazionale gli attacchi compiuti dai freedom fighters, e pur continuando a farlo, sono tuttavia concordi con gli Stati occidentali sulle caratteristiche del terrorismo internazionale, quantomeno su alcuni punti. L'opinione diffusa ਠche il terrorismo internazionale vada oggi inteso nel senso di atti violenti compiuti da reti transnazionali o globali, cioਠdistaccate da qualsiasi Stato e non localizzabili spazialmente. In termini pi๠specifici, si fa sempre pi๠strada nella prassi recente l'idea che il terrorismo internazionale abbia delle caratteristiche ben precise, le quali possono sintetizzarsi essenzialmente in tre elementi. In primo luogo, si tratta della perpetrazione di atti di indiscriminata violenza diretti sia contro obiettivi civili, sia contro obiettivi militari/governativi. Il secondo elemento attiene agli autori dei suddetti atti. Si tratta essenzialmente di privati o gruppi di privati che agiscono in quanto tali e che quindi non rispondono ad uno Stato, nel senso che non agiscono per conto, latu sensu, di esso, nà© necessariamente con la sua protezione, ma che piuttosto ne utilizzano il territorio o altri strumenti per esigenze logistiche e di spostamento. Il terzo elemento riguarda lo scopo perseguito che ਠquello di sovvertire/destabilizzare l'ordine mondiale, piuttosto che singoli Stati, cosi come inteso dalla generalità  degli Stati. Tali caratteristiche del terrorismo internazionale emergono molto chiaramente dal rapporto, del 16 giugno 2004, predisposto dalla National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, istituita negli Stati Uniti in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001, per chiarire tutte le responsabilità  ad essi relative, e dall'altrettanto importante rapporto d'informazione sulla cooperazione internazionale contro il terrorismo presentato il 6 luglio 2004 nell'ambito della Commissione affari esteri in Francia, oltre che dalla legislazione antiterrorismo degli stessi Stati arabi e afro-asiatici.

