2576 cc, il soggetto àƒ¨ proprietario anche del suo substrato biologico, cosàƒ¬ come lo àƒ¨ per i risultati del suo ingegno. Lࢠart. 21 della Convenzione di Oviedo afferma che il divieto di trarre profitto dal corpo o dalle sue parti; sicchàƒ© ad una interpretazione radicale di questo principio, si esclude la possibilitàƒ di accampare diritti patrimoniali sul corpo umano e sui tessuti che lo costituiscono, mentre, volendo essere piàƒ¹ permissivi, il ࢠprincipio di gratuitàƒ esprimerebbe il mero divieto di disporre di una parte staccata del corpo umano a titolo oneroso, laddove la regola dellࢠextra-patrimonialitàƒ andrebbe intesa come regola di organizzazione del sistema di circolazione dei diritti sul corpo, atta a salvaguardare i soggetti coinvolti, garantendo la libertàƒ e la spontaneitàƒ delle donazioniࢠ. La soluzione non àƒ¨, tuttavia, facile, perchàƒ© il rapporto di proprietàƒ sottende ad una serie di diritti e facoltàƒ (diritto di godere e di disporre, diritto di escludere terzi dal godimento del bene, diritto di trasferimento etc) che devono potersi ritenere sussistenti per godere a pieno della proprietàƒ di una cosa; ciàƒ² chiaramente àƒ¨ improponibile con i campioni biologici, che sono considerati beni extra commercium, incedibili a titolo oneroso, per evitare la lesione della dignitàƒ umana. Secondo i giuseconomisti il fatto stesso che la disponibilitàƒ di una ࢠcosaࢠavvenga al di fuori del mercato, rende il diritto di proprietàƒ senza un contenuto ontologico. La situazione si complica nel momento in cui analizziamo il valore del campione biologico in sàƒ©, ossia la qualitàƒ e quantitàƒ di informazioni che possa dare.

Le BIOBANCHE: aspetti normativi, etici e medico-legali

2010

Abstract

2576 cc, il soggetto àƒ¨ proprietario anche del suo substrato biologico, cosàƒ¬ come lo àƒ¨ per i risultati del suo ingegno. Lࢠart. 21 della Convenzione di Oviedo afferma che il divieto di trarre profitto dal corpo o dalle sue parti; sicchàƒ© ad una interpretazione radicale di questo principio, si esclude la possibilitàƒ di accampare diritti patrimoniali sul corpo umano e sui tessuti che lo costituiscono, mentre, volendo essere piàƒ¹ permissivi, il ࢠprincipio di gratuitàƒ esprimerebbe il mero divieto di disporre di una parte staccata del corpo umano a titolo oneroso, laddove la regola dellࢠextra-patrimonialitàƒ andrebbe intesa come regola di organizzazione del sistema di circolazione dei diritti sul corpo, atta a salvaguardare i soggetti coinvolti, garantendo la libertàƒ e la spontaneitàƒ delle donazioniࢠ. La soluzione non àƒ¨, tuttavia, facile, perchàƒ© il rapporto di proprietàƒ sottende ad una serie di diritti e facoltàƒ (diritto di godere e di disporre, diritto di escludere terzi dal godimento del bene, diritto di trasferimento etc) che devono potersi ritenere sussistenti per godere a pieno della proprietàƒ di una cosa; ciàƒ² chiaramente àƒ¨ improponibile con i campioni biologici, che sono considerati beni extra commercium, incedibili a titolo oneroso, per evitare la lesione della dignitàƒ umana. Secondo i giuseconomisti il fatto stesso che la disponibilitàƒ di una ࢠcosaࢠavvenga al di fuori del mercato, rende il diritto di proprietàƒ senza un contenuto ontologico. La situazione si complica nel momento in cui analizziamo il valore del campione biologico in sàƒ©, ossia la qualitàƒ e quantitàƒ di informazioni che possa dare.
2010
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