Il lavoro in esame ha avuto ad oggetto un'ampia disamina, di tipo storico-comparato, di uno dei dogmi pi๠risalenti della dottrina penalistica contemporanea, ovvero il principio del "societas delinquere non potest". In particolare, attraverso l'osservazione del fenomeno corporativo nelle varie epoche storiche, ਠstato possibile mettere in evidenza la relatività storica del societas delinquere non potest, ovvero il suo "ontologico" carattere di principio condizionato dalla necessità politica e dall'esigenza criminale propria della fase storica considerata. Si ਠproceduto, pertanto, a ripercorrere la lunga storia del delitto corporativo nell'Europa continentale, partendo dall'iniziale riconoscimento della capacità criminale degli enti durante i secoli XII-XIII, passando per le teorizzazioni della scuola dei Glossatori e dei Commentatori medioevali, fino a giungere al periodo illuminista, con l'affermarsi del principio individualistico e la soppressione del sistema delle corporazioni. L'attenzione si ਠquindi concentrata sulla disamina delle scelte normative compiute negli ultimi due secoli dai principali legislatori continentali, indirizzate nel senso del riconoscimento dell'assoluta incapacità delle persone giuridiche di commettere reati. Si sono pertanto passati in rassegna i principali argomenti addotti dalla prevalente dottrina europea, nel corso dei secoli XIX-XX, a sostegno del principio del "societas delinquere non potest": la lunga discussione, sviluppatasi nel dibattito penalistico, intorno alla prospettazione di un'autentica responsabilità penale delle persone giuridiche si à¨, infatti, incentrata, nel corso del tempo, soprattutto sul profilo della sua difficile compatibilità con i principi fondamentali e con le categorie dogmatiche del diritto penale classico. Invero, le principali obiezioni sollevate dalla dottrina fedele all'antico brocardo "societas delinquere non potest" si sono fondate sull'asserita incapacità di azione, di colpevolezza e di pena della persona giuridica, la quale, per essere strutturalmente incapace di agire dolosamente o colposamente, non avrebbe potuto essere destinataria di alcun giudizio di rimprovero giuridico-penale, nà© risentire degli effetti, afflittivi e rieducativi, della sanzione criminale. Dopo aver passato in rassegna le varie argomentazioni teoriche addotte dai fautori della tesi dell'incapacità di azione e di colpevolezza della persona giuridica, si ਠquindi proceduto ad affrontare la nodale questione della possibile configurabilità di un'azione e di una colpevolezza proprie dell'ente, quali basi per la costruzione di un autentico paradigma di responsabilità penale, che possa considerarsi compatibile con i principi costituzionali. In tal senso, nella presa d'atto dell'incapacità del solo paradigma individualistico a fornire risposte adeguate ai problemi tipici delle complesse società moderne, e sulla scia delle pi๠recenti prese di posizione di voci autorevoli della penalistica tedesca e spagnola, si ਠproceduto alla ricerca, nell'ambito della fenomenologia corporativa, di equivalenti funzionali alle categorie dogmatiche proprie dell'illecito della persona fisica, al fine di delineare i tratti caratteristici di una responsabilità propria della persona giuridica, da considerare quale possibile terza via del sistema sanzionatorio penale.
Struttura e natura della responsabilità da reato degli enti: profili storici, dogmatici, comparati.
2015
Abstract
Il lavoro in esame ha avuto ad oggetto un'ampia disamina, di tipo storico-comparato, di uno dei dogmi pi๠risalenti della dottrina penalistica contemporanea, ovvero il principio del "societas delinquere non potest". In particolare, attraverso l'osservazione del fenomeno corporativo nelle varie epoche storiche, ਠstato possibile mettere in evidenza la relatività storica del societas delinquere non potest, ovvero il suo "ontologico" carattere di principio condizionato dalla necessità politica e dall'esigenza criminale propria della fase storica considerata. Si ਠproceduto, pertanto, a ripercorrere la lunga storia del delitto corporativo nell'Europa continentale, partendo dall'iniziale riconoscimento della capacità criminale degli enti durante i secoli XII-XIII, passando per le teorizzazioni della scuola dei Glossatori e dei Commentatori medioevali, fino a giungere al periodo illuminista, con l'affermarsi del principio individualistico e la soppressione del sistema delle corporazioni. L'attenzione si ਠquindi concentrata sulla disamina delle scelte normative compiute negli ultimi due secoli dai principali legislatori continentali, indirizzate nel senso del riconoscimento dell'assoluta incapacità delle persone giuridiche di commettere reati. Si sono pertanto passati in rassegna i principali argomenti addotti dalla prevalente dottrina europea, nel corso dei secoli XIX-XX, a sostegno del principio del "societas delinquere non potest": la lunga discussione, sviluppatasi nel dibattito penalistico, intorno alla prospettazione di un'autentica responsabilità penale delle persone giuridiche si à¨, infatti, incentrata, nel corso del tempo, soprattutto sul profilo della sua difficile compatibilità con i principi fondamentali e con le categorie dogmatiche del diritto penale classico. Invero, le principali obiezioni sollevate dalla dottrina fedele all'antico brocardo "societas delinquere non potest" si sono fondate sull'asserita incapacità di azione, di colpevolezza e di pena della persona giuridica, la quale, per essere strutturalmente incapace di agire dolosamente o colposamente, non avrebbe potuto essere destinataria di alcun giudizio di rimprovero giuridico-penale, nà© risentire degli effetti, afflittivi e rieducativi, della sanzione criminale. Dopo aver passato in rassegna le varie argomentazioni teoriche addotte dai fautori della tesi dell'incapacità di azione e di colpevolezza della persona giuridica, si ਠquindi proceduto ad affrontare la nodale questione della possibile configurabilità di un'azione e di una colpevolezza proprie dell'ente, quali basi per la costruzione di un autentico paradigma di responsabilità penale, che possa considerarsi compatibile con i principi costituzionali. In tal senso, nella presa d'atto dell'incapacità del solo paradigma individualistico a fornire risposte adeguate ai problemi tipici delle complesse società moderne, e sulla scia delle pi๠recenti prese di posizione di voci autorevoli della penalistica tedesca e spagnola, si ਠproceduto alla ricerca, nell'ambito della fenomenologia corporativa, di equivalenti funzionali alle categorie dogmatiche proprie dell'illecito della persona fisica, al fine di delineare i tratti caratteristici di una responsabilità propria della persona giuridica, da considerare quale possibile terza via del sistema sanzionatorio penale.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/344881
URN:NBN:IT:BNCF-344881