Il presente contributo si prefigge di esaminare l'ente giuridico †œecclesiastico†� (la cui nozione †" si evidenzi - appartiene all'ordinamento statuale), organizzazione collettiva tradizionalmente problematica da inquadrare nel diritto positivo (tanto che l'orientamento prevalente parla di tertium genus) e comunque in ogni caso riferibile ad una confessione religiosa. Esso, ove possieda determinati requisiti (appartenenza confessionale; sede in Italia; fine di religione e di culto), puಠottenere, secondo diverse forme procedimentali, il c.d. riconoscimento della personalità giuridica †œagli effetti civili†�, personalità che si aggiunge a quella che il soggetto già eventualmente possiede per l'ordinamento CANONICO cui appartiene; in tal caso, il particolare regime giuridico deriva dalla combinazione di tre gruppi di norme, quelle statali di carattere generale previste per le persone giuridiche, quelle statali specialmente dettate sulla base di specifiche intese o accordi, quelle dell'ordinamento confessionale di appartenenza. Persegue istituzionalmente finalità di religione e di culto (finalità che devono essere costitutive ed essenziali), ma, sulla base di un principio di derivazione concordataria con la Chiesa cattolica o comunque stabilito bilateralmente con le confessioni munite di Intesa, puಠrealizzare anche attività diverse (c.d. profane, secolari) e quindi no profit, in riferimento alle quali non esiste un regime particolare, ma ਠsancito che esse †œsono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime†�. Grazie anche alle garanzie riconosciute dal principio †œsupremo†� della laicità dello Stato e dalla costituzionalizzazione della c.d. sussidiarietà orizzontale, l'ente ecclesiastico ha assunto un indiscusso ruolo svolto, in particolare, nei campi dell'assistenza sanitaria ospedaliera (c.d. sanità confessionale), dell'istruzione, dell'assistenza e puಠfarsi imprenditore commerciale (ma deve pur sempre agire con il criterio di economicità e perseguire il no distribution constraint) ed essere dunque assoggettato alla disciplina di diritto comune in materia di fallimento, nonchà© in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Dal punto di vista fiscale ਠconsiderato iuris et de iure †œente non commerciale di diritto†� (e ciಠanche nel caso in cui eserciti attività di natura commerciale) e gli ਠriconosciuto il beneficio di numerose agevolazioni di natura fiscale, in particolare, in base alla equiparazione (sancita dall'art. 7.3 dell'Accordo di Villa Madama e da norme analoghe previste nelle leggi di approvazione delle Intese) tra attività dirette ai fini di religione o di culto ed attività aventi fine di beneficenza o di istruzione. Al riguardo, ਠstata esaminata, tra l'atro, la nota querelle sorta in relazione all'esenzione prevista prima per l'ICI e poi per l'IMU. Non puಠperaltro sottacersi che la costituzione di false associazioni religiose, al fine di ottenere agevolazioni tributarie, ਠrisultata e risulta una delle tecniche maggiormente utilizzate per eludere la normativa fiscale. Va infine evidenziato che con l'introduzione, nell'ultimo quindicennio, ad opera del legislatore statuale di vari e nuovi modelli di riferimento (cfr., in particolare, il provvedimento istitutivo delle Onlus, quello in materia di impresa sociale, ed anche, quello istitutivo delle associazioni di promozione sociale con finalità etiche e spirituali), la categoria giuridica ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, come detto caratterizzata da aspetti particolarmente complessi in ragione di specifiche peculiarità strutturali e teleologiche, pur costituendo (ancora) il presupposto per la realizzazione di nuovi modelli, sembra in evidente crisi di identità ; con il rischio di una destrutturazione normativa della fattispecie, in quanto in diverse circostanze si costituisce un ente ecclesiastico già in funzione di quello che sarà ; non pi๠per quello che rappresenta o per le attività di cui ਠespressione, ma in relazione alle forme di finanziamento o alle agevolazioni tributarie collegate alla scelta dell'uno o dell'altro modello associativo. In tale contesto, si assiste peraltro ad un ruolo di assoluta estraneità dell'autorità ecclesiastica con la scomparsa della funzione di garanzia che l'autorità confessionale assume invece con la qualifica di †œente civilmente riconosciuto†�. Risultano dunque evidenti le difficoltà normative per l'interprete, dettate da molteplicità di implicazioni giuridiche e da provvedimenti privi di norme di coordinamento e risulta altrettanto †œcristallino†� il travalicamento dei confini del diritto ecclesiastico.
Enti no profit religiosi e ordinamento tributario. Profili strutturali e teleologici.
