Dapprima la giurisprudenza in via interpretativa, suggellata da una serie di pronunce a Sezioni unite che hanno affinato e reso effettivi i principi generali promananti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, poi il legislatore, attraverso l'introduzione del co. 3-bis integrante le previsioni di cui all’art. 603 c.p.p., hanno riconosciuto la necessità di ricorrere all’istituto della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello ogni qualvolta la pubblica accusa impugni una sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. Infatti, in un processo fondato sui principi del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza, può essere ammesso un diverso apprezzamento della prova in questione rispetto a quello che il giudice di prime cure ha effettuato a seguito del contatto diretto con la fonte dichiarativa soltanto a condizione che venga adottata la stessa metodologia anche dall’autorità giurisdizionale di secondo grado, pertanto, solo a seguito di diretta audizione del medesimo dichiarante in appello. Sebbene in teoria tutto ciò possa apparentemente sembrare estremamente semplice, sul piano pratico diversi problemi sono sorti in ordine alla effettiva portata applicativa dell’obbligo di rinnovazione istruttoria: ad esempio, se le dichiarazioni rese da periti e consulenti tecnici possano essere reputate “prove dichiarative” al pari di quelle rese dal testimone ovvero se l'obbligo del contatto diretto tra giudice e testimone debba essere riconosciuto anche nei casi di reformatio in peius parziale o in quelli di reformatio in melius di una sentenza di condanna o, ancora, nelle ipotesi di overturning di una pronuncia assolutoria emessa all’esito del giudizio di prima istanza celebrato nelle forme del rito abbreviato. Dunque, dopo un inquadramento sistematico, l'Autrice si propone di analizzare i riflessi pratici e le questioni controverse sia in dottrina che in giurisprudenza con riferimento al summenzionato istituto, la cui osservanza è un presupposto indispensabile al fine di assicurare il rispetto del diritto ad un processo giusto.
At first the jurisprudence by way of interpretation, sealed by a series of rulings taken by the Joint Chambers that have refined and made effective the general principles arising from the European Court of Human Rights, successively the legislator, through the introduction of the co. 3-bis integrating the provisions of art. 603 of the Criminal Procedure Code, recognized the need to resort to the renewal of trial in appeal whenever the State’s Attorney challenges an acquittal sentence for reasons relating to the assessment of the declarative evidence. Indeed, in a process based on the principles of adversarial, orality and immediacy, a different assessment of the evidence in question than that of the first instance judge carried out following direct contact with the declarative source can be admitted only on condition that the same methodology is also adopted by the court of second instance, accordingly, only after a direct hearing of the same declarant on appeal. Although theoretically all this may apparently seem extremely simple, on a practical level several problems have arisen regarding the effective scope of application of the mandatory renewal of trial in appeal: for example, if the statements made by experts and technical consultants can be considered “declarative evidence” like the statements made by witness or if the requirement of direct contact between judge and witness must be recognized also in cases of partial reformatio in peius or in the event of reformatio in melius of a guilty verdict or even in the hypothesis of overturning of an acquittal sentence issued at the outcome of a first instance celebrated in the forms of the summary trial. Therefore, after a systematic framing, the Author aims at analysing the practical effects and the controversial issues in both legal doctrine and case law with reference to the above-mentioned legal institute, whose observance is a precondition to ensure full respect for the right to a fair trial.
La rinnovazione obbligatoria dell'istruzione dibattimentale in appello
MUSCELLA, Alessia
2021
Abstract
Dapprima la giurisprudenza in via interpretativa, suggellata da una serie di pronunce a Sezioni unite che hanno affinato e reso effettivi i principi generali promananti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, poi il legislatore, attraverso l'introduzione del co. 3-bis integrante le previsioni di cui all’art. 603 c.p.p., hanno riconosciuto la necessità di ricorrere all’istituto della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello ogni qualvolta la pubblica accusa impugni una sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. Infatti, in un processo fondato sui principi del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza, può essere ammesso un diverso apprezzamento della prova in questione rispetto a quello che il giudice di prime cure ha effettuato a seguito del contatto diretto con la fonte dichiarativa soltanto a condizione che venga adottata la stessa metodologia anche dall’autorità giurisdizionale di secondo grado, pertanto, solo a seguito di diretta audizione del medesimo dichiarante in appello. Sebbene in teoria tutto ciò possa apparentemente sembrare estremamente semplice, sul piano pratico diversi problemi sono sorti in ordine alla effettiva portata applicativa dell’obbligo di rinnovazione istruttoria: ad esempio, se le dichiarazioni rese da periti e consulenti tecnici possano essere reputate “prove dichiarative” al pari di quelle rese dal testimone ovvero se l'obbligo del contatto diretto tra giudice e testimone debba essere riconosciuto anche nei casi di reformatio in peius parziale o in quelli di reformatio in melius di una sentenza di condanna o, ancora, nelle ipotesi di overturning di una pronuncia assolutoria emessa all’esito del giudizio di prima istanza celebrato nelle forme del rito abbreviato. Dunque, dopo un inquadramento sistematico, l'Autrice si propone di analizzare i riflessi pratici e le questioni controverse sia in dottrina che in giurisprudenza con riferimento al summenzionato istituto, la cui osservanza è un presupposto indispensabile al fine di assicurare il rispetto del diritto ad un processo giusto.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/70821
URN:NBN:IT:UNICAS-70821