La nozione di terrorismo nel diritto internazionale

2006

Abstract

Il fenomeno del terrorismo internazionale ਠfra quelli che hanno da tempo interessato la comunità  internazionale ma che, a seguito degli attentati perpetrati negli Stati Uniti nel settembre 2001, ha suscitato un interesse di rilievo tanto per la gravità  di tali attentati, quanto per la necessità  avvertita nella comunità  internazionale di adottare misure atte a reprimerli. Sin dalle prime occasioni in cui la questione del terrorismo internazionale ਠstata affrontata nell'ambito delle Nazioni Unite, per limitarsi al secondo dopoguerra, ਠapparso chiaro quali fossero le profonde divergenze in merito alla sua definizione, ancora oggi attuali. Il dibattito si concentrಠall'inizio essenzialmente su quali atti dovessero essere considerati terroristici, e pi๠precisamente se tale nozione comprendesse solo il terrorismo di privati “sponsorizzato” da Stati o anche il terrorismo di Stato. Sin da allora si delineಠuna spaccatura nella comunità  internazionale fra gli Stati occidentali, i quali circoscrivevano il dibattito al terrorismo di privati sponsorizzato da Stati, e gli Stati afro-asiatici ed arabi, che estendevano il dibattito anche e soprattutto al terrorismo di Stato, ovvero agli atti di aggressione compiuti da organi dello Stato in particolare contro i popoli i quali, legittimamente sulla base del diritto internazionale, lottavano per la propria autodeterminazione. Un ulteriore motivo di scontro emerse circa la volontà , manifestata dal gruppo degli Stati afro-asiatici e arabi, di non confondere gli atti terroristici con le azioni dei suddetti popoli. Tali divergenze hanno peraltro determinato l'impossibilità  di trovare un accordo generale e/o universale per la predisposizione di strumenti giuridici che, condannando il terrorismo internazionale, prevedessero misure per la sua prevenzione e repressione. Una conferma di ciಠਠil quadro giuridico alquanto frammentato che risulta dalle varie convenzioni internazionali stipulate in questa materia. Da un lato, sono state stipulate convenzioni che hanno sଠun carattere universale ma che si limitano a disciplinare singoli reati tradizionalmente associati al terrorismo internazionale, con ciಠeludendo il problema di una sua definizione generale, e dall'altro, convenzioni a carattere regionale che, pur prevedendo una definizione del fenomeno in termini generali, sono limitate quanto alla loro efficacia soggettiva, nel senso cioਠche vincolano solo un numero ristretto di Stati. I pi๠recenti tentativi di adottare una convenzione generale a carattere universale, per il cui scopo l'Assemblea Generale ha istituito un Comitato ad hoc nel 1996, mostrano le difficoltà  di raggiungere risultati univoci relativamente alla definizione di terrorismo internazionale proprio a causa del mancato accordo sulla distinzione tra atti di terrorismo e atti di resistenza contro potenze occupanti. Per quanto riguarda il terrorismo di Stato, nella prassi internazionale risulta che in tutti i casi in cui uno Stato ha compiuto un illecito internazionale considerato e condannato da altri Stati come atto terroristico, ਠstata in realtà  denunciata la violazione di altre precise norme di diritto internazionale quali il divieto dell'uso della forza o il rispetto dei diritti umani. Tale considerazione sembra confermata non solo dagli Stati che hanno da sempre condannato il terrorismo di Stato chiedendo che fosse compreso nella definizione di terrorismo internazionale, ma anche dagli Stati che, come quelli occidentali, al contrario, vi si sono sempre opposti e che tuttavia non hanno negato, in principio, l'esistenza del terrorismo di Stato, sostenendo piuttosto che la sua disciplina fosse compresa in altre norme del diritto internazionale. Riguardo al rapporto fra terrorismo e autodeterminazione dei popoli, il diritto convenzionale comprende convenzioni a carattere regionale, le quali, quanto meno quelle stipulate fra gli Stati afro-asiatici e gli Stati arabi, pur condannando il terrorismo internazionale, lo distinguono dalle lotte di liberazione nazionale, e convenzioni a carattere universale disciplinanti singoli atti considerati manifestazione del terrorismo internazionale, e alle quali sono state apposte dichiarazioni o riserve da parte degli Stati afro-asiatici e arabi nel senso che tali convenzioni non si applicano ai freedom fighters. Si consideri inoltre che, a livello internazionale, non esistono documenti ufficiali che espressamente condannino gli atti compiuti nell'ambito di simili lotte in quanto terroristici, nà© la prassi degli Stati depone chiaramente, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni commentatori, nel senso che gli attacchi compiuti contro civili nell'ambito di tali lotte siano considerati ipso facto atti terroristici. àˆ significativo il noto parere della Corte Internazionale di Giustizia del 9 luglio 2004 sulla Liceità  della costruzione del muro da parte di Israele nei territori occupati palestinesi, nel quale, per indicare gli attacchi palestinesi da cui Israele riteneva di avere il diritto di difendersi, e da esso considerati terroristici, si parla, non a caso e in tutta la sentenza, di “atti di violenza contro la popolazione civile” (par. 141), piuttosto che di atti di terrorismo. In breve, la qualificazione come terroristici degli atti compiuti nell'ambito di lotte per l'autodeterminazione non ha un riscontro oggettivo nel diritto internazionale. Una simile conclusione ਠrafforzata dalla circostanza che, soprattutto in seguito agli attentati che hanno colpito gli Stati Uniti nel settembre 2001, la gran parte degli Stati sembra avere trovato una base di consenso su una definizione di terrorismo internazionale. Interessanti sono i dibattiti tenutisi a partire dall'11 settembre 2001 nell'ambito dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, laddove puಠnotarsi come le opinioni degli Stati i quali si sono da sempre opposti ad includere nella definizione di terrorismo internazionale gli attacchi compiuti dai freedom fighters, e pur continuando a farlo, sono tuttavia concordi con gli Stati occidentali sulle caratteristiche del terrorismo internazionale, quantomeno su alcuni punti. L'opinione diffusa ਠche il terrorismo internazionale vada oggi inteso nel senso di atti violenti compiuti da reti transnazionali o globali, cioਠdistaccate da qualsiasi Stato e non localizzabili spazialmente. In termini pi๠specifici, si fa sempre pi๠strada nella prassi recente l'idea che il terrorismo internazionale abbia delle caratteristiche ben precise, le quali possono sintetizzarsi essenzialmente in tre elementi. In primo luogo, si tratta della perpetrazione di atti di indiscriminata violenza diretti sia contro obiettivi civili, sia contro obiettivi militari/governativi. Il secondo elemento attiene agli autori dei suddetti atti. Si tratta essenzialmente di privati o gruppi di privati che agiscono in quanto tali e che quindi non rispondono ad uno Stato, nel senso che non agiscono per conto, latu sensu, di esso, nà© necessariamente con la sua protezione, ma che piuttosto ne utilizzano il territorio o altri strumenti per esigenze logistiche e di spostamento. Il terzo elemento riguarda lo scopo perseguito che ਠquello di sovvertire/destabilizzare l'ordine mondiale, piuttosto che singoli Stati, cosi come inteso dalla generalità  degli Stati. Tali caratteristiche del terrorismo internazionale emergono molto chiaramente dal rapporto, del 16 giugno 2004, predisposto dalla National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, istituita negli Stati Uniti in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001, per chiarire tutte le responsabilità  ad essi relative, e dall'altrettanto importante rapporto d'informazione sulla cooperazione internazionale contro il terrorismo presentato il 6 luglio 2004 nell'ambito della Commissione affari esteri in Francia, oltre che dalla legislazione antiterrorismo degli stessi Stati arabi e afro-asiatici.
2006
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