2014
Abstract
Il presente contributo si prefigge di esaminare l'ente giuridico †œecclesiastico†� (la cui nozione †" si evidenzi - appartiene all'ordinamento statuale), organizzazione collettiva tradizionalmente problematica da inquadrare nel diritto positivo (tanto che l'orientamento prevalente parla di tertium genus) e comunque in ogni caso riferibile ad una confessione religiosa. Esso, ove possieda determinati requisiti (appartenenza confessionale; sede in Italia; fine di religione e di culto), puಠottenere, secondo diverse forme procedimentali, il c.d. riconoscimento della personalità giuridica †œagli effetti civili†�, personalità che si aggiunge a quella che il soggetto già eventualmente possiede per l'ordinamento CANONICO cui appartiene; in tal caso, il particolare regime giuridico deriva dalla combinazione di tre gruppi di norme, quelle statali di carattere generale previste per le persone giuridiche, quelle statali specialmente dettate sulla base di specifiche intese o accordi, quelle dell'ordinamento confessionale di appartenenza. Persegue istituzionalmente finalità di religione e di culto (finalità che devono essere costitutive ed essenziali), ma, sulla base di un principio di derivazione concordataria con la Chiesa cattolica o comunque stabilito bilateralmente con le confessioni munite di Intesa, puಠrealizzare anche attività diverse (c.d. profane, secolari) e quindi no profit, in riferimento alle quali non esiste un regime particolare, ma ਠsancito che esse †œsono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime†�. Grazie anche alle garanzie riconosciute dal principio †œsupremo†� della laicità dello Stato e dalla costituzionalizzazione della c.d. sussidiarietà orizzontale, l'ente ecclesiastico ha assunto un indiscusso ruolo svolto, in particolare, nei campi dell'assistenza sanitaria ospedaliera (c.d. sanità confessionale), dell'istruzione, dell'assistenza e puಠfarsi imprenditore commerciale (ma deve pur sempre agire con il criterio di economicità e perseguire il no distribution constraint) ed essere dunque assoggettato alla disciplina di diritto comune in materia di fallimento, nonchà© in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Dal punto di vista fiscale ਠconsiderato iuris et de iure †œente non commerciale di diritto†� (e ciಠanche nel caso in cui eserciti attività di natura commerciale) e gli ਠriconosciuto il beneficio di numerose agevolazioni di natura fiscale, in particolare, in base alla equiparazione (sancita dall'art. 7.3 dell'Accordo di Villa Madama e da norme analoghe previste nelle leggi di approvazione delle Intese) tra attività dirette ai fini di religione o di culto ed attività aventi fine di beneficenza o di istruzione. Al riguardo, ਠstata esaminata, tra l'atro, la nota querelle sorta in relazione all'esenzione prevista prima per l'ICI e poi per l'IMU. Non puಠperaltro sottacersi che la costituzione di false associazioni religiose, al fine di ottenere agevolazioni tributarie, ਠrisultata e risulta una delle tecniche maggiormente utilizzate per eludere la normativa fiscale. Va infine evidenziato che con l'introduzione, nell'ultimo quindicennio, ad opera del legislatore statuale di vari e nuovi modelli di riferimento (cfr., in particolare, il provvedimento istitutivo delle Onlus, quello in materia di impresa sociale, ed anche, quello istitutivo delle associazioni di promozione sociale con finalità etiche e spirituali), la categoria giuridica ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, come detto caratterizzata da aspetti particolarmente complessi in ragione di specifiche peculiarità strutturali e teleologiche, pur costituendo (ancora) il presupposto per la realizzazione di nuovi modelli, sembra in evidente crisi di identità ; con il rischio di una destrutturazione normativa della fattispecie, in quanto in diverse circostanze si costituisce un ente ecclesiastico già in funzione di quello che sarà ; non pi๠per quello che rappresenta o per le attività di cui ਠespressione, ma in relazione alle forme di finanziamento o alle agevolazioni tributarie collegate alla scelta dell'uno o dell'altro modello associativo. In tale contesto, si assiste peraltro ad un ruolo di assoluta estraneità dell'autorità ecclesiastica con la scomparsa della funzione di garanzia che l'autorità confessionale assume invece con la qualifica di †œente civilmente riconosciuto†�. Risultano dunque evidenti le difficoltà normative per l'interprete, dettate da molteplicità di implicazioni giuridiche e da provvedimenti privi di norme di coordinamento e risulta altrettanto †œcristallino†� il travalicamento dei confini del diritto ecclesiastico.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/338161
URN:NBN:IT:BNCF-338161