Il presente lavoro di tesi si pone l'obiettivo di effettuare un'analisi ragionata sulla regolamentazione fiscale delle operazioni finanziarie. L'opportunità di introdurre un sistema di imposizione sulle attività finanziarie di matrice europea ਠstata presa in considerazione già nel 2010 dalla Commissione Europea che, oltre a delineare gli aspetti legali ed amministrativi di una imposta comune sulle transazioni finanziarie, ne ha valutato gli impatti sotto il profilo del potenziale di "revenue raising", degli effetti sull'efficienza e la stabilità del mercato unico e sulla distribuzione della ricchezza. Tuttavia, l'idea non ਠsicuramente nuova: già dal 1972 l'economista James Tobin propose questa ipotesi di imposizione, anche se il contesto in cui il premio nobel ipotizzava l'applicazione ਠdiverso da quello attuale.Partendo, appunto, dall'analisi dell'imposta teorizzata da J. Tobin, nel primo capitolo, il tema viene affrontato da una prospettiva macro economica. In tale ottica, le varie forme di imposizione fiscale sulle transazioni finanziarie, dalla Tobin tax alla Financial transaction tax, si basano sull'idea che le negoziazioni di strumenti finanziari, in particolare quelle ad alta frequenza e con finalità speculative, costituiscano un'esternalità negativa che produce effetti deleteri sulla stabilità dei mercati e sull'economia reale, rappresentando quindi un costo per la collettività . Lo strumento fiscale rappresenta dunque un concreto meccanismo market-based per ripristinare l'efficienza nei casi in cui sono presenti esternalità negative e ottenere una riduzione del bene o attività socialmente dannosa. Dopo aver analizzato la proposta originaria di Tobin, vengono descritte, nel secondo capitolo, le diverse tipologie di imposte sul settore finanziario, comparando due esperienze europee (Svezia e Regno Unito) e prendendo in considerazione, altresà¬, le proposte e gli studi condotti dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Commissione Europea in materia. Nel terzo capitolo, l'analisi si concentra sulla proposta di Direttiva europea per l'introduzione della Financial Transaction Tax (FTT). Nella prospettiva europea,la FTT oltre a perseguire obbiettivi di risanamento economico e compartecipazione del settore finanziario ai costi della crisi, potrebbe rappresentare anche un primo passo verso una reale autonomia finanziaria dell'Unione europea .che al contempo preservi la sovranità impositiva degli Stati nazionali.La FTT cosଠcome strutturata nell'ultima proposta di Direttiva, tuttavia, presenta numerosi profili di debolezza riconducibili soprattutto alla delocalizzazione degli investimenti, alla riduzione della liquidità e delle dimensioni dei mercati finanziari, alle problematiche elusive, ai costi amministrativi e ad alcuni profili di incompatibilità con il diritto UE. Senza contare che il percorso europeo della proposta ਠsegnato dalla dura opposizione di alcuni Paesi (in primis il Regno Unito) che ha costretto l'UE a dover ridimensionare l'estensione territoriale dell'imposta, ricorrendo al meccanismo della cooperazione rafforzata tra undici Stati Membri che, comunque, allo stato, non hanno raggiunto ancora un accordo.In Italia, invece, per esigenze di cassa, si sono anticipati i tempi e il prototipo di questa forma di tassazione ਠstato introdotto con la legge di stabilità per il 2013 (capitolo quarto). Il regime prescelto dall'Italia, oltre a presentare significative differenze con l'imposta europea, si ispira, pur sempre con talune varianti, alla Taxe sur le transactions financià¨res istituita circa un anno prima in Francia.Nell'analizzare l'imposta italiana sulle transazioni finanziarie, non puಠsfuggire che questa si caratterizza per una evidente eterogeneità del presupposto, tanto che, sebbene formalmente si tratti di un regime impositivo unitario, nella sostanza esso si articola in tre distinti tributi. Tale circostanza non puಠche avere conseguenze sulla legittimità dell'imposta rispetto al principio di capacità contributiva e ai suoi corollari che viene qui indagata insieme ad altri profili critici dell'imposta. In ogni caso, la Financial transaction tax, sia nella versione europea che in quella nazionale, pur presentando, al pari di ogni nuova imposizione, alcuni rischi sulla possibile diminuzione del volume delle operazioni borsistiche e su possibili fughe di capitali verso paesi offshore, potrebbe determinare vantaggi apprezzabili e duraturi nel tempo, nonchਠcostituire un valido strumento di redistribuzione della ricchezza
L'imposta sulle transazioni finanziarie
2015
Abstract
