Lo scambio automatico di informazioni ਠsostenuto dalla comunità internazionale quale modalità principale in grado di assicurare efficacia alla lotta contro l'evasione fiscale. L'OCSE, su mandato del G20, e a seguito dell'introduzione da parte della disciplina FATCA ਠstata incaricata di redigere un modello di comunicazione da utilizzare a livello mondiale per l'invio delle informazioni di carattere finanziario. In ambito europeo, la previgente direttiva 77/799 ਠstata abrogata per rendere obbligatorio lo scambio automatico di informazioni relativamente a determinate categorie reddituali. Tale direttiva ਠstata progressivamente ampliata nel suo ambito di applicazione fino a ricomprendere oltre allo scambio di dati finanziari anche lo scambio di ruling, delle informazioni delle multinazionali e delle informazioni sulla ricerca del beneficiario effettivo cosଠcome rileva nella disciplina antiriciclaggio. Il quadro giuridico si ਠprogressivamente arricchito e modificato di nuovi strumenti normativi per i quali ਠnecessario delimitarne l'ambito di applicazione. Definire lo scambio automatico di informazioni come nuovo standard internazionale non implica unicamente l'utilizzo di un modello di comunicazione comune. Occorre anche predisporre un sistema giuridico in grado di garantire la tutela del contribuente i cui dati fiscali e finanziari vengono scambiati in massa. Se da un lato quindi, le modalità di realizzazione dello standard in ambito comunitario e internazionale sono sempre pi๠convergenti, attualmente il meccanismo di tutela dei contribuenti non risulta essere stato oggetto di valutazioni condivise, rimanendo sostanzialmente rimesso alle disposizioni interne, con conseguente mancanza di uniformità della tutela dei contribuenti.
Lo scambio automatico di informazioni: ambito comunitario e internazionale a confronto
2017
Abstract
Lo scambio automatico di informazioni ਠsostenuto dalla comunità internazionale quale modalità principale in grado di assicurare efficacia alla lotta contro l'evasione fiscale. L'OCSE, su mandato del G20, e a seguito dell'introduzione da parte della disciplina FATCA ਠstata incaricata di redigere un modello di comunicazione da utilizzare a livello mondiale per l'invio delle informazioni di carattere finanziario. In ambito europeo, la previgente direttiva 77/799 ਠstata abrogata per rendere obbligatorio lo scambio automatico di informazioni relativamente a determinate categorie reddituali. Tale direttiva ਠstata progressivamente ampliata nel suo ambito di applicazione fino a ricomprendere oltre allo scambio di dati finanziari anche lo scambio di ruling, delle informazioni delle multinazionali e delle informazioni sulla ricerca del beneficiario effettivo cosଠcome rileva nella disciplina antiriciclaggio. Il quadro giuridico si ਠprogressivamente arricchito e modificato di nuovi strumenti normativi per i quali ਠnecessario delimitarne l'ambito di applicazione. Definire lo scambio automatico di informazioni come nuovo standard internazionale non implica unicamente l'utilizzo di un modello di comunicazione comune. Occorre anche predisporre un sistema giuridico in grado di garantire la tutela del contribuente i cui dati fiscali e finanziari vengono scambiati in massa. Se da un lato quindi, le modalità di realizzazione dello standard in ambito comunitario e internazionale sono sempre pi๠convergenti, attualmente il meccanismo di tutela dei contribuenti non risulta essere stato oggetto di valutazioni condivise, rimanendo sostanzialmente rimesso alle disposizioni interne, con conseguente mancanza di uniformità della tutela dei contribuenti.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/349216
URN:NBN:IT:BNCF-349216