The paper's aim is to study the responsibility of the companies related to crimes listed in the art. 25 septies Legislative Decree (D. Lgs.) no. 231/2001. Given a brief excursus on the criminal risks in accident prevention and in the healthiness of the workplaces, it was proposed a comparative view of the theme, analysing the historical profiles and the current regulations in British and Spanish laws. Due to the peculiarities of each legal system, English and Spanish legislation has followed very different development pathways. The English system does not have a law really equivalent to Legislative Decree no. 231/2001, providing several sources of fines for companies, if a relevant offence is committed. The Spanish law has followed the Italian footprints, giving life to a system entirely similar to ours and, indeed, in some ways better developed, even because it takes into account the Italian experience. Although with different developments both for the times and for the modalities, the British and Spanish legislations have reached a similar result, at least for the matter of health and safety in the workplace. In other words, a company is expected to be responsible for ensuring the healthiness of workplaces and the safety of workers. The European response to the needs of preparing a system for the general prevention of criminal offences has been homogeneous and responding to what is required by European laws and international Conventions.
L'elaborato offre un approfondimento della responsabilità degli enti conseguente ai reati richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001. Dopo un breve excursus circa i profili penali della prevenzione degli infortuni e la garanzia della salubrità dei luoghi di lavoro, è stata proposta una visione comparatistica del tema, analizzando i profili storici e la normativa attuale negli ordinamenti britannico e spagnolo. Si è potuto quindi notare che la legislazione inglese e spagnola abbia seguito percorsi di sviluppo della normativa molto diversi, anche in ragione delle peculiarità di ogni sistema giuridico. Il sistema inglese, infatti, non ha un vero e proprio equivalente del d. lgs. 231/2001, disponendo invece di più fonti che prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie per le persone giuridiche, qualora siano commessi i relativi reati presupposto. Per quanto attiene invece all'ordinamento spagnolo, questo ha seguito in maniera pedissequa le orme nel nostro ordinamento, creando un sistema del tutto somigliante al nostro e, anzi, per certi versi meglio sviluppato proprio perché tiene conto dell'esperienza italiana. Seppure con sviluppi diversi sia per i tempi sia per le modalità, gli ordinamenti britannico e spagnolo sono comunque giunti ad ottenere un risultato simile, quantomeno per la materia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In altri termini è prevista una responsabilizzazione delle società al fine di garantire la salubrità dei luoghi lavoro e la sicurezza dei lavoratori. La risposta europea alle esigenze di predisporre un sistema di prevenzione generale dell'illecito penale con la minaccia di una sanzione che vada a colpire la vita della società o comunque la sua "linfa vitale", ovvero le sue sostanze economiche, è stata dunque omogenea e rispondente a quanto richiesto dalle direttive europee e dalle convenzioni internazionali che avevano posto la tematica della "criminalizzazione" delle persone giuridiche da lungo tempo. Anche in Gran Bretagna e in Spagna, inoltre, la prevenzione dei reati commessi dall'ente è stata garantita attraverso l'attuazione delle norme non obbligatorie inerenti agli standard di gestione, come le OHSAS e le ISO. Questi standard forniscono elementi concreti per la predisposizione dei sistemi di prevenzione degli infortuni e tengono conto delle esperienze di molti Paesi. I sistemi di gestione certificati come conformi alle predette linee guida sono soggetti ad audit periodici ad opera di enti esterni, che garantiscono la concreta applicazione delle misure preventive, la costante efficienza delle stesse e il monitoraggio delle attività a rischio. Guardando più da vicino la responsabilità da reato degli enti in Italia, sempre con riferimento alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, si è proceduto ad un esame dettagliato della normativa e della prassi in tema di deleghe di funzione. È emerso che tali strumenti permettono una migliore gestione del rischio, con effetti positivi tanto rispetto alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, quanto alla prevenzione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Si è cercato poi di fare un resoconto di quello che potrebbe essere astrattamente il miglior sistema preventivo, attraverso un'equilibrata integrazione dei principali strumenti