Il presente lavoro di tesi si pone l'obiettivo di effettuare un'analisi ragionata sulla regolamentazione fiscale delle operazioni finanziarie. L'opportunità di introdurre un sistema di imposizione sulle attività finanziarie di matrice europea ਠstata presa in considerazione già nel 2010 dalla Commissione Europea che, oltre a delineare gli aspetti legali ed amministrativi di una imposta comune sulle transazioni finanziarie, ne ha valutato gli impatti sotto il profilo del potenziale di "revenue raising", degli effetti sull'efficienza e la stabilità del mercato unico e sulla distribuzione della ricchezza. Tuttavia, l'idea non ਠsicuramente nuova: già dal 1972 l'economista James Tobin propose questa ipotesi di imposizione, anche se il contesto in cui il premio nobel ipotizzava l'applicazione ਠdiverso da quello attuale.Partendo, appunto, dall'analisi dell'imposta teorizzata da J. Tobin, nel primo capitolo, il tema viene affrontato da una prospettiva macro economica. In tale ottica, le varie forme di imposizione fiscale sulle transazioni finanziarie, dalla Tobin tax alla Financial transaction tax, si basano sull'idea che le negoziazioni di strumenti finanziari, in particolare quelle ad alta frequenza e con finalità speculative, costituiscano un'esternalità negativa che produce effetti deleteri sulla stabilità dei mercati e sull'economia reale, rappresentando quindi un costo per la collettività . Lo strumento fiscale rappresenta dunque un concreto meccanismo market-based per ripristinare l'efficienza nei casi in cui sono presenti esternalità negative e ottenere una riduzione del bene o attività socialmente dannosa. Dopo aver analizzato la proposta originaria di Tobin, vengono descritte, nel secondo capitolo, le diverse tipologie di imposte sul settore finanziario, comparando due esperienze europee (Svezia e Regno Unito) e prendendo in considerazione, altresà¬, le proposte e gli studi condotti dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Commissione Europea in materia. Nel terzo capitolo, l'analisi si concentra sulla proposta di Direttiva europea per l'introduzione della Financial Transaction Tax (FTT). Nella prospettiva europea,la FTT oltre a perseguire obbiettivi di risanamento economico e compartecipazione del settore finanziario ai costi della crisi, potrebbe rappresentare anche un primo passo verso una reale autonomia finanziaria dell'Unione europea .che al contempo preservi la sovranità impositiva degli Stati nazionali.La FTT cosଠcome strutturata nell'ultima proposta di Direttiva, tuttavia, presenta numerosi profili di debolezza riconducibili soprattutto alla delocalizzazione degli investimenti, alla riduzione della liquidità e delle dimensioni dei mercati finanziari, alle problematiche elusive, ai costi amministrativi e ad alcuni profili di incompatibilità con il diritto UE. Senza contare che il percorso europeo della proposta ਠsegnato dalla dura opposizione di alcuni Paesi (in primis il Regno Unito) che ha costretto l'UE a dover ridimensionare l'estensione territoriale dell'imposta, ricorrendo al meccanismo della cooperazione rafforzata tra undici Stati Membri che, comunque, allo stato, non hanno raggiunto ancora un accordo.In Italia, invece, per esigenze di cassa, si sono anticipati i tempi e il prototipo di questa forma di tassazione ਠstato introdotto con la legge di stabilità per il 2013 (capitolo quarto). Il regime prescelto dall'Italia, oltre a presentare significative differenze con l'imposta europea, si ispira, pur sempre con talune varianti, alla Taxe sur le transactions financià¨res istituita circa un anno prima in Francia.Nell'analizzare l'imposta italiana sulle transazioni finanziarie, non puಠsfuggire che questa si caratterizza per una evidente eterogeneità del presupposto, tanto che, sebbene formalmente si tratti di un regime impositivo unitario, nella sostanza esso si articola in tre distinti tributi. Tale circostanza non puಠche avere conseguenze sulla legittimità dell'imposta rispetto al principio di capacità contributiva e ai suoi corollari che viene qui indagata insieme ad altri profili critici dell'imposta. In ogni caso, la Financial transaction tax, sia nella versione europea che in quella nazionale, pur presentando, al pari di ogni nuova imposizione, alcuni rischi sulla possibile diminuzione del volume delle operazioni borsistiche e su possibili fughe di capitali verso paesi offshore, potrebbe determinare vantaggi apprezzabili e duraturi nel tempo, nonchਠcostituire un valido strumento di redistribuzione della ricchezza| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/339040
URN:NBN:IT:BNCF-339040