Porre l attenzione su una disposizione normativa a più di dieci anni dalla sua entrata in vigore può forse apparire insolito, specie se le mire siano quelle di apportare un contributo che non sia meramente ricognitivo dello stato dell arte. Ciò sembrerebbe valere, a maggior ragione, per l art. 2645-ter c.c., disposizione che, tanto per i suoi oscuri natali quanto per le risposte che in tesi voleva fornire, si è resa protagonista di una copiosa letteratura, a tal punto da poter far ritenere superflua qualsivoglia ulteriore analisi. Tuttavia, tali considerazioni non si sono rivelate del tutto persuasive, specie nella misura in cui i numerosi contributi scientifici reperibili in materia abbiano sovente sostenuto lo scardinamento di determinate categorie giuridiche concettuali. In questo quadro di contesto, peraltro, notevole rilievo ha avuto il ruolo della giurisprudenza di merito, il cui lavoro si è rivelato propizio a riaccendere il dibattito specie sulla meritevolezza degli interessi consentendo così di mantenere un elevato livello di attenzione per la fattispecie. Inoltre, il contrasto, a tratti palese e ridondante, tra le posizioni espresse in dottrina e la giurisprudenza ha spinto, in ultima analisi, per una disamina dell atto di destinazione opponibile ai terzi che prendesse le proprie mosse dalla prospettiva delle situazioni giuridiche soggettive nascenti dall atto medesimo, ambito, quest ultimo, spesso lasciato nell ombra e non posto in correlazione a prescindere dalla tesi alla quale si aderisca con la natura del vincolo di destinazione. Con queste premesse si è condotta un indagine che ha restituito la sensazione che la disposizione dell art. 2645-ter c.c., così come (confusamente) formulata e inquadrata all interno del sistema, non abbia, in definitiva, sovvertito i principi sui quali si fonda l ordinamento civilistico positivo. E si badi, ciò non deve sembrare un morboso attaccamento alla tradizione, anzi; si tratta molto più semplicemente di una presa di coscienza circa la necessità per il giurista di affidarsi (non solo nominalisticamente) a categorie e principi, pena il rischio di svuotare semanticamente il lemma ordinamento . Sicché, ove di quest ultimo si paventi una rivisitazione, essa non può risolversi in una confusa legislazione di matrice rimediale. L impressione che si desta è che l art. 2645-ter c.c. abbia rappresentato, anziché un ammodernamento del Codice Civile, forse un misero rattoppo, confermando piuttosto la bontà delle categorie pre-esistenti.

L'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. Profili ricostruttivi e prassi applicativa

ROMEO, PAOLO
2017

Abstract

Porre l attenzione su una disposizione normativa a più di dieci anni dalla sua entrata in vigore può forse apparire insolito, specie se le mire siano quelle di apportare un contributo che non sia meramente ricognitivo dello stato dell arte. Ciò sembrerebbe valere, a maggior ragione, per l art. 2645-ter c.c., disposizione che, tanto per i suoi oscuri natali quanto per le risposte che in tesi voleva fornire, si è resa protagonista di una copiosa letteratura, a tal punto da poter far ritenere superflua qualsivoglia ulteriore analisi. Tuttavia, tali considerazioni non si sono rivelate del tutto persuasive, specie nella misura in cui i numerosi contributi scientifici reperibili in materia abbiano sovente sostenuto lo scardinamento di determinate categorie giuridiche concettuali. In questo quadro di contesto, peraltro, notevole rilievo ha avuto il ruolo della giurisprudenza di merito, il cui lavoro si è rivelato propizio a riaccendere il dibattito specie sulla meritevolezza degli interessi consentendo così di mantenere un elevato livello di attenzione per la fattispecie. Inoltre, il contrasto, a tratti palese e ridondante, tra le posizioni espresse in dottrina e la giurisprudenza ha spinto, in ultima analisi, per una disamina dell atto di destinazione opponibile ai terzi che prendesse le proprie mosse dalla prospettiva delle situazioni giuridiche soggettive nascenti dall atto medesimo, ambito, quest ultimo, spesso lasciato nell ombra e non posto in correlazione a prescindere dalla tesi alla quale si aderisca con la natura del vincolo di destinazione. Con queste premesse si è condotta un indagine che ha restituito la sensazione che la disposizione dell art. 2645-ter c.c., così come (confusamente) formulata e inquadrata all interno del sistema, non abbia, in definitiva, sovvertito i principi sui quali si fonda l ordinamento civilistico positivo. E si badi, ciò non deve sembrare un morboso attaccamento alla tradizione, anzi; si tratta molto più semplicemente di una presa di coscienza circa la necessità per il giurista di affidarsi (non solo nominalisticamente) a categorie e principi, pena il rischio di svuotare semanticamente il lemma ordinamento . Sicché, ove di quest ultimo si paventi una rivisitazione, essa non può risolversi in una confusa legislazione di matrice rimediale. L impressione che si desta è che l art. 2645-ter c.c. abbia rappresentato, anziché un ammodernamento del Codice Civile, forse un misero rattoppo, confermando piuttosto la bontà delle categorie pre-esistenti.
31-lug-2017
Italiano
DI ROSA, Giovanni
MAUGERI, Anna Maria
Università degli studi di Catania
Catania
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/76788
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNICT-76788