Il presente lavoro intende fornire una risposta al quesito circa il ruolo che i programmi di antitrust compliance di gruppo possono rivestire nell'ambito del meccanismo di imputazione della sanzione all'interno dei gruppi di imprese, ai fini dell'esclusione o della limitazione della responsabilità della controllante per l'illecito anticoncorrenziale posto in essere dalla propria controllata. Al fine di dare compiuta risposta a simile interrogativo, la presente trattazione ha preso le mosse dall'analisi dell'istituto della parental liability elaborato dalla prassi della Commissione e dalla giurisprudenza delle corti europee sulla base della nozione di impresa valida in ambito antitrust. A tal proposito, in mancanza di un'apposita previsione normativa che disciplini i criteri di imputazione dell'illecito antitrust all'interno di un gruppo di imprese, si ਠproceduto ad analizzare la casistica emergente dalla prassi dell'autorità di concorrenza e dalla giurisprudenza europea al fine di individuare i presupposti in presenza dei quali la controllante puಠessere ritenuta responsabile della condotta illecita materialmente adottata dalla propria controllata. Una volta definito simile meccanismo di imputazione, prestando particolare attenzione alla tanto dibattuta presunzione di esercizio di influenza determinante definitivamente avallata dalla giurisprudenza Akzo Nobel, si ਠproceduto all'analisi delle critiche svariatamente mosse dalla dottrina con particolare riferimento alla compatibilità dell'istituto della parental liability con i principi fondamentali di responsabilità personale, colpevolezza e presunzione di innocenza, applicabili alle sanzioni antitrust data la loro natura sostanzialmente penale. Prendendo spunto da alcune di queste riflessioni, ਠstata quindi espressa una personale opinione sull'attuale meccanismo di imputazione della sanzione all'interno dei gruppi di imprese, nel tentativo di fornirne una lettura che, in un'ottica di coerenza sistemica, appaia allo stesso tempo compatibile, da un lato, con la ratio della dottrina della single economic entity e con gli obiettivi generali del diritto della concorrenza e, dall'altro lato, con i principi di separazione societaria, di personalità della pena e di colpevolezza. Alla luce di tali considerazioni, ਠstato da ultimo esaminato il possibile ruolo che i programmi di antitrust compliance potrebbero rivestire nel meccanismo di imputazione della sanzione alla controllante. A tal proposito, una volta accertato come, allo stato attuale, la Commissione e i tribunali europei escludano che l'adozione da parte della società madre di un programma di antitrust compliance di gruppo possa avere qualsivoglia effetto in termini di esenzione o limitazione di responsabilità della stessa, ਠstata sottoposta a vaglio critico la tesi avanzata in dottrina della "compliance defence", onde fornire, infine, una risposta alla domanda di ricerca.
Il ruolo dei programmi di antitrust compliance nel meccanismo di imputazione della sanzione ai gruppi di imprese
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2017
Abstract
Il presente lavoro intende fornire una risposta al quesito circa il ruolo che i programmi di antitrust compliance di gruppo possono rivestire nell'ambito del meccanismo di imputazione della sanzione all'interno dei gruppi di imprese, ai fini dell'esclusione o della limitazione della responsabilità della controllante per l'illecito anticoncorrenziale posto in essere dalla propria controllata. Al fine di dare compiuta risposta a simile interrogativo, la presente trattazione ha preso le mosse dall'analisi dell'istituto della parental liability elaborato dalla prassi della Commissione e dalla giurisprudenza delle corti europee sulla base della nozione di impresa valida in ambito antitrust. A tal proposito, in mancanza di un'apposita previsione normativa che disciplini i criteri di imputazione dell'illecito antitrust all'interno di un gruppo di imprese, si ਠproceduto ad analizzare la casistica emergente dalla prassi dell'autorità di concorrenza e dalla giurisprudenza europea al fine di individuare i presupposti in presenza dei quali la controllante puಠessere ritenuta responsabile della condotta illecita materialmente adottata dalla propria controllata. Una volta definito simile meccanismo di imputazione, prestando particolare attenzione alla tanto dibattuta presunzione di esercizio di influenza determinante definitivamente avallata dalla giurisprudenza Akzo Nobel, si ਠproceduto all'analisi delle critiche svariatamente mosse dalla dottrina con particolare riferimento alla compatibilità dell'istituto della parental liability con i principi fondamentali di responsabilità personale, colpevolezza e presunzione di innocenza, applicabili alle sanzioni antitrust data la loro natura sostanzialmente penale. Prendendo spunto da alcune di queste riflessioni, ਠstata quindi espressa una personale opinione sull'attuale meccanismo di imputazione della sanzione all'interno dei gruppi di imprese, nel tentativo di fornirne una lettura che, in un'ottica di coerenza sistemica, appaia allo stesso tempo compatibile, da un lato, con la ratio della dottrina della single economic entity e con gli obiettivi generali del diritto della concorrenza e, dall'altro lato, con i principi di separazione societaria, di personalità della pena e di colpevolezza. Alla luce di tali considerazioni, ਠstato da ultimo esaminato il possibile ruolo che i programmi di antitrust compliance potrebbero rivestire nel meccanismo di imputazione della sanzione alla controllante. A tal proposito, una volta accertato come, allo stato attuale, la Commissione e i tribunali europei escludano che l'adozione da parte della società madre di un programma di antitrust compliance di gruppo possa avere qualsivoglia effetto in termini di esenzione o limitazione di responsabilità della stessa, ਠstata sottoposta a vaglio critico la tesi avanzata in dottrina della "compliance defence", onde fornire, infine, una risposta alla domanda di ricerca.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/348817
URN:NBN:IT:BNCF-348817