indicati dai legislatori nazionale ed europeo, degli enti internazionali di normazione degli standard di gestione aziendale e delle prassi sviluppatesi con gli anni. Ciò tenendo conto degli arresti giurisprudenziali recenti e rilevanti. Successivamente si è esposto un caso concreto che corrobora l'efficacia prevenzionale conseguente all'implementazione di un corretto sistema di gestione, gestito con le opportune deleghe e vigilato dall'OdV secondo quanto previsto dal Modello organizzativo. Alla luce delle conclusioni giuridiche suffragate dell'esperienza concreta, quindi, può affermarsi che un'azienda "compliant", il cui rischio di incorrere in una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia dunque basso se non addirittura irrilevante rispetto alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, deve porre in essere i seguenti adempimenti: 1) adottare e attuare, coadiuvata da un organismo di vigilanza costituito ad hoc, un modello di organizzazione e gestione che, come prescritto dall'art. 6 di detto decreto, sia idoneo a prevenire i reati che costituiscono il presupposto per una responsabilità degli enti; 2) ottemperare alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, soprattutto predisponendo il Documento di valutazione dei rischi (DVR), nonché agendo secondo quanto previsto dall'art. 30 di tale decreto, ponendo in attuazione, quindi, le Linee Guida UNI-INAIL o le norme OHSAS 18001/2007 - UNI ISO 45001/2018; 3) in correlazione con il punto precedente, garantire la piena segregazione dei poteri che permette una migliore attuazione delle predette Linee Guida UNI-INAIL o le norme OHSAS 18001/2007 e UNI ISO 45001/2018. Al riguardo, è dunque necessario che vi sia un sistema di deleghe che approssimi il decisore alla fonte di rischio unito a una diversificazione tra il soggetto che elabora una decisione, colui il quale la autorizza, chi la attua e chi, successivamente, provvede al controllo circa l'ottemperanza e la regolarità della stessa. In tale contesto vi deve essere piena corrispondenza tra quanto dichiarato formalmente e quanto effettivamente posto in essere rispetto all'esercizio dei poteri e delle funzioni assegnate. 4) aggiornare periodicamente il sistema preventivo adottato coerentemente con le novità normative e con eventuali cambiamenti nel contesto aziendale. Infine, è stata valutata l'esperienza di una società importante nel panorama industriale italiano che, in seguito all'adozione e attuazione di un modello organizzativo che ha implementato la sicurezza degli impianti industriali, ha ottenuto una netta diminuzione degli infortuni dei propri dipendenti. Con questo esempio si è potuto corroborare il risultato teorico sopra descritto. L'adozione di un modello organizzativo, che comprende un adeguato sistema delle deleghe di funzione e la gestione certificata delle cautele prevenzionali, oltre a scongiurare il rischio di una responsabilità da reato degli enti, di cui al D. Lgs. 231/2001, ha condotto ad un miglioramento delle condizioni di lavoro, con vantaggio per i lavoratori ed un contenimento dei rischi di sanzione per l'ente.
La responsabilità dell'ente per colpa ed i sistemi di prevenzione degli infortuni: le linee guida e la legislazione internazionale
2019
Abstract
The paper's aim is to study the responsibility of the companies related to crimes listed in the art. 25 septies Legislative Decree (D. Lgs.) no. 231/2001. Given a brief excursus on the criminal risks in accident prevention and in the healthiness of the workplaces, it was proposed a comparative view of the theme, analysing the historical profiles and the current regulations in British and Spanish laws. Due to the peculiarities of each legal system, English and Spanish legislation has followed very different development pathways. The English system does not have a law really equivalent to Legislative Decree no. 231/2001, providing several sources of fines for companies, if a relevant offence is committed. The Spanish law has followed the Italian footprints, giving life to a system entirely similar to ours and, indeed, in some ways better developed, even because it takes into account the Italian experience. Although with different developments both for the times and for the modalities, the British and Spanish legislations have reached a similar result, at least for the matter of health and safety in the workplace. In other words, a company is expected to be responsible for ensuring the healthiness of workplaces and the safety of workers. The European response to the needs of preparing a system for the general prevention of criminal offences has been homogeneous and responding to what is required by European laws and international Conventions.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/359141
URN:NBN:IT:LIUC-359141