Tema del presente lavoro ਠla figura giuridica dell'agente per convinzione, la sua possibile ed eventuale distinzione da quella dell'agente per coscienza e la ricerca di un motivo di attualità  delle stesse nel tempo presente. Scopo del lavoro ਠdi ricostruire la storia dell'agente per convinzione nella dottrina filosofico-giuridica da una parte e penalistica dall'altra di Gustav Radbruch, nonchਠdi seguirne lo sviluppo, non solo all'interno dei tentativi di riforma presentati al Parlamento tedesco e delle proposte de lege ferenda, ma anche nei dibattiti presso la dottrina fino a giorni nostri, entro una vicenda complessa. àˆ, questo, un tema che ਠstato affrontato e vissuto particolarmente in ambito tedesco da parte della dottrina e della giurisprudenza, a partire dagli anni Venti del ventesimo secolo, tema che non ha mai perso attualità , anzi ha suscitato, presso i pià¹, interesse e coinvolto voci di pi๠studiosi e discipline. Il delinquente per convinzione puà², oggi, rivivere e ritrovare un suo motivo di sopravvivenza ed appartenenza nel campo del diritto penale e delle sfide che il multiculturalismo pone al diritto penale stesso: la valenza e la rilevanza del concetto di fattore culturale a fronte della commissione di un fatto illecito penalmente; il significato delle attuali categorie dogmatiche del reato e la possibile attualità  di un agente definito “motivato culturalmente”, laddove la convinzione, che era per Radbruch di natura morale, religiosa, politica, tout court, culturale, diviene qui il prodotto di una cultura, lo specchio di una identità  culturale. Ci si chiede, a ragione, se l'agente per convinzione, come descritto negli anni Venti del secolo scorso da Radbruch, sia assimilabile all'odierno agente per convinzione, in particolare, per 'convinzione' culturale e, ancora, dinanzi al compimento di un fatto penalmente rilevante, quale possa mai essere la funzione il compito cui ਠoggi chiamato il diritto penale. Le tradizionali categorie del reato sono sfidate e, con ciಠstesso, messe a dura prova; la convinzione †" sia essa dettata da motivi religiosi, morali e politici, cosଠcome voluta da Radbruch, che sotto forma dell'istanza personale della coscienza come richiesta da Hans Welzel e nel suo successivo sviluppo †" diviene il motivo e l'elemento che acquista rilievo nell'analisi di specifici reati, i cosiddetti reati 'culturalmente motivati', e a livello di determinazione della pena.

Convinzione, coscienza, cultura. Dal delinquente per convinzione al delinquente culturalmente motivato. Dottrine penalistiche e presupposti filosofico-giuridici

2011

Abstract

Tema del presente lavoro ਠla figura giuridica dell'agente per convinzione, la sua possibile ed eventuale distinzione da quella dell'agente per coscienza e la ricerca di un motivo di attualità  delle stesse nel tempo presente. Scopo del lavoro ਠdi ricostruire la storia dell'agente per convinzione nella dottrina filosofico-giuridica da una parte e penalistica dall'altra di Gustav Radbruch, nonchਠdi seguirne lo sviluppo, non solo all'interno dei tentativi di riforma presentati al Parlamento tedesco e delle proposte de lege ferenda, ma anche nei dibattiti presso la dottrina fino a giorni nostri, entro una vicenda complessa. àˆ, questo, un tema che ਠstato affrontato e vissuto particolarmente in ambito tedesco da parte della dottrina e della giurisprudenza, a partire dagli anni Venti del ventesimo secolo, tema che non ha mai perso attualità , anzi ha suscitato, presso i pià¹, interesse e coinvolto voci di pi๠studiosi e discipline. Il delinquente per convinzione puà², oggi, rivivere e ritrovare un suo motivo di sopravvivenza ed appartenenza nel campo del diritto penale e delle sfide che il multiculturalismo pone al diritto penale stesso: la valenza e la rilevanza del concetto di fattore culturale a fronte della commissione di un fatto illecito penalmente; il significato delle attuali categorie dogmatiche del reato e la possibile attualità  di un agente definito “motivato culturalmente”, laddove la convinzione, che era per Radbruch di natura morale, religiosa, politica, tout court, culturale, diviene qui il prodotto di una cultura, lo specchio di una identità  culturale. Ci si chiede, a ragione, se l'agente per convinzione, come descritto negli anni Venti del secolo scorso da Radbruch, sia assimilabile all'odierno agente per convinzione, in particolare, per 'convinzione' culturale e, ancora, dinanzi al compimento di un fatto penalmente rilevante, quale possa mai essere la funzione il compito cui ਠoggi chiamato il diritto penale. Le tradizionali categorie del reato sono sfidate e, con ciಠstesso, messe a dura prova; la convinzione †" sia essa dettata da motivi religiosi, morali e politici, cosଠcome voluta da Radbruch, che sotto forma dell'istanza personale della coscienza come richiesta da Hans Welzel e nel suo successivo sviluppo †" diviene il motivo e l'elemento che acquista rilievo nell'analisi di specifici reati, i cosiddetti reati 'culturalmente motivati', e a livello di determinazione della pena.
